T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-03-2011, n. 1869 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vengono impugnati i provvedimenti indicati in epigrafe nei loro estremi (bando emanato dalle Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e graduatoria unitamente ad altri atti sottostanti relativi alle previsioni e determinazioni sul numero degli studenti da ammettere al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria) tutti riferiti alla non ammissione del ricorrente allo stesso Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 19981999.

Alla udienza dell’11 novembre 2010 l’attuale ricorrente, che non era risultato tra gli studenti da iscrivere allo stesso Corso di Laurea attesa la sua collocazione al 254° posto della graduatoria, ha evidenziato, tramite il suo difensore, di aver conseguito la laurea in odontoiatria presso la stessa Università senza produrre tuttavia alcuna documentazione.

Il ricorrente ha successivamente depositato agli atti del giudizio una attestazione dell’Ordine Provinciale dei Medici dalla quale si evince che lo stesso ha effettivamente conseguito, dopo la presentazione del presente ricorso: la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria in data 18/7/2006 presso la Università di Roma "Tor Vergata"; la abilitazione presso la stessa Università nella seconda sessione del 2006; ed anche la iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Roma.

La causa può quindi essere decisa alla odierna udienza nei sensi che conseguono dalla avvenuta acquisizione e presentazione dei titoli già conseguiti dal ricorrente nelle more della definizione della di lui impugnativa.

Va premesso che il ricorrente, al corso di Laurea di cui trattasi, era stato ammesso in virtù della Ordinanza n. 288/99 della Sezione III di questo Tribunale che, in accoglimento di domanda cautelare, aveva ordinato alla Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" di provvedere alla iscrizione con riserva dello studente al 1° anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 19981999.

Osserva il Collegio che l’avvenuto e provato superamento dell’esame di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria da parte del ricorrente al cui corso era stato ammesso in virtù di Ordinanza del giudice cautelare, deve essere considerato, sotto un profilo effettuale, come un fatto ad effetti ormai irreversibili rispetto a qualunque altro anteriore effetto riconducibile al provvedimento di non ammissione al Corso di Laurea.

Gli effetti ormai irreversibili di tale conseguimento riverberano nel presente giudizio e di conseguenza può ritenersi cessato l’interesse del ricorrente (che attualmente, dopo il superamento degli stessi esami di laurea ha già ottenuto anche, avendo superato la relativa abilitazione, la iscrizione all’Albo degli Odontoiatri di Roma) a proseguire nella sua attuale domanda giudiziale.

Va pertanto dichiarata la improcedibilità del ricorso proposto dal ricorrente D.F..

Quanto alle spese si ravvisa la esistenza di ragioni che consentono la loro compensabilità tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara il ricorso indicato in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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