Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 04-03-2011, n. 8725

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 14 aprile 2008, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 7 novembre 2006, con la quale G.M. era stato condannato alla pena di giorni quindici di reclusione ed Euro 200,00 di multa, sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria di Euro 570,00, quale imputato di appropriazione indebita aggravata di una somma di denaro appartenete alla soc. Wurth della quale aveva il possesso in qualità di agente.

Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale lamenta che nessuna volontà appropriativa sarebbe emersa a carico dell’imputato, il quale vantava a sua volta un credito nei confronti della società per la quale aveva svolto l’attività di agente. L’imputato si sarebbe dunque limitato ad esercitare il proprio diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito. Si lamenta, poi, vizio di motivazione nella parte in cui i giudici dell’appello, riportandosi alla decisione di primo grado, hanno negato la sussistenza dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall’imputato.

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Questa Corte ha infatti reiteratamente avuto modo di affermare che in tema di appropriazione indebita, il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui non ha efficacia scriminante se il credito che si intende tutelare non è liquido nè esigibile (da ultimo, Cass., Sez. 2, 9 gennaio 2009, Odarda). Di tale principio i giudici a quibus hanno dunque fatto corretta applicazione, sottolineando, con motivazione puntuale ed esente da rilievi di ordine logico, l’assenza dei cennati caratteri in ordine alle asserite pretese creditorie vantate nei confronti della società per la quale l’imputato aveva svolto attività di agente, trattenendo per sè somme riscosse quale agente, e quindi ponendo in essere una condotta appropriativa nella certa consapevolezza della illiceità di un siffatto comportamento, avuto riguardo alla totale incertezza non solo sull’an del preteso credito – che si assume essere quanto meno in parte contestato – ma anche sul relativo quantum.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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