Recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
REGOLAMENTO (UE) N. 370/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2010
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la procedura per l’attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare
verso la Repubblica dominicana nell’ambito di un contingente aperto da tale paese.
(2) Le domande presentate per l’anno contingentale 2010/2011 hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti
di attribuzione per i quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, presentate per il periodo 1 o luglio 2010- 30 giugno 2011, sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:
— 0,631009 per le domande presentate per la quota del contingente
di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,
— 0,567088 per le domande presentate per la parte della quota di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1187/2009.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo ruraleIT 30.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 109/3
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:109:0003:0003:IT:PDF