Regolamento di esecuzione (UE) n. 364/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010

Modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 364/2010 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della ComunitÃ
europea ( 1 ) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
visto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005 del Consiglio
( 2 ),
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) Con il regolamento (CE) n. 1487/2005 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni
nell’Unione europea di tessuti di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 %, in peso, di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti (compresi quelli tinti di bianco) o stampati,
originari della Repubblica popolare cinese, classificati
ai codici NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 ed ex 5407 69 90 («il prodotto in esame»).
(2) Visto il numero elevato di parti che hanno collaborato è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi nel corso dell’inchiesta che ha portato all’istituzione
delle misure.
(3) Alle società costituenti il campione sono state attribuite le aliquote di dazio individuali stabilite durante l’inchiesta. Alle società non incluse nel campione che hanno collaborato
e a cui è stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato
(«TEM»), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio
( 3 ), è stato attribuito un dazio medio ponderato del 14,1 %, che era stato determinato per le società incluse nel campione a cui era stato concesso il TEM. Alle società non incluse nel campione che hanno collaborato e a cui è stato concesso il trattamento individuale («TI») ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, dello stesso regolamento, è stato attribuito un dazio medio ponderato del 37,1 %, che era stato determinato per le società incluse nel campione
cui era stato concesso il TI. Un’aliquota di dazio nazionale del 56,2 % è stata istituita per tutte le altre società.
(4) A seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio, con il regolamento (CE) 1087/2007 ( 4 ), ha aumentato l’aliquota di dazio nazionale al 74,8 %. Inoltre, ai produttori esportatori cinesi a cui sono state concesse aliquote del dazio individuali e che non hanno collaborato
alla nuova inchiesta sono stati attribuiti dazi antidumping
più elevati a norma delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96.
(5) A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005, i produttori esportatori cinesi che soddisfano le quattro condizioni stabilite nel medesimo articolo possono
chiedere di ottenere lo stesso trattamento destinato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione
(«trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
») stabilito al considerando 3.
2. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(6) Un gruppo di società formato da due società collegate, segnatamente AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, e Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd. («il richiedente») ha chiesto di ottenere il trattamento riservato
ai nuovi produttori esportatori.
(7) È stato effettuato un esame volto a determinare se il richiedente ottempera alle condizioni per ottenere il trattamento
riservato ai nuovi produttori esportatori fissate dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005, verificando
che:
a) durante il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure (1 o aprile 2003-31 marzo 2004) non abbia esportato il prodotto in esame nell’Unione europea («prima condizione»);
b) non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori
della Repubblica popolare cinese soggetti ai dazi antidumping istituiti da tale regolamento («seconda
condizione»);IT L 107/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.4.2010
( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
( 2 ) GU L 240 del 16.9.2005, pag. 1.
( 3 ) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
( 4 ) GU L 246 del 21.9.2007, pag. 1.
c) abbia effettivamente esportato il prodotto in esame nell’Unione europea dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo
nell’Unione europea («terza condizione»);
d) operi in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o, in alternativa, soddisfi le condizioni per avere un dazio individuale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base («quarta condizione»).
(8) Al richiedente sono stati inviati questionari ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare la conformità alla prima, alla seconda e alla terza condizione.
(9) Poiché la quarta condizione implica che i richiedenti presentino una richiesta di TEM e/o TI, la Commissione ha inviato i relativi moduli al richiedente. Il richiedente ha chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.
(10) Per comodità di riferimento, si riportano di seguito, in sintesi, i criteri relativi al TEM:
a) le decisioni delle società in materia di politica commerciale
e di costi sono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali; i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;
b) le società dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile
indipendente e che sono d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità ( 1 );
c) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente
sistema ad economia non di mercato;
d) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono
certezza del diritto e stabilità;
e) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(11) Ai produttori esportatori che soddisfano le condizioni indicate al considerando 7 può essere applicato, a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1487/2005, il dazio del 14,1 % applicabile alle società cui è stato concesso
il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 384/96, oppure il dazio medio
ponderato del 37,1 % applicabile alle società cui è stato concesso il TI ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.
(12) La Commissione europea ha richiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare se erano state soddisfatte le quattro condizioni di cui all’articolo 2, del regolamento (CE) n. 1487/2005. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:
— AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, Jiaxing,
— Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd., Jiaxing.
3. CONCLUSIONI
(13) Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare la sua ottemperanza a tutte le quattro condizioni
menzionate al considerando 7. Il richiedente ha potuto infatti dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto
in esame nell’Unione europea nel periodo 1 o aprile 2003 – 31 marzo 2004; ii) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1487/2005; iii) ha effettivamente esportato una quantità significativa del prodotto in esame nell’Unione europea a partire dal 2008; iv) soddisfa tutte le condizioni per ottenere il TEM e può pertanto beneficiare
di un dazio individuale conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Pertanto, il richiedente potrebbe fruire del dazio medio ponderato applicabile alle società che hanno collaborato
non incluse nel campione cui è stato concesso il TEM (14,1 %), conformemente all’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 1487/2005, e dovrebbe essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.
4. MODIFICA DELL’ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO
DI ALIQUOTE DI DAZIO INDIVIDUALI
(14) Tenendo conto dei risultati dell’inchiesta di cui al considerando
13, si conclude che le società AlbaChiara Printing
and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, e Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd. dovrebbero essere aggiunte all’elenco
di società individuali di cui all’articolo 1, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1487/2005 con un’aliquota
di dazio pari al 14,1 %.IT 29.4.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 107/7
( 1 ) I principi contabili internazionali si riferiscono a tutte le norme internazionali di contabilità riconosciute, tra cui l’US GAAP e i lavori dell’International Accounting Standard Committee Foundation («IASCF») eseguiti dall’International Accounting Standards Board («IASB»), comprendenti l’International Accounting Standard Board Framework («IASBF»), l’International Accounting Standard («IAS»), gli International Financial Reporting Standards («IFRS») e le pubblicazioni
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee
(«IFRIC»).
(15) Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei risultati dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Non sono stati tuttavia forniti elementi aggiuntivi tali da modificare le conclusioni per il richiedente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1487/2005 è modificato mediante l’aggiunta delle seguenti società nella tabella relativa alle società a cui sono state concesse aliquote del dazio individuali: SocietÃ
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
«AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, Jiaxing,
14,1 %
A617
Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd.
14,1 %
A617»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTONIT

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:107:0006:0008:IT:PDF

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