DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 61 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 96 del 26-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, legge comunitaria 2008, in particolare l’articolo 15; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e’ stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione, del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione ed, in particolare, l’articolo 10; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 dicembre 2009; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 17 dicembre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta 1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualita’ e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all’ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresi’ una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall’articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualita’, notorieta’ e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona. 3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge. 4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti dall’uva», qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonche’ i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l’aceto di vino, nonche’ per i vini aromatizzati che gia’ utilizzano la denominazione d’origine o l’indicazione geografica ai sensi della vigente normativa.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– L’art. 15, della legge 7 luglio 2009 n.88, pubblicata
nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi’
recita:
«Art. 15 (Delega al Governo per l’adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008,
relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per le politiche
europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu’ decreti legislativi per l’attuazione
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29
aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione
tra l’organizzazione comune del mercato del vino e la
normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e
modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure
previste dall’art. 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei
principi e criteri generali di cui all’art. 2, nonche’ dei
seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) preservare e promuovere l’elevato livello
qualitativo e di riconoscibilita’ dei vini a denominazione
di origine e indicazione geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del
settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle
imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione
e imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne
la gestione del settore dei vini a denominazione di origine
protetta e a indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti
di semplificazione amministrativa in ordine agli
adempimenti procedurali a carico dei produttori
vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema
sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e
applicabilita’, individuando gli organismi e le azioni per
garantire l’elevato livello qualitativo delle produzioni
vitivinicole nell’interesse dei produttori e dei
consumatori.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a
carico della finanza pubblica.».
– Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e’ pubblicato nella
G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.
– Il regolamento (CE) n. 479/2008 e’ pubblicato nella
G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.
– Il regolamento (CE) n. 491/2009 e’ pubblicato nella
G.U.U.E. 17 giugno 2009, n. L 154.
– Il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 e’
pubblicato nella G.U.U.E. 24 luglio 2009, n. L 193.
– La direttiva 98/34/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 21
luglio 1998, n. L 204.
Note all’art. 1:
– Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1234/2007,
si vedano le note alle premesse.

Art. 2 Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all’articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralita’ di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria. 2. Il nome della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all’articolo 1, ne’, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

Art. 3 Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto, si classificano in: a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG); b) denominazioni di origine controllata (DOC). 2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunita’ europea. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni «Appellation d’origine contrôlee» e «Appellation d’origine contrôlee et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d’Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita’ alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. 3. Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L’indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunita’ europea. La menzione «Vin de pays» puo’ essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d’Aosta, di bilinguismo francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione «deželma oznaka» per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformita’ alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38. 4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

Note all’art. 3:
– La legge 23 febbraio 2001, n. 38, e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56.

Art. 4

Ambiti territoriali

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono
comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di
origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi
esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano
praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali
aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed
organolettiche.
2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro
interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente
denominate sottozone, che devono avere peculiarita’ ambientali o
tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome
geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere
espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere piu’
rigidamente disciplinate.
3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche
tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini
derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o
DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo
della zona, in conformita’ della normativa italiana e della UE sui
vini IGP.
4. La possibilita’ di utilizzare nomi geografici corrispondenti a
frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate
all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, e’
consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia
espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici
aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il
prodotto cosi’ rivendicato sia vinificato separatamente. Tale
possibilita’ non e’ ammessa nei disciplinari che prevedono una o piu’
sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.
5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC
possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui
all’articolo 8, comma 2, e possono essere promosse a DOCG
separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico
piu’ ampio, anche di carattere storico, tradizionale o
amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici
disciplinari di produzione.

Art. 5 Coesistenza di una o piu’ DO o IG nell’ambito del medesimo territorio 1. Nell’ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche. 2. E’ consentito che piu’ DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purche’ le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. E’ altresi’ consentito, alle predette condizioni, che piu’ IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico. 3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilita’ di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti. 4. In zone piu’ ristrette o nell’intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico e’ consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purche’ i vini DOCG: a) siano regolamentati da disciplinari di produzione piu’ restrittivi; b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

Art. 6 Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione 1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione «storico» per i vini spumanti DOCG e DOC e’ riservata ai vini della zona di origine piu’ antica ai quali puo’ essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica e’ quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG. 2. La menzione «riserva» e’ attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a: a) due anni per i vini rossi; b) un anno per i vini bianchi; c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat); d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annata diverse, l’immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» e’ consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione. 4. La menzione «superiore» e’ attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative piu’ elevate, derivanti da una regolamentazione piu’ restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonche’: a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol; b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. La menzione «superiore» non puo’ essere abbinata ne’ alla menzione novello, ne’ alla menzione riserva. 6. La menzione «novello» e’ attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente. 7. Le menzioni «passito» o «vino passito», sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini da uve stramature» e i «vini da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» e’ attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti. 8. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale puo’ essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purche’ sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012. 9. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. 10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve. 11. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell’ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonche’ parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.

Note all’art. 6:
– Il decreto interministeriale del 31 luglio 1932, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1932,
n. 209.

Art. 7 Protezione comunitaria – Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonche’ delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all’accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformita’ alle disposizioni concernenti l’individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) applicativo n. 607/2009. 2. La procedura nazionale di cui al comma 1 e’ stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Note all’art. 7:
– Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Art. 8

Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche

1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita e’ riservato ai vini gia’ riconosciuti a DOC e a zone
espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni,
che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche
qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e
che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il
cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati
allo schedario viticolo di cui all’articolo 12 e che rappresentino
almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata
allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa
denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da
DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono
riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro
riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e’
riservato ai vini provenienti da zone gia’ riconosciute, anche con
denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati
rivendicati nell’ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento
dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il
trentacinque per cento della produzione dell’area interessata. Il
riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone e’ ammesso
esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui
all’articolo 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le
sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome
qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza
commerciale e siano state rivendicate, nell’ultimo biennio, da almeno
il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti
dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 12 e che
rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale
dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della
relativa area delimitata o sottozona.
3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica e’
riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a
condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il
venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento
della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione
produttiva nell’ultimo biennio.
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina
viticola ed enologica piu’ restrittiva rispetto a quella della DOC di
provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina
viticola ed enologica piu’ restrittiva rispetto a quella della IGT
precedentemente rivendicata.
6. L’uso delle DOCG, DOC ed IGT non e’ consentito per i vini
ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano
stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
od asiatiche. Per i vini ad IGT e’ consentito l’uso delle varieta’ in
osservazione.

Art. 9 Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione, le superfici, previa domanda di modifica dello schedario, possono essere reiscritte. 2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118-novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione comunitaria quando le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20 per cento per le DOC, al 10 per cento per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una denominazione e’ fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata. 3. Nei casi previsti dal comma 2, lo Stato membro potra’ presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 607/2009 e in conformita’ alle disposizioni procedurali stabilite con il decreto di cui all’articolo 7, comma 2.

Note all’art. 9:
– Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Art. 10 Disciplinari di produzione 1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, devono essere stabiliti: a) la denominazione di origine o indicazione geografica; b) la delimitazione della zona di produzione; c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni piu’ restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro e’ riferita alla partita di vino base (cuvee) destinato all’elaborazione. L’aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini spumanti e’ aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, e’ consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non puo’ essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre puo’ essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 14, comma 3. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all’articolo 17 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero puo’ essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, sentiti i consorzi e le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell’annata; e) l’indicazione della o delle varieta’ di uve da cui il vino e’ ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell’1 per cento da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all’interno del vigneto; f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG e’ obbligatorio prevedere la densita’ minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d’impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densita’ d’impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacita’ produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro e’ ridotta proporzionalmente all’incidenza percentuale delle fallanze; g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell’ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l’altitudine, l’esposizione; h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell’articolo 118-quater, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi: a) l’irrigazione di soccorso; b) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella unita’ amministrativa o in un’unita’ amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di la’ delle immediate vicinanze dell’area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa comunitaria; c) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia; d) l’imbottigliamento in zona delimitata; e) le capacita’ e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa. 3. La previsione dell’eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera d), puo’ essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 607/2009, alle seguenti condizioni: a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera b); b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio; c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell’ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale vini DOP e IGP, allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica in questione; d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c). 4. Quanto previsto al comma 3 e’ applicabile fatte salve le disposizioni gia’ vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari gia’ prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.

Note all’art. 10:
– Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Art. 11 Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP 1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal regolamento (CE) n. 607/2009 e dal decreto di cui all’articolo 7, comma 2.

Note all’art. 11:
– Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.

Art. 12 Schedario viticolo 1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente iscritti a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale. 2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 e’ gestito dalle regioni e province autonome secondo modalita’ concordate nell’ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008. Le regioni e le province autonome rendono disponibili i dati dello schedario nel sistema SIAN agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonche’ ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la verifica dell’idoneita’ tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo schedario per le relative DO e/o IG, nonche’ per la gestione dei dati contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione produttiva. Con lo stesso decreto e’ stabilito l’ adeguamento della preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima sezione dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneita’ alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato.

Note all’art. 12:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1999, n. 503, e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-26&task=dettaglio&numgu=96&redaz=010G0082&tmstp=1272612857617

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