Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Che B.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Lecce, depositato il 24.7.06, con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato, ex Lege n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 2915,00 per l’eccessivo protrarsi di un procedimento fallimentare svoltosi innanzi al Tribunale di Bari sez. lavoro iniziato nel febbraio 2001 e terminato nell’aprile 2005;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso, con cui ci si duole della avvenuta liquidazione dell’equo indennizzo sulla base di euro mille per anno di ritardo è infondato.
La Corte d’appello si è infatti attenuta ai criteri Cedu che stabiliscono che il danno debba essere liquidato sulla base di una somma compresa tra i mille ed i millecinquecento Euro.
Il secondo motivo con cui ci si duole della avvenuta compensazione delle spese di giudizio è inammissibile.
La giurisprudenza prevalente di questa Corte si è costantemente espressa nel senso che in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
La valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della sussistenza di giusti motivi con il solo limite che occorre fornire adeguata motivazione della decisione presa ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
Nel caso di specie detta motivazione è stata adeguatamente fornita sulla base del solo parziale accoglimento della domanda attrice.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 600,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.
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