Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1307 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto dalle odierne appellanti l’annullamento dei provvedimenti con i quali erano state respinte dall’Amminstrazione le domande avanzate per la partecipazione al corso concorso abilitante previsto con DM 18 novembre 2005, n. 85, emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1/cbis e comma 1/ter della legge 4 giugno 2004, n. 143, il quale richiedeva come titolo di ammissione l’aver svolto 360 giorni di servizio in "scuole statali o paritarie (o pareggiate) o legalmente riconosciute.".

Esse avevano premesso che avevano svolto attività di insegnamento presso il centro di formazione professionale di Lancenigo dell’Amministrazione provinciale di Treviso: erano state escluse con la motivazione che il servizio da esse prestato presso i centri di formazione professionale non sarebbe rientrato tra quelli previsti ex lege.

Le originarie ricorrenti avevano impugnato le determinazioni espulsive e – con i motivi aggiunti – la determinazione di iscriverle con riserva nelle graduatorie provinciali definitive e le graduatorie, per la parte in cui non riconoscevano l’anzianità maturata nell’insegnamento presso il centro di formazione professionale.

Avevano fatto presente altresì che, ammesse con riserva al corso concorso (art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85) lo avevano superato.

Avevano dedotto la violazione dell’art. 1 del predetto decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85, della legge 28 marzo 2003 n.53 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, dell’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione e le Regioni del 19 giugno 2003 e del relativo protocollo di intesa con la regione Veneto nonchè varie figure sintomatiche di eccesso di potere.

Il primo Giudice, prescindendo dall’esame della eccezione formulata dall’amministrazione odierna appellata di integrale inammissibilità del mezzo di primo grado proposto avverso le graduatorie (per l’omessa notifica del medesimo ad almeno un controinteressato) ha respinto il ricorso nel merito.

Ha rilevato, infatti, che il predetto decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85 riservava l’accesso al corso concorso abilitante a chi avesse svolto almeno 360 giorni di servizio in "scuole statali o paritarie (o pareggiate) o legalmente riconosciute".

Il servizio svolto presso il centro di formazione professionale non rientrava in nessuna di tali fattispecie (i centri di formazione professionale sono ricompresi nell’ambito delle attività di istruzione artigiana e professionale che, con espressa esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, erano state trasferite dallo Stato alle Regioni dagli artt. 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, per quanto riguarda la Regione Veneto, conferite alle Province dagli artt. 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, e 137 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11).

Detti centri, quindi, non potevano essere assimilati agli istituti statali (quelli istituiti direttamente dallo Stato ex. art. 53 e, per gli Istituti professionali, ex art. 60 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), né alle scuole paritarie disciplinate dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, (istituzioni scolastiche non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, che siano in possesso di predeterminati requisiti e che ne abbiano fatto richiesta).

Essi neppure erano sussumibili entro la categoria delle scuole legalmente riconosciute di cui agli artt. 352 e 355 del decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, (scuole non statali abilitate al rilascio di titoli aventi valore legale e ad assumere le denominazioni previste per le scuole e gli istituti di istruzione secondaria).

Peraltro, in senso contrario al riconoscimento del servizio svolto presso il centro di formazione professionale della Provincia – oltre al dato formale in alcun modo superabile in quanto la normativa inerente alle sessioni riservate di esami di abilitazione all’insegnamento aveva carattere eccezionale e di favore cosicché le singole disposizioni non potevano essere estese al di là dei casi espressamente previsti – militava anche la ratio della normativa di cui al DM 18 novembre 2005, n. 85, di applicazione dell’art. 2, comma 1/cbis e comma 1/ter del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, la quale perseguiva la finalità di consentire agli insegnanti che abbiano già svolto servizio come precari, un inserimento agevolato nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Tale ratio sarebbe stata contraddetta dal riconoscimento di servizi resi in contesti ed ordinamenti didattici non corrispondenti e non equiparabili ai fini curricolari a quelli da stabilizzare.

Dalla reiezione del ricorso originario discendeva la inammissibilità per carenza di interesse le censure proposte con i motivi aggiunti.

Le appellanti hanno censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima.

L’art. 1 del decreto ministeriale 18.11.2005 n. 85 equiparava in toto le scuole presso le quali le appellanti avevano svolto attività di insegnamento alle scuole secondarie.

I centri di formazione professionale dovevano essere considerati, quantomeno, scuole parificate e legalmente riconosciute; peraltro sin dalla legge 28 marzo 2003 n.53 la "formazione professionale" era stata inclusa nel sistema educativo nazionale.

Negare al centro di Lacenigo le caratteristiche della "scuola" si appalesava poi, in concreto, ingiusto e discriminatorio.

Con memoria datata 20 dicembre 2010 e ritualmente depositata esse hanno ribadito e puntualizzato le censure prospettate nel ricorso in appello ed hanno richiamato i principi desumibili dalla decisione del Tribunale amministrativo regionale del Veneto n. 2081/2009 e dalla decisione di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 3493 del 17 marzo 2009.
Motivi della decisione

1.L’appello è fondato e merita di essere accolto con conseguente riforma dell’appellata decisione ed accoglimento del ricorso di primo grado.

2.Deve premettersi che le odierne appellanti sono state ammesse con riserva al corsoconcorso (art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85) e lo hanno superato, conseguendo l’abilitazione; esse sono state iscritte con riserva nelle graduatorie definitive ad esaurimento per nomine sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e nella graduatoria per incarichi e supplenze dei Presidi.

Esse si dolgono proprio della circostanza che l’ammissione sia avvenuta "con riserva".

3.La particolare condizione delle appellanti è stata tenuta presente dal Legislatore allorchè questi ha emanato la legge 27 febbraio 2009 n. 14

Invero con il citato testo normativo il legislatore ha convertito con modificazioni il decretolegge 30 dicembre 2008, n.207 ed ha aggiunto il comma 1 bis all’articolo 36 del citato decreto.

Tale disposizione, così recita: "Limitatamente all’anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decretolegge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2009.

Resta valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento indetti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decretolegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l’esame di Stato."

Detta norma ha in modo esplicito previsto che nel requisito dei 360 giorni di servizio possano ricomprendersi i servizi prestati "in ogni ordine e grado di scuola".

Con ciò ha attribuito rilievo ai fini del conseguimento del requisito, anche ai servizi prestati presso i centri di formazione professionale -e cioè i centri con riferimento ai quali le appellanti avevano svolto gran parte del loro servizio, posto che la dizione utilizzata dal Legislatore è certamente ampliativa rispetto a quella "servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado… per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso" di cui all’art. 2, comma 10, lettera b) del decreto legge n. 357 del 1989 che prevedeva un requisito specifico, espletato nella scuola statale, in insegnamenti tipici dei diversi ordini di essa. Appare evidente pertanto che l’appello deve essere accolto, proprio in considerazione di tale sopravvenuta disposizione che consente ex post all’Amministrazione la valutazione dei titoli vantati dalle appellanti in senso sostanzialmente conforme alla prospettazione appellatoria.

4.Ne consegue, in accoglimento del ricorso in appello la riforma della impugnata decisione e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

La natura della domanda giudiziale proposta e la circostanza della sopravvenienza di una disposizione di legge decisiva per la risoluzione della controversia rende doverosa la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza accoglie il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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