Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-02-2011) 07-03-2011, n. 8916 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16 ottobre 2008, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni della stessa città, che aveva ritenuto, all’esito di giudizio abbreviato, P.G. colpevole del reato di detenzione illecita di gr. 569 di marijuana e della cessione di gr. 10 della stessa sostanza a minorenne, concedeva al predetto le attenuanti generiche e per l’effetto gli riduceva la pena ad anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro 21.000 di multa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena, in quanto la Corte reggina, pur riconoscendo la minore gravità del quadro complessivo della posizione dell’imputato, non avrebbe ridotto la pena nella misura massima consentita dalla legge; inoltre, nel determinare l’aumento a titolo di continuazione e discostandosi dai minimi edittali, avrebbe dovuto motivare sulle ragioni della scelta effettuata; e infine, sarebbe incorsa in evidente errore materiale nel determinare la pena pecuniaria, indicata in motivazione nella misura di Euro 14.000 e nel dispositivo in Euro 21.000.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Quanto alla dosimetria della pena, il ricorso appare infondato, visto il trattamento sanzionatorio ricevuto (minimo edittale con attenuanti generiche) e considerata l’incensurabilità dell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in sede di determinazione degli aumenti per la continuazione, che, peraltro, nel caso di specie risulta pienamente conforme ai parametri di legge, oltrechè congruamente e sufficientemente motivato con riferimento ai plurimi quantitativi di stupefacenti detenuti.

3. Il ricorso appare invece fondato limitatamente all’errore materiale in cui è incorso il giudice dell’appello nell’indicare nel dispositivo la pena pecuniaria.

Invero, il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui la difformità dipenda da un errore materiale relativo alla pena indicata in dispositivo, palesemente rilevabile dall’esame della motivazione in cui si ricostruisca chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena (Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007, dep. 17/10/2007, Tafuro, Rv. 237828).

Nel caso in esame, la motivazione prevale sul dispositivo perchè espone chiaramente e inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice dell’appello per determinare la pena pecuniaria, sicchè non si giustifica la maggior pena indicata in dispositivo.

Pertanto, essendo evidente che la suddetta divergenza è frutto di mero errore, lo stesso può essere rimosso in sede di legittimità con la procedura prevista dall’art. 619 c.p.p., rettificando la misura della pena pecuniaria inflitta in Euro 14.000 di multa.
P.Q.M.

Rettifica la misura della pena pecuniaria inflitta in Euro 14.000 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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