Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
V.V., in proprio e quale rappresentante della EDILIZIA RITA I s.r.l., ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 5.000,00 per anni nove e mesi sei di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Roma dal 12.2.1993 al 22.9.2007.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Motivi della decisione
Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.
L’unico motivo di ricorso con il quale si deduce difetto di motivazione per avere ritenuto la Corte d’appello non provata la sussistenza del danno patrimoniale consistito nelle spese occorse per il mantenimento in vita della società per tutta la durata del procedimento è inammissibile in quanto non censura tutte le rationes decidendi che stanno alla base della decisione.
E invero nel ricorso si lamenta che la Corte non abbia valutato la documentazione che prova l’ammontare delle spese sostenute per la gestione amministrativa della società ma nulla si dice in relazione all’ulteriore ed assorbente motivazione del rigetto della domanda costituita dall’affermazione secondo cui "La ricorrente società non ha provato nè chiesto di provare la sussistenza …. (omissis) … del nesso di causa tra eccessiva durata del processo e danno lamentato" che è questione ben diversa dalla prova dell’ammontare del danno.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.
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