Cons. Stato, Sez. V, Decisione 9 Aprile 2010, n. 2002 Opposizione a decreto ingiuntivo L’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione determina la nullità del titolo esecutivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Diritto

Con la sentenza appellata, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Vibo Valentia, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 155 dell’8 luglio 2003 col quale il giudice delegato aveva disposto il pagamento di euro 54.255,85 in favore dell’Ambulatorio specialistico M., relativamente a prestazioni specialistiche erogate nel periodo compreso dal gennaio 1988 al febbraio 1992.
Nell’appello, l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Vibo Valentia afferma che la sentenza ha omesso di dichiarare l’inammissibilità (rectius: nullità) del decreto ingiuntivo che pertanto avrebbe conservato la sua efficacia esecutiva e vincolante nei confronti dell’Azienda stessa e chiede la riforma della decisione nella parte in cui non dichiara nullo il decreto stesso, estendendo gli effetti della declaratoria d’inammissibilità anche alla fase monitoria e pertanto al decreto ingiuntivo n. 155 dell’8 luglio 2003 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro.
L’appello è fondato.
Secondo la giurisprudenza del giudice civile (Cass., 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. 20 maggio 2005 n. 10687; Cass. 9 novembre 2004 n. 21297), la sentenza con cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sia accolta una eccezione pregiudiziale o preliminare nei confronti del giudice che ha emesso il decreto determina (almeno implicitamente) la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso.
Con particolare riferimento al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sui corrispettivi per le prestazioni effettuate nell’ambito del S.S.N. dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998 come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, la Sezione ha affermato che il venir meno della specifica giurisdizione esclusiva su tutti i rapporti non ancora esauriti implica il conseguente venir meno del potere del giudice amministrativo di applicare, nella materia, l’art. 8 comma 1 della citata legge n. 205/2000 e perciò di emettere, in particolare decreti ingiuntivi in tema di indennità, canoni e altri corrispettivi (Cons. Stato, V, 15 dicembre 2005, n. 7145).
Ne consegue che il giudizio di opposizione instaurato dall’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Vibo Valentia innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro, avrebbe dovuto concludersi, in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione, anche con una pronuncia di annullamento del decreto ingiuntivo opposto. L’appello deve essere pertanto accolto e deve essere riformata la sentenza appellata, nella parte in cui, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’azienda sanitaria, si è limitata ad accertare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ma ha omesso di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 155 dell’8 luglio 2003 col quale il giudice delegato aveva disposto il pagamento di euro 54.255,85 in favore dell’Ambulatorio specialistico M..
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese anche in questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 155 dell’8 luglio 2003 emesso dal giudice delegato del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede di Catanzaro.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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