Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 13/5/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, in data 18/3/2008, appellata da L. A. e R.A., dichiarati colpevoli di concorso in tentata truffa, essendosi presentati, nella falsa qualità di funzionari delle poste, presso l’abitazione di G.G. tentando di ottenere il versamento in contanti della somma di Euro 100, asserendo trattarsi di erroneo versamento della pensione sul libretto postale dell’interessato per la mensilità di aprile e condannati alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 100 di multa ciascuno, pena sospesa per il solo L..
Proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4;
b) difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
1) La Corte ha escluso l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, in considerazione del "turbamento psichico di fatti del genere provocano alle persone anziane", qualificando il danno "grave".
Lo stesso riferimento normativo alla gravità piuttosto che all’entità del danno invita ad una valutazione il più possibile completa del danno; in altri termini, il valore del denaro che costituisce l’oggetto materiale del tentativo di truffa non necessariamente esaurisce la gravità del danno che rileva ai fini in esame, dovendosi anche valutare le eventuali conseguenze psicologiche della condotta delittuosa sulla persona anziana, vittima del reato, ai fini della valutazione della concessione dell’attenuante.
Anche le doglianze relative al diniego di concessione di attenuanti generiche sono manifestamente infondate in quanto il giudizio sulle circostanze e sulla quantificazione della sanzione deve ritenersi esaurientemente compiuto dalla Corte territoriale.
Nel caso specifico la motivazione fa riferimento alla pena ritenuta equa, in relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., valutati dal Tribunale, con motivazione "per relationem", non essendo il giudice comunque tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (Cass. 2 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv. 216924) emergendo in misura sufficiente la valutazione di adeguatezza della pena in concreto inflitta rispetto alla gravità del reato e alla pericolosità degli imputati.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.