Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Venezia avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portogruaro in data 7 dicembre 2009 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.D. in ordine ai reati (minacce, percosse e ingiurie del (OMISSIS)) ad essa contestati per remissione tacita di querela.
Deduce la erronea applicazione della legge, che non consente di valorizzare come remissione tacita di querela il comportamento della persona offesa consistito nel non presentarsi in aula.
Il ricorso è fondato.
Con sentenza n. 46088 del 30/10/2008 (dep. 15/12/2008) Rv. 241357, P.M. in proc. Viele, le Sezioni unite hanno affermato che sia nel procedimento dinanzi al giudice togato che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata,; comparizione del querelante – persino nel caso in cui sia stato previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della; remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2.
Hanno rimarcato le Sezioni unite che l’art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". Deve, dunque, trattarsi di fatti, cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati.
Nella ipotesi in esame, l’unico comportamento che viene in rilievo è la mancata comparizione in udienza, cioè uno specifico accadimento che si situa tutto nel processo e solo nel processo: prima di esso non v’è alcun altro fatto che sia stato allegato, assodato, comprovato, del quale poi la mancata comparizione possa essere considerata un portato inevitabilmente consequenziale e logico. Hanno concluso rilevando che la opposta tesi "non trova agganci nel diritto vigente".
Tanto premesso, la sentenza impugnata, basata proprio sul principio disatteso dalle Sezioni unite,con decisione alla quale questo Collegio aderisce, va annullata con rinvio per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Portogruaro per nuovo esame.
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