Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10126 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 447/05 pubbl. il 31.12.05, confermò la sentenza del Tribunale di Oristano del 13.12.02, con la quale S.G.P. e l’Ambra assicurazioni in l.c.a. erano stati condannati, nelle rispettive qualità di proprietario ed assicuratrice RcA del veicolo tg. (OMISSIS), al risarcimento dei danni patiti da M.L. alla propria vettura tg (OMISSIS); in particolare, per quel che qui ancora rileva, essa ritenne provata la qualità di proprietario del veicolo investitore in capo al S. sulla base della sua titolarità del rapporto assicurativo, delle sue dichiarazioni ai CC ed all’assicuratrice RcA dell’altra vettura, nonchè della sua condotta processuale in primo grado.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Ambra assicurazioni, affidandolo ad un unico motivo e corredandolo di un quesito di diritto; l’unica controparte cui il ricorso è stato notificato non deposita controricorso e nessuno compare alla pubblica udienza del 4 aprile 2011.
Motivi della decisione

3. La ricorrente principale lamenta, con un unico articolato motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 23, art. 12 preleggi e artt. 102 e 354 c.p.c., l’erroneità della decisione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta titolarità del diritto di proprietà del veicolo investitore in capo al S., riportando poi la giurisprudenza consolidata sull’indispensabilità della partecipazione al processo del proprietario del veicolo ritenuto responsabile del sinistro e negando efficacia traslativa, soprattutto dinanzi alla presunzione contraria ricavabile dalla certificazione del P.R.A., tanto alle dichiarazioni del S. che alla sua titolarità del rapporto assicurativo.

4. E’ ben vero che il ricorso non è stato notificato a S.G. P., litisconsorte necessario nella sua qualità di assicurato e ritenuto proprietario del veicolo investitore; ma non è necessario integrare il contraddittorio, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità: infatti, in tali casi il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. sez. un. ord. 22 marzo 2010 n. 6826).

5. Orbene, in presenza di due ragioni del decidere, è necessario dispiegare una valida impugnazione avverso entrambe, a pena di inammissibilità del gravame (tra le molte, v. ad es. Cass. 7 novembre 2005 n. 21490 e Cass. 12 marzo 2010 n. 6045), visto che la sentenza potrebbe autonomamente reggersi su almeno una di quelle senza bisogno della verifica della correttezza e della congruità dell’altra.

6. E, nel caso di specie, la ratio decidendi della gravata sentenza avverso la quale la ricorrente non muove alcuna critica sta con tutta evidenza nella decisiva valutazione – in funzione anche di chiave di lettura complessiva degli altri elementi pure indicati dalla Corte territoriale (titolarità del rapporto assicurativo e dichiarazioni dell’interessato) – del contegno processuale serbato in primo grado della parte costituita, in cui si è concretata la mancata contestazione della qualità di proprietario, quest’ultima costituendo l’evidente presupposto di ogni difesa della parte.

7. In carenza di valida contestazione di tale ulteriore ratio decidendi il ricorso è inammissibile e non è necessaria l’integrazione del contraddittorio; e non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nessun altro avendo svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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