Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con deliberazione di Giunta n. 1086 del 15 giugno 1988 il Comune di Caivano riconobbe ai propri dipendenti, ai sensi dell’art. 288 del testo unico delle leggi sugli enti locali emanato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 ("Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale"), l’adeguamento della retribuzione in godimento, per il periodo dal 31 dicembre 1971 fino al 31 dicembre 1974.
La sezione provinciale di Napoli del comitato regionale di controllo della Campania annullò la deliberazione.
I dipendenti comunali adirono allora il T.a.r. per la Campania, onde ottenere l’annullamento sia della decisione dell’organo di controllo, sia della stessa deliberazione comunale, nella parte in cui essa limitava l’adeguamento retributivo entro la data del 31 dicembre 1974.
Il Tribunale accolse il ricorso con sentenza n. 253/1994, annullando sia il provvedimento di controllo sia, in parte qua, quello comunale.
La sentenza n. 253/1994 fu impugnata dal comune di Caivano avanti al Consiglio di Stato, ma il relativo giudizio si estinse per perenzione.
2. Nella perdurante inerzia dell’amministrazione comunale, i dipendenti intrapresero quindi un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Nelle more il comune di Caivano, con deliberazione della Giunta n. 58 del 20 febbraio 2006, revocò in autotutela la propria deliberazione n. 1086/1988, con la quale era stato disposto l’adeguamento retributivo.
Il Tribunale con la sentenza n. 7980 del 2006 riteneva però tale deliberazione n. 58/2006 elusiva del giudicato formatosi sulla sentenza posta in esecuzione, e per l’effetto – constatata l’inottemperanza del comune resistente – accoglieva il ricorso, ordinando all’ente civico di provvedere all’esecuzione della decisione del 1994 e nominando un commissario per l’ipotesi dell’eventuale protrarsi dell’inadempimento comunale.
3. Avverso la decisione il comune di Caivano proponeva appello al Consiglio di Stato, che con la sentenza di questa Sezione n. 5431 del 2009 lo respingeva, ritenendone infondati i motivi, con la sola eccezione di un profilo. Mentre la sentenza appellata recava l’enunciazione che il diritto dei ricorrenti doveva essere riconosciuto "fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 191/1979", ovvero fino al mese di giugno del 1979, il giudicato da eseguire, invece, aveva riconosciuto il diritto vantato dai ricorrenti "fino all’entrata in vigore dell’art. 6 del D.L. 29.12.1977, n. 946", risalente al 31 dicembre 1977.
4. Dopo avere richiamato tali vicende, i nominati in epigrafe con il presente ricorso, premesso di essere dipendenti, ex dipendenti o eredi degli aventi diritto, agivano per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulle più volte citate sentenze del Tar n. 253\1994 e n. 7980\2006, come riformata dalla successiva decisione n. 5431\2009 di questo Consiglio.
Esponevano gli interessati di avere notificato senza effetto al Comune debitore la sentenza della Sezione n. 5431\2009, come pure di avere inutilmente indirizzato all’Ente un invito bonario ad adempiere, senza che però venisse adottato alcun provvedimento in esecuzione del giudicato.
Alla Camera di consiglio del 21 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto, con l’assunzione delle consequenziali statuizioni.
La Sezione ritiene, innanzitutto, di dover fissare nella misura del dieci per cento l’incremento assegnabile agli aventi diritto per ristabilire, secondo quanto loro riconosciuto in sede di giudicato, l’equa proporzione retributiva con il segretario comunale. Tale incremento dovrà quindi essere esclusivamente applicato alla parte fissa e costante dei rispettivi emolumenti mensili, per ciascun rateo compreso nel periodo decorrente dal 31 dicembre 1971 fino al 31 dicembre 1977.
Sui relativi crediti dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli ratei mensili differenziali sino al soddisfo, secondo i criteri appresso specificati.
In base all’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, come è noto, i ratei dei crediti retributivi tardivamente corrisposti, maturati fino al 31 dicembre 1994, vanno maggiorati sia di interessi legali (al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo) che di rivalutazione monetaria, mentre su quelli maturati successivamente compete esclusivamente la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione; va però puntualizzato anche che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente vanno calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore, e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati né ulteriori interessi né rivalutazione (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001; sez. V, n. 261 del 2000; A. P., n. 3 del 1998).
6. Così definita in via di principio l’attività che dovrà essere prestata, ad opera dell’Amministrazione intimata, per dare esecuzione al giudicato rimasto inadempiuto, non resta che impartire le disposizioni occorrenti ai fini dell’attuazione pratica del relativo decisum.
Devesi, quindi, ordinare al Comune di Caivano di dare esecuzione al giudicato in epigrafe liquidando agli aventi diritto, alla luce dei criteri esposti, le somme di rispettiva spettanza. All’uopo si assegna il termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione.
Sin d’ora si nomina quale commissario ad acta, per l’eventualità di una persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il Prefetto di Napoli. Questi procederà senz’altro a dare esecuzione al giudicato su richiesta di parte ricorrente, in caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere che in questa sede è stato assegnato al Comune debitore, con facoltà di subdelega ad un funzionario del suo ufficio.
7. Si ravvisano ragioni tali da giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie il ricorso, e per l’effetto ordina al Comune di Caivano di dare esecuzione al giudicato in epigrafe secondo i criteri di cui in motivazione nel termine di giorni 120 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nomina sin d’ora come commissario ad acta il Prefetto di Napoli, che si adopererà per l’esecuzione del giudicato alle condizioni, con i tempi e le modalità di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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