Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ersamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 4 maggio 2010, depositata in cancelleria il 4 maggio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di M.S. avverso il Decreto 20 novembre 2009 del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che gli imponeva la sorveglianza particolare L. 26 luglio 1975, n. 354, ex artt. 14 bis e 14 ter.

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione il M. chiedendone l’annullamento ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 1 ter per erronea applicazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 14 ter e per omessa motivazione e illogicità e contraddittorietà della stessa come risulta dal testo del provvedimento e dalla documentazione acquisita. Chiariva di aver subito l’applicazione del regime di sorveglianza particolare a causa di tre episodi di contestata condotta irregolare intramuraria uno dei quali (quello del (OMISSIS)) era stato smentito dalla prodotta documentazione, mentre gli altri due (quelli del (OMISSIS)) non erano da ritenersi sufficienti per giustificare l’applicazione del regime in questione, ancorchè quello del 4 settembre 2009 si connotasse per una certa gravità.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1 – Occorre premettere che l’istituto della sorveglianza particolare è atto discrezionale (come si evince al tenore della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 14 bis che fa riferimento alla possibilità della sottoposizione del regime e dalle stesse finalità dell’istituto stesso) che è previsto quale rimedio extra ordinerà di tutela di gravi situazioni di ordine pubblico intramurario che esorbitano dai casi ordinali di sicurezza. I destinatari vanno individuati nei condannati che compromettono con la loro condotta la sicurezza o turbano l’ordine degli istituti ove sono custoditi, che con violenza o minaccia impediscano le attività degli altri detenuti, che nella vita penitenziaria si avvalgano dello stato di soggezione di altri detenuti nei loro confronti, ipotesi tutte riconducibili alla prevenzione sociale diretta a garantire le condizioni tranquillità all’interno delle struttura carceraria. Le condotte vietate devono avere carattere di reiterazione e non essere episodiche od occasionali.

3.1.2 – Ciò posto, si osserva che le doglianze avanzate dal ricorrente attengono a una rilettura del dato istruttorio già ampiamente esaminato dal Tribunale di Sorveglianza con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici dando conto dell’iter logico argomentativo seguito. Non è pertanto ravvisatale sul punto nè un difetto di motivazione nè un’ipotesi di motivazione apparente atteso che il giudice ha fatto specifico riferimento alla reiterazione del comportamento ostile del detenuto che si è esplicitato, quanto in particolare all’episodio del 4 settembre, come riconosciuto del resto dallo stesso richiedente in ricorso, con manifestazioni palesi di aggressività e violenza tali da far ritenere sussistenti, nella loro reiterazione e per la connotazione assunta, i presupposti per l’applicazione del regime di sorveglianza particolare.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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