Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 08-03-2011, n. 8979

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza emessa in data 22 Aprile 2010 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha applicato alla Sig.ra R. la pena di due anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato previsto dalla L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4, commesso a partire dall’anno 2008.

Avverso tale decisione l’imputata propone ricorso lamentando vizio di motivazione in relazione alla congruità della pena, motivazione sorretta da mere formule di stile.

Il motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

I limiti che la giurisprudenza ha fissato circa l’interpretazione degli artt. 129 e 444 c.p.p. e circa l’obbligo di motivazione del giudice sono ormai costanti a far data dalla decisione delle Sezioni Unite Penali n. 10732 del 27 settembre-18 dicembre 1995, Serafino (rv 202270), che ha affermato il principio secondo cui la motivazione può limitarsi a dare conto degli estremi del materiale probatorio depositato in atti dal cui esame il giudice ha tratto la convinzione che non emergono gli estremi della dichiarazione di non procedibilità prevista dall’art. 129 c.p.p., così che in presenza dell’accordo delle parti non sono necessari ulteriori approfondimenti (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 3 del 1999, udienza 25 Novembre 1998, Messina, rv 212437).

Da tali e consolidati principi la giurisprudenza ha fatto seguire il principio che le parti che hanno sottoscritto e proposto l’accordo sull’applicazione della pena che il giudice abbia accolto non sono legittimate a mettere in discussione mediante successiva impugnazione i presupposti dell’accordo medesimo (principio costantemente affermato a far data dalla sentenza della Prima Sezione Penale n. 1549 del 1995, Sinfisi, rv 201160), con la conseguenza che il controllo di legittimità in ordine alla sentenza di applicazione della pena può avere ad oggetto la motivazione soltanto nel caso che dal provvedimento emerga l’evidenza dell’esistenza di una delle condizioni indicate dall’art. 129 c.p.p. (per tutte, sentenza della Terza Sezione Penale n. 2309 del 1999, Bonacchi, rv 215071).

Analoghi principi valgono per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, che non può essere messo in discussione dalle parti allorchè il giudicante abbia ritenuto la richiesta congrua ed emesso la sentenza che recepisce l’accordo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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