Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I ricorrenti sono appartenenti alla Polizia di Stato e, in data 28.7.2000, sono stati assoggettati al trasferimento dalla vecchia alla nuova sede di servizio (dal Comune di Monterotondo alla località Settebagni del Comune di Roma).
In data 1.12.2001 gli interessati hanno presentato istanze volte ad ottenere i benefici economici di cui alla legge n. 100 del 1987.
Con le note ministeriali in data 12.2.2002 l’Amministrazione ha rigettato le richieste chiarendo che "nella nuova sede di Settebagni risulta trasferito il Centro Radio nel suo complesso. Infatti nessun provvedimento relativo al trasferimento di personale è stato adottato dai competenti Servizi della Direzione centrale per le risorse umane".
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno prospettato i seguenti motivi di diritto:
1). Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 1 della legge n. 100 del 1987; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia e erroneità dei presupposti.
Controparte ha depositato memoria di replica in data 6.5.2010 sostenendo che non si tratta di trasferimento di autorità e che la PA non ha fatto altro che dare un nuovo assetto organizzativo ad una delle sue articolazioni disponendone l’ubicazione a pochi chilometri di distanza rispetto al sito precedente.
I ricorrenti insistono nelle argomentazioni con la memoria depositata il 14.5.2010.
I). Giova richiamare, in via preliminare, la normativa in materia.
La Legge 10 marzo 1987 n. 100 contiene le "norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare".
L’art. 1 dispone, al comma uno, che " a decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".
La successiva Legge 29 marzo 2001 n. 86 reca le "disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia".
L’art. 1 stabilisce che al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, competa una speciale indennità mensile di trasferimento, "pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".
II). Tanto premesso, nel merito, il ricorso è infondato.
Come noto, la suddetta indennità, di cui alla legge n. 100/1987, spetta qualora il soggetto, con provvedimento emesso nell’interesse dell’Amministrazione (e, quindi, d’autorità) venga trasferito ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che il tratto differenziale dell’istituto del trasferimento d’autorità rispetto a quello disposto a domanda va ricercato nel rilievo che il primo viene disposto per il perseguimento di esigenze di natura pubblicistica, cioè per il soddisfacimento di necessità operative, organiche ed addestrative dei reparti e degli uffici; mentre il trasferimento a domanda appare riservato a quelli che intendono far valere esigenze personali e, in quest’ultima ipotesi, l’interesse dell’Amministrazione si pone come limite di compatibilità all’accoglimento delle domande (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1705/2006; n. 4973/2005; n. 4896/2002; n. 324/2001).
In linea generale, i requisiti per poter accedere allo speciale emolumento di cui alla ex L. n. 100 del 1987 (ora disciplinato dall’art. 1 della L. n. 86 del 2001, con alcune modificazioni) sono: a) adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni; b) natura autoritaria di tale provvedimento, disposto motu proprio dall’Amministrazione; c) anteriorità del termine di quattro anni di permanenza nella sede di servizio (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1867).
Con il motivo di ricorso i ricorrenti sostengono la natura di trasferimento di autorità a far data dal 28.7.2000 presso la nuova sede di servizio sita in Settebagni (Comune diverso da quello di provenienza e distante da esso oltre dieci chilometri).
Il Collegio ritiene che le censure prospettate non meritino positivo apprezzamento.
In particolare:
a). lo spostamento di cui trattasi non è scaturito dall’adozione dei provvedimenti "personali" di trasferimento nei confronti di singoli dipendenti o di una pluralità di essi ma ha riguardato l’intero reparto considerato come complesso strutturale;
b). inoltre, il mutamento di ubicazione dei locali sede dell’ufficio è stato originato da esigenze esclusivamente logistiche (e, pertanto, non potrebbe neppure essere qualificato come un vero e proprio trasferimento ma come uno spostamento di sede per motivazioni di natura tecnico – logistica).
Infine, recenti orientamenti giurisprudenziali hanno già affermato che:
a) il diritto all’indennità è connesso allo spostamento del militare in una diversa sede di servizio per un’esigenza propria dell’Amministrazione, che comporti la necessità di fruire della sua opera in un luogo diverso dal precedente;
b) non sorge quando il trasferimento sia connesso a una dislocazione diversa dell’intero reparto per motivi logistici, ferma restando l’area di operatività del medesimo e, conseguentemente, la sede ove l’interessato espleta le funzioni caratteristiche del rapporto d’impiego (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2000, n. 3099).
In conclusione ne discende la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e la non ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per la corresponsione dello specifico trattamento economico di cui alla L. n. 100/1987.
Pertanto, il ricorso è da respingere.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il presente ricorso.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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