Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 08-03-2011, n. 8976 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Milano in data 7 giugno 2010 ex art. 310 c.p.p., ha confermato l’ordinanza dell’11 maggio 2010 del G.i.p. presso il Tribunale di Varese che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura della custodia in carcere o in subordine la sua sostituzione con altra misura non custodiate o con gli arresti domiciliari, avanzata dal difensore di G.C., indagata per i reati p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 110 c.p. e art. 73, comma 1 bis,.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione ritenendo tale decisione viziata peri seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 274 c.p.p., in quanto le indagini preliminari sono chiuse e nessuna ulteriore attività istruttoria deve essere svolta. Inoltre il marito dell’imputata, coimputato nel medesimo procedimento, è reo confesso ed ha scagionato la moglie da ogni responsabilità. Non sussisterebbe neppure pericolo di fuga in quanto la G. è madre di due figli, nè il pericolo di reiterazione del reato.

2. Violazione dell’art. 275 c.p.p., attesa l’incensuratezza dell’imputata, il criterio di scelta della misura della custodia cautelare in carcere non rispetta il principio della gradualità di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo; inoltre qualora la G. fosse ritenuta responsabile, alla stessa potrebbe essere concessa la sospensione condizionale della pena. Le esigenze cautelari possono essere ampiamente garantite con un’altra misura cautelare quale quella degli arresti domiciliari, non essendo emersa alcuna pericolosità sociale.
Motivi della decisione

L’ordinanza impugnata è immune da censure.

Come è noto, la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all’art. 310 cod. proc. pen., è limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti), ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (cfr. Sez. U, n. 8 del 3/10/1997, Gibilras, Rv. 208313).

Nell’ordinanza impugnata è stata ricostruita la vicenda che ha portato la G. alla custodia in carcere, che ha preso le mosse dall’arresto della stessa, unitamente al marito B.C., avvenuto in data 27 febbraio 2010, perchè nella abitazione in uso ai predetti venivano rinvenuti circa 500 grammi di hashish unitamente a bilancini, sacchetti con residui di stupefacente, un quaderno con indicazione di somme riferibili alla contabilità relativa allo spaccio e 685 Euro in contanti. Il Gip aveva applicato ad entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari presso detta abitazione (ordinanza confermata dal Tribunale dei Riesame). A seguito di ulteriore perquisizione nell’abitazione in data 17 marzo 2010, venivano rinvenute due piccole bustine contenenti rispettivamente marijuana e hashish e, in un cassetto di un comò, un sacchetto di cellophane contenente circa 624 grammi di hashish (un blocco unico di 420 grammi ed il resto suddiviso in vari pezzi) ed i due coniugi venivano nuovamente arrestati ed agli stessi il GIP applicava, con ordinanza del 19/3/10, la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi in ordine alla destinazione allo spaccio della droga ed atteso che la misura degli arresti domiciliari si era rilevata inidonea a soddisfare il pericolo di reiterazione del reato. Il GIP aveva rigettato l’istanza di revoca della misura, disattendendo la linea difensiva dell’indagata che aveva sostenuto che il quantitativo di droga rinvenuto nel corso della seconda perquisizione era in cattivo stato di conservazione e si trovava nel cassetto da anni e di certo già al momento della prima perquisizione, in quanto veniva evidenziato che il comò era stato accuratamente perquisito il 27/2/10 e che quindi certamente tale sostanza era stata acquistata durante la restrizione agli arresti domiciliari dei due coniugi; inoltre risultava dalle testimonianze un ruolo attivo della donna nelle cessioni di droga. Anche l’esito della C.T. disposta dal PM ha confermato che dall’hashish in sequestro, benchè non di buona qualità, sono ricava bili 252,9 dosi medie, per cui il Tribunale ha ritenuto che permangano i gravi indizi in ordine alla destinazione allo spaccio del quantitativo di stupefacente rinvenuto nel corso della seconda perquisizione, anche tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali prodotte dalla difesa ed ha condiviso la valutazione del G.I.P. circa il fatto che gli arresti domiciliari si erano dimostrati non idonei a garantire le esigenze cautelari, in quanto la reiterazione del reato dopo il primo arresto ha dimostrato che la carcerazione non ha prodotto alcun effetto dissuasivo. Inoltre il quantitativo di droga e il pericolo di recidiva è stato ritenuto dal Tribunale ostativo ad una possibile concessione della sospensione condizionale della pena.

La motivazione del provvedimento Impugnato risulta completa e coerente sotto il profilo logico, in quanto ha fornito specifica risposta alle deduzioni sottoposte dalla difesa dell’indagata con il gravame, confermando la sussistenza della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, compresa la valutazione di adeguatezza della misura cautelare detentiva della custodia in carcere. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed ai rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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