Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Ferrara, decidendo in sede di annullamento con rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di confezioni di semi di canapa indiana ed altri oggetti funzionali all’attività di coltivazione della canapa, tra cui pubblicazioni divulgative, DVD, videocassette ed altro; provvedimento emesso dal P.M. nei confronti di AAA, indagato del reato di cui all’art. 82 del D.P.R. n. 309/90, per avere, quale rappresentante legale della società “MABI 2 S.A.S. di AAA e C”, pubblicamente istigato all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in particolare per avere posto in vendita online tramite il sito www.canapaioducale.com semi di canapa indiana corredati da materiale per la coltivazione dei semi per ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti.
Il Tribunale del riesame, dato atto che un precedente provvedimento con il quale era stato annullato il sequestro probatorio di cui si tratta, a seguito di impugnazione del P.M., è stato oggetto di annullamento da parte di questa Suprema Corte, ha ravvisato, alla luce dei principi di diritto enunciati nella sentenza di rinvio, la sussistenza del fumus del reato oggetto di indagine.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per violazione dell’art. 321, c.p.p., in relazione all’art. 82 del D.P.R. n. 309/90.
Si deduce che l’ordinanza ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato oggetto di indagine sulla base di un’astratta disamina della struttura di detto reato, senza confrontare i principi di diritto enunciati con la realtà processuale e fattuale del caso concreto.
Si osserva, in sintesi, sul punto che il provvedimento impugnato non indica elementi concreti per individuare l’ipotesi normativa in cui la condotta dell’indagato debba essere inquadrata; non dimostra l’idoneità delle condotte ad indurre all’uso dello stupefacente; non fornisce alcuna prova che la condotta del AAA fosse orientata nel senso illecito, vietato dalla norma, e non dovesse essere inquadrata in un contesto di informazione normale, afferente alle modalità di coltivazione del prodotto, di cui la legge non vieta la vendita.
Si aggiunge che risulta carente un’attività di propalazione e di convincimento all’adozione di condotte vietate, che costituisce l’elemento caratterizzante la fattispecie delittuosa oggetto di indagine.
Il ricorso non è fondato.
Secondo il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio, peraltro conforme al consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte (sez. IV, 14 maggio 2004 n. 22911, D’Angelo, RV. 228788), “si configura il reato di cui all’art. 82, D.P.R. n. 309/90, nell’ipotesi in cui si forniscono agli acquirenti, come nel caso di specie, dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione di semi di canapa indiana, al fine di far sì che si ottengano piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, nonché circa i mezzi strumentali idonei alla coltivazione ottimale dei semi in parola”.
Orbene, il Tribunale del riesame si è pienamente uniformato all’enunciato principio di diritto, avendo affermato la sussistenza del fumus del reato oggetto di indagine in base a rilievi afferenti al fatto che l’indagato, oltre a porre in vendita semi di cannabis indica, poneva in vendita anche pubblicazioni ed una vasta congerie di materiali, il tutto finalizzato a facilitare l’ottenimento di piante di cannabis idonee alla produzione di sostanza stupefacente; che, in tal modo, è venuta a configurarsi, conformemente alle indicazioni contenute nella sentenza della cassazione, la condotta istigatoria idonea a concretare l’induzione di soggetti terzi all’uso della sostanza.
Si è aggiunto il rilievo che tutto il materiale posto in vendita veniva adeguatamente e chiaramente pubblicizzato tramite internet con la conseguente diffusione del messaggio istigatorio verso una vasta ed indeterminata platea di destinatari.
Si deve, peraltro, osservare che la valutazione del fumus commissi delicti deve essere effettuata dal giudice del riesame sulla base delle prospettazioni della pubblica accusa e, cioè, mediante la valutazione della rispondenza delle risultanze degli indizi indicate dal P.M. con la fattispecie criminosa oggetto di indagine, mentre è estraneo al giudizio del riesame ogni valutazione di merito in ordine alla fondatezza dell’accusa.
Orbene, le censure del ricorrente – oltre ad avere ad oggetto sostanzialmente asserite carenze motivazionali del provvedimento impugnato, non deducibili in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 325, c.p.p., in materia di misure reali – afferiscono sostanzialmente all’accertamento della colpevolezza dell’indagato; accertamento che esula dalla cognizione del giudice del riesame.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616, c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11.3.2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 APRILE 2010
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