Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 09-03-2011, n. 9304 misure cautelari violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale, in data 12 maggio 2010, il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, annullava l’ ordinanza in data 22 aprile 2010 del G.I.P. di Santa Maria Capua Vetere applicativa della misura custodiate di massimo rigore nei confronti di A.G., limitatamente la reato di cui all’art. 609 quater, commesso in danno della figlia minore A.E., confermandola relativamente al reato di cui all’art. 572 c.p..

Il Pubblico Ministero ricorrente deduceva con un unico motivo, il vizio di motivazione.

Lamentava, a tale proposito, che il Tribunale pur avendo ritenuto idoneo il quadro indiziario per il mantenimento della misura custodiale con riferimento al reato di maltrattamenti, ne aveva illogicamente escluso la rilevanza con riferimento al reato di violenza sessuale, ritenendo che le dichiarazioni della bambina abusata non fossero supportate da riscontri adeguati mentre, al contrario, tali dichiarazioni avrebbero trovato conferma nella relazione del consulente tecnico e non sarebbero smentite dalle risultanze di una diversa vicenda processuale dalla quale i giudici del riesame avevano tratto la convinzione che le violenze subite dalla bambina non fossero univocamente riconducibili al padre.

Osservava, inoltre, che il Tribunale aveva proceduto ad una non condivisibile valutazione degli indizi di colpevolezza, esaminandoli singolarmente e prospettando ipotesi alternative favorevoli all’indagato e che tale soluzione interpretativa evidenziava un ulteriore elemento di carenza ed illogicità della motivazione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente osservato che l’impugnato provvedimento dà compiutamente atto della spontaneità del racconto della minore evidenziato dagli esperti consultati, dei riferimenti al padre come autore degli abusi e di un episodio narrato ad un’insegnante.

Il racconto viene riportato testualmente nel provvedimento ed il contenuto è inequivocabile.

Il Tribunale evidenzia, tuttavia, che mentre gli episodi di maltrattamento sono supportati da numerosi elementi di riscontro, la ricostruzione di quelli afferenti alle violenze sessuali resterebbe affidata alle sole dichiarazioni della bambina la quale, tuttavia, sarebbe stata ritenuta dai consulenti non dotata dei requisiti minimi di competenza a testimoniare pur presentando il suo racconto una credibilità ritenuta "discreta".

Aggiungono i giudici che la consulenza, pur accreditando gli eventi narrati come realmente vissuti dalla minore, ha precisato che questi non sarebbero con certezza riconducibili all’indagato.

Tale circostanza troverebbe conferma in un altro procedimento penale riguardante fatti in occasione dei quali la bambina aveva, quantomeno, assistito alla consumazione di rapporti sessuali (avendo le indagini mediche escluso che la stessa avesse avuto rapporti completi) e conclusosi con l’assoluzione degli imputati.

Il degrado estremo dell’ambiente in cui la bambina era costretta a vivere e l’assenza di riscontri al suo racconto, i cui limiti erano stati chiariti dai consulenti, induceva il Tribunale ad escludere che quanto riferito dalla minore fosse effettivamente riconducibile al padre.

Ciò posto, occorre ricordare quale sia la nozione di "gravi indizi di colpevolezza", che l’art. 273 indica tra le condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali, individuata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si è affermato (Sez. 2 n. 18103, 16 aprile 2003) che, in termini generali, tale nozione è del tutto diversa da quella di "indizi" cui si riferisce l’art. 192 c.p.p., comma 2 intesi quale dato probatorio adeguato per pervenire ad un motivato giudizio finale di responsabilità e che indica la prova "logica o indiretta", in quanto l’emissione della misura cautelare richiede esclusivamente qualsiasi elemento probatorio che consenta di pervenire ad un giudizio di "qualificata probabilità" in ordine alla responsabilità dell’indagato per i reati ipotizzati a suo carico.

Il grado di probabilità, inoltre, assume valore diverso in considerazione del momento in cui la valutazione viene effettuata, con la conseguenza che nella fase iniziale delle indagini preliminari, quando il quadro indiziario sarà ancora in fase embrionale, non potrà pretendersi che sia particolarmente elevato (Sez. 6 n. 2986, 20 agosto 1992).

Alla luce di tali considerazioni deve rilevarsi che la circostanza che la minore sia stata vittima di abuso sessuale non viene posta in dubbio, mentre si riscontrano elementi di criticità per quanto riguarda la riconducibilità dell’evento al padre.

Il tenore del racconto della minore riportato nell’impugnato provvedimento delinea, però, con estrema nitidezza, la persona del padre come autore degli abusi sessuali, mentre non vengono prospettate ipotesi alternative che consentano di ricondurre l’episodio ad altri soggetti con i quali la bimba sarebbe stata in contatto.

Il contenuto del narrato non può, peraltro, ritenersi intaccato dalle risultanze di un diverso procedimento penale, il cui esito non consente alcuna ricostruzione alternativa della vicenda e dalla valorizzazione di singoli apprezzamenti dei consulenti che hanno esaminato la bambina, estrapolati dal contesto generale della relazione redatta.

La fase in cui ancora si trova il procedimento e la richiamata nozione di "gravi indizi di colpevolezza" avrebbero, dunque, dovuto indurre ad una diversa valutazione del racconto della minore.

Il ricorrente ha poi lamentato che l’analisi dei gravi indizi di colpevolezza è anche avvenuta in modo frammentario.

Si osserva, a tale proposito, che l’assunto è pienamente condivisibile, avendo questa Corte richiamato l’attenzione sul fatto che detta valutazione deve avvenire in modo coordinato e globale e non può, conseguentemente, ritenersi l’insussistenza di tale requisito essenziale, all’esito di una valutazione separata dei singoli dati probatori e ciò "in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili ad un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un’apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente" (Sez. 6 n. 249, 11 febbraio 1999; conf. Sez. 1 n. 626,29 marzo 1994; Sez. 2 n. 331, 2 agosto 1993).

Si è anche chiarito che il criterio di apprezzamento globale del quadro indiziario, non potendosi esaurire mera sommatoria degli indizi, deve articolarsi in una propedeutica valutazione di ogni singola prova indiziaria nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravita seguita, qualora ne ricorrano i presupposti, da una valorizzazione da effettuarsi in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (SS. UU. n. 33748, 20 settembre 2005).

Anche recentemente si è affermato che "ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravita e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità e a inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l’effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d’indagine prospettato dall’accusa nel capo di imputazione" (Sez. 1 n. 16548,29 aprile 2010).

Ciò posto, deve concludersi che la motivazione del provvedimento impugnato è carente e contiene una valutazione della valenza sintomatica degli indizi del tutto frammentaria perchè effettuata mediante la neutralizzazione, ancorchè parziale, della rilevanza del racconto della minore parte offesa attraverso la valorizzazione di elementi obiettivamente neutri o solo parzialmente considerati.

Tale lacuna motivazionale potrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *