Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 09-03-2011, n. 9296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 22 aprile 2010 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Pesaro del 29.1.2003, con la quale P.G., ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 per aver detenuto illecitamente a fine di cessione a terzi indeterminate quantità di stupefacente del tipo cocaina e del tipo exstasy, nonchè indeterminate quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana (tra cui sicuramente gr. 0,102 di cocaina, grammi 0,390 di hashish e grammi 72,980 di marjuana, nonchè una pasticca di exstasy sequestrati in data 15.10.1999), nonchè cedeva grammi 0,920 di marjuana a C.M.C., O. G. e Z.M..

Riteneva la Corte territoriale del tutto condivisibile la valutazione fatta dal primo giudice in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, emergendo essa da una pluralità di elementi di significato univoco.

2) Ricorre per cassazione il P., a mezzo del difensore, denunciando la erronea applicazione della legge penale e la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Le sostanze stupefacenti sequestrate erano detenute per uso personale.

La destinazione allo spaccio, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, è elemento costitutivo del reato, per cui va provata dalla pubblica accusa. Nel caso di specie nessuna prova in tal senso è stata fornita.

Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni contenute nei motivi di appello, in cui si evidenziava che dalle intercettazioni non emergevano elementi probatori a sostegno dell’accusa (risultando piuttosto confermato dalle dichiarazioni dei giovani che l’incontro era avvenuto per motivi diversi dalla cessione di sostanze stupefacenti) e che il P. era tossicodipendente (all’epoca consumava anche cocaina come emergeva dal certificato del SERT prodotto).

3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) Con la sentenza di questa Corte a sez. un. del 18.7.1997 n. 4 è stato affermato il principio che, anche dopo l’esito referendario, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e). Sicchè non è censurabile la motivazione che attribuisca univoco significato della destinazione allo spaccio alla detenzione quando la quantità dello stupefacente sia notevolmente superiore al bisogno personale per un periodo circoscritto. E’ del tutto evidente che nelle ipotesi relative a quantitativi non elevati l’indagine in relazione alla destinazione allo spaccio debba essere, invece, più penetrante e condotta con riferimento ad altri elementi indiziari emergenti dalle concrete modalità della fattispecie, come la qualità di tossicodipendente, le condizioni economiche dell’imputato, l’accertato compimento pregresso di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità della custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio.

3.1.1) Le censure sollevate dal ricorrente, in ordine alla ritenuta attività di spaccio, non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove medesime, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata.

Con argomentazioni, corrette ed immuni da vizi logici, i giudici di merito hanno motivato in ordine alla pluralità di elementi da cui emerge, indiscutibilmente, l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, posta in essere dal P.:

-il consistente quantitativo (gr. 72,980 di marjuana) esorbitante rispetto all’uso personale;

-il rinvenimento di un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi;

-la pluralità dei tipi di sostanze detenute;

-la detenzione delle sostanze non solo nell’abitazione, ma anche a bordo dell’autovettura;

-i plurimi incontri concordati, come emergeva dalle telefonate intercettate, con giovani consumatori di droga;

-la sorpresa in flagranza in occasione dei due incontri del (OMISSIS) con giovani tossicodipendenti trovati in possesso della droga.

Ineccepibilmente la Corte territoriale, sulla base di tali emergenze, ha ritenuto che siffatti plurimi elementi fossero univocamente dimostrativi che le sostanze stupefacenti non erano destinate al solo uso personale.

Il ricorrente ripropone deduzioni, già correttamente esaminate e disattese dai giudici di merito, in ordine al significato delle intercettazioni telefoniche, alle dichiarazioni dei giovani incontrati, allo stato di tossicodipendenza.

Il Tribunale, alla cui motivazione rinvia la Corte territoriale, aveva, peraltro, già ampiamente argomentato in ordine al linguaggio criptato e gergale delle telefonate.

E la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che "In tema di intercettazioni telefoniche l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità dei criteri della e della massime di esperienza" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6 n. 15396 dell’11.12.2007; conf. cass. sez. 6 n. 35680 del 10.6.2005). Quanto alle dichiarazioni dei testi, hanno ritenuto i giudici di merito che, in considerazione di tutti gli altri elementi oggettivi acquisiti, esse fossero palesemente compiacenti ed inattendibili.

Infine, la condizione di tossicodipendenza non escludeva la destinazione allo spaccio, come era del resto conclamato dalla detenzione di una pluralità di tipi di sostanze (hashish, marjuana, cocaina, ecstasy).

3.2) Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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