Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-03-2011, n. 174 procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 2 del 23.2.2001, veniva indetto dall’Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente medico di Dermatologia e Venerologia.

All’esito degli esami seguiva la pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 13 del 28.9.2001 della delibera n. 1425/2001, con la quale veniva approvata la graduatoria degli idonei.

L’odierna appellante, classificatasi al quinto posto con un punteggio di 68,26, proponeva ricorso iscritto al n. 4589/2001 R.G. innanzi al T.A.R. Catania contro l’Azienda odierna appellata e nei confronti delle dottoresse Ma.Gi. e Mo.Gi., classificatesi rispettivamente al 1° ed al 2° posto, per l’annullamento della graduatoria e dei relativi atti presupposti.

L’Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina, costituitasi in giudizio, con atto depositato in data 23 gennaio 2001, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependone l’inammissibilità perché, anche accogliendo il motivo del ricorso fatto valere innanzi al T.A.R., la ricorrente non si classificherebbe comunque in posizione utile.

Con atto depositato il 23 gennaio 2002, la controinteressata dott.ssa Mo. proponeva ricorso incidentale, facendo valere l’inammissibilità del ricorso sia sotto profilo analogo a quello sollevato dall’Azienda, relativo alla carenza di interesse, e sia perché il ricorso non sarebbe stato notificato neppure ad uno degli effettivi controinteressati.

Con atto depositato il 20 febbraio 2002, la ricorrente proponeva un primo ricorso per motivi aggiunti, eccependo una presunta erroneità nella valutazione da parte della Commissione delle prove pratiche dei controinteressati Ma. (punti 29), Mo. (punti 26) e D’Am. (punti 28). In particolare, la ricorrente faceva rilevare che la terapia proposta dai controinteressati sarebbe inadeguata.

Con memorie, rispettivamente dell’8 e del 18 marzo 2002, le controinteressate Ma. e Mo. chiedevano il rigetto del ricorso e, con nuovo ricorso incidentale avverso gli atti della Commissione, contenente specifiche censure, l’annullamento della valutazione positiva della prova pratica della ricorrente Ci., avendo essa indicato una terapia sbagliata.

L’8 marzo ed il successivo 8 aprile 2002 la ricorrente depositava, rispettivamente, consulenza tecnica di parte nonché la prova dell’avvenuta notifica del ricorso per motivi aggiunti anche ai controinteressati D’Am. e Mu. che, tuttavia, non si costituivano in giudizio.

L’Azienda Ospedaliera "Papardo" forniva i documentati chiarimenti e produceva la documentazione ritenuta necessaria ai fini della decisione della causa, richiesti dal T.A.R. Catania con ordinanza n. 338/2003.

Con sentenza n. 140/2004, depositata il 4 febbraio 2004, il T.A.R. adito rigettava il ricorso principale proposto dalla dott.ssa Ci. e – dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso incidentale proposto dalla dott.ssa Mo. – disponeva CTU per verificare la correttezza della terapia proposta nella prova pratica dai candidati ed, in particolare, al fine di accertare se, in relazione allo stato delle attuali conoscenze dell’arte medica, la terapia prospettata dai medesimi candidati sia palesemente incongrua e, come tale, per il pericolo di vita derivante al paziente, inidonea a determinare il superamento della prova pratica (ferma restando la discrezionalità valutativa della Commissione nell’attribuzione dei singoli punteggi) in relazione alla patologia ipotizzata (porfiria cutanea tarda).

Successivamente, il T.A.R. Catania, ritenendo opportuni ulteriori e specifici chiarimenti, disponeva, con ordinanza n. 348 del 6 settembre 2005, un supplemento di CTU.

Con l’impugnata sentenza n. 552/06, il T.A.R Catania, considerate le risultanze delle disposte CTU, ritenute non favorevoli alla ricorrente, dichiarava inammissibile per carenza di interesse il suddetto ricorso n. 4589/01 per il venire meno di ogni interesse processuale della stessa ad una pronuncia nel merito delle censure formulate avverso la valutazione delle prove pratiche dei controinteressati.

Con l’appello in epigrafe, notificato all’Azienda "Papardo" di Messina ed alla dott.ssa Ma.Gi., la dott.ssa Ci.Ma. ha dedotto:

– "Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 140/04";

La CTU, infatti, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se la terapia fosse palesemente incongrua ed il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto recepire, pertanto, l’azzardato e contraddittorio giudizio prognostico che si evince dalla stessa.

– "Nullità assoluta della consulenza tecnica";

La consulenza tecnica non sarebbe stata sottoscritta contestualmente dai tre periti nominati dal T.A.R., i quali non avrebbero comunque fornito alcun contributo valutativo e neppure risposta ai quesiti posti con la sentenza n. 140/04 sopra richiamata.

– "Nel merito, fondatezza della domanda";

L’appellante, contrariamente a quanto contraddittoriamente ed immotivatamente sostenuto dalla CTU, avrebbe proposto una terapia ineccepibile e corretta, adeguata al caso clinico prospettato (paziente diabetico).

Conclusivamente, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e l’ammissione alle prove orali dei controinteressati, pronunciando la loro esclusione dal concorso; in subordine, il rinnovo della Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Con memoria di costituzione depositata il 12 luglio 2007, con controricorso depositato in data 27 luglio 2007 e con ulteriore memoria depositata il 13 maggio 2009, l’Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina, replicando puntualmente alle censure dedotte ex adverso, ha chiesto il rigetto dell’appello perché inammissibile e/o comunque infondato.

Con controricorso depositato il 22 maggio 2009, la dott.ssa Ma.Gi. ha eccepito, preliminarmente, il "difetto d’integrità del contraddittorio", in quanto l’appello risulta notificato esclusivamente all’Azienda Ospedaliera e ad uno soltanto dei controinteressati in prime cure. Quindi, ha replicato in ordine alle censure mosse dall’appellante, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Collegio – ritenuto che i soggetti graduati in posizione prioritaria rispetto all’odierna appellante, all’esito del concorso in argomento, fossero, in quanto controinteressati nel giudizio di primo grado nonché parti vittoriose nella sentenza impugnata, direttamente interessati a controdedurre anche nel giudizio d’appello – disponeva che la dott.ssa Ci.Ma. provvedesse a notificare l’atto d’appello, in epigrafe indicato, anche ai soggetti che la precedono nella graduatoria pubblicata sulla G.U.R.S. n. 13 del 29.9.2001.

Con memoria depositata il 25 maggio 2009, l’odierna appellante ha dedotto sulla asserita "ammissibilità del ricorso introduttivo"; la decisione impugnata sarebbe erronea avendo il Giudice di prime cure di fatto sostituito al giudizio della Commissione quello dei consulenti tecnici e, quindi, il proprio giudizio, senza motivare in ordine alla eventuale sussistenza di macroscopici vizi dell’elaborato.

Nel merito, ha ribadito la "fondatezza della domanda" proposta con il ricorso originario.

Dall’esame degli elaborati dei controinteressati relativi alla prova pratica risulterebbe che il punteggio espresso dalla Commissione esaminatrice sarebbe stato del tutto illogico e non rispondente al reale valore delle prove medesime; infatti, la terapia proposta dalle dottoresse Ma. e Mo. nonché dal dott. D’Am., sia pure in diversa misura, sarebbe erronea perché provocherebbe in qualunque individuo l’insorgenza di uno stato di shock addirittura fatale.

Ha concluso ribadendo le domande, difese ed eccezioni formulate negli atti di causa.

Con memoria depositata in data 14 maggio 2010 si è costituito il dott. D’Am. Giuseppe per dedurre l’infondatezza delle censure proposte nei suoi confronti dall’odierna ricorrente; l’elaborato prodotto dallo stesso, relativamente alla prova pratica, alla luce di entrambe le consulenze espletate nel corso del giudizio di primo grado, sarebbe corretto e meritevole della valutazione positiva espressa dalla Commissione, atteso che la terapia adottata deve considerarsi congrua sia per la tipologia indicata (salasso) sia in relazione al volume prescritto (due prelievi a distanza 300 cc/1 sett.).

Concludeva per l’inammissibilità ed il rigetto dell’appello e per la sua ammissione alle prove orali del concorso.

Con controricorso depositato il 25 maggio 2010, si è costituita la dott.ssa Mo.Gi. per contestare puntualmente i motivi dell’appello. Ha poi ribadito il motivo di ricorso incidentale formulato con atto notificato l’8 marzo 2002 e depositato il 18 successivo, al cui eventuale accoglimento, considerato l’effetto paralizzante che esplica avverso l’azione principale, dovrebbe seguire la dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti, per difetto d’interesse.

Sarebbe oltremodo illogica la valutazione favorevole attribuita dalla Commissione alla prova pratica della dott.ssa Ci., atteso che la stessa ha dimostrato di ignorare totalmente la terapia elettiva della "Porfiria Cutanea Tarda"; terapia che la letteratura medica italiana e quella straniera più qualificate individuano nel salasso.

Ha quindi eccepito in ordine al giudizio espresso dalle consulenze tecniche, ritenuto sintetico, privo di qualsivoglia spiegazione e, quindi, contraddittorio ed inaffidabile, per cui sarebbe senz’altro viziata la sentenza che ne accogliesse le conclusioni.

Ha, infine, chiesto il rigetto dell’appello.

Con ulteriore memoria, l’odierna ricorrente ha eccepito la "inammissibilità delle dedotte eccezioni per mancata proposizione di appello incidentale".

L’appellante sostiene che l’accertamento pregiudiziale compiuto dal Giudice di prime cure, in ordine al fatto che esistevano i presupposti per annullare le prove del concorso dei controinteressati, costituisce l’antecedente logico necessario della decisione con conseguente accoglimento implicito dei motivi contenuti nel ricorso principale. Per tale ragione la sentenza appellata ha successivamente preso in esame il ricorso incidentale ed avendo ritenuto il mancato superamento della prova pratica da parte dell’odierna appellante, ha dichiarato il difetto di interesse ad agire.

Qualora il Giudice di prime cure lo avesse ritenuto infondato, non avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso principale, ma lo avrebbe rigettato decidendo nel merito la controversia.

Di conseguenza, i controinteressati, al fine di vedere riesaminate le difese introdotte in questa sede con semplice memoria, volte a dimostrare la correttezza della soluzione terapeutica dagli stessi proposta, avrebbero dovuto proporre appello incidentale.

L’appellante ha, infine, dedotto il "difetto di interesse dei controinteressati idonei al concorso", in quanto, non avendo contestato la graduatoria del concorso nei prescritti termini di decadenza, la stessa sarebbe divenuta definitiva riguardo alla loro collocazione nella graduatoria medesima.

Sarebbe evidente, pertanto, il difetto di interesse ad agire del dott. D’Am.

Ha concluso ribadendo le domande, difese ed eccezioni formulate negli atti di causa.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello va dichiarato inammissibile.

Preliminarmente, va respinta la censura di parte appellante, secondo cui la consulenza sarebbe nulla in quanto, non essendo stata sottoscritta contestualmente dai tre periti, non sussisterebbe la collegialità del suo contenuto.

Al riguardo, sarà sufficiente ribadire la motivazione con cui detta censura è stata rigettata dal Giudice di prime cure, e cioè che: "la collegialità della CTU va riferita non alla contestualità nella sua relazione o nella sua firma, bensì, più semplicemente, alla condivisione delle conclusioni nel suo insieme, formalizzate nella firma, anche in momenti separati, della relazione conclusiva".

All’esito delle consulenze tecniche d’ufficio, disposte dal Giudice di prime cure con l’indicazione specifica, sopra riportata in "fatto", dei quesiti cui dare risposta, è emerso, per quel che concerne l’elaborato prodotto dall’odierna ricorrente, che "lo schema terapeutico adottato (….) è da considerarsi inappropriato perché non prevede il salasso, che rappresenta la terapia di prima linea e, quindi, in conclusione, la terapia adottata è insufficiente" (1° CTU).

Con la seconda CTU, per quel che concerne il quesito n. 2 proposto dal decidente, ovvero se dalla terapia proposta dalla ricorrente – definita alternativa e, quindi, a suo dire evidentemente non errata (cfr. a pag. 6 della 1° consulenza d’ufficio) – possa conseguire, ed in che misura, comunque la guarigione del paziente, i consulenti hanno precisato che nella PCT la ferrochelazione con desferoxamina (DFX) è contemplata quale terapia "alternativa" solo quando vi è controindicazione al salasso, specificamente in condizioni di anemia di grado moderato o severo, che non sembrano coesistere nel caso clinico di PCT sottoposto ai candidati nella circostanza concorsuale di che trattasi. La ferrochelazione è indiscutibilmente una terapia di seconda scelta e meno efficace della salassoterapia che rappresenta il trattamento di elezione. Si evidenzia, inoltre, che nell’elaborato concorsuale della ricorrente dott.ssa Ci.Ma. non viene fatta alcuna menzione circa la posologia del farmaco DFX e, in aggiunta, si fa rilevare che la durata prospettata per il trattamento – terzo giorno, decimo giorno e terza settimana – non è aderente agli attuali protocolli terapeutici che prevedono una monosomministrazione settimanale per una durata di sei settimane. Pertanto "la guarigione del paziente" appare assai improbabile".

In definitiva, dalle consulenze sopra richiamate emerge con chiarezza che l’appellante ha mostrato di ignorare l’esistenza della salassoterapia, quale terapia elettiva della PCT, ovvero di non ritenerla adeguata al caso sottoposto all’esame senza, tuttavia, specificarne i motivi. La stessa ha poi errato anche nelle modalità, circa la posologia e la durata, con cui il trattamento alternativo prescelto andava effettuato.

Nel disporre la seconda CTU, il decidente ha opportunamente ritenuto di rammentare che: "l’insindacabilità della discrezionalità tecnica non può sconfinare nella negazione della possibilità di controllo da parte del giudice circa l’adozione in sede di valutazione amministrativa (anche in sede concorsuale), di parametri di giudizio rispondenti al consolidato stato della conoscenza scientifica".

Orbene, sulla base dei suddetti parametri tecnico scientifici, unicamente o prevalentemente riconosciuti, risulta, in risposta agli specifici quesiti posti dal Giudice di prime cure, che dalla terapia proposta dall’odierna ricorrente, per combattere la PCT, la "guarigione del paziente appare assai improbabile".

Il Collegio ritiene, atteso l’esito non positivo della CTU sulla prova d’esame dell’odierna ricorrente, che sia venuto meno l’interesse processuale della stessa ad una pronuncia sul merito delle censure relative alla valutazione delle prove pratiche dei controinteressati, ferma restando la discrezionalità valutativa della Commissione nell’attribuzione dei singoli punteggi.

Conclusivamente, l’appello va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ritiene, in relazione alla complessità delle questioni sottese alla controversia, che sussistano giusti motivi perché venga disposta la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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