T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-03-2011, n. 2052 sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 1442 del 27.10.2010 è stata ordinata al ricorrente la immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia a seguito dell’accertamento da parte del Comune di Roma, municipio XX, unità organizzativa tecnica dell’esecuzione di attività urbanistico edilizia avvenuta in Roma, via Vincenzo Tieri, 249.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il predetto provvedimento e prospetta i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione, omissione eo erronea interpretazione ed applicazione del DPR n. 380/2001 e della legge regione Lazio n. 15/08 vigenti in materia urbanistica, nonché dei principi generali, oltre al difetto di motivazione, eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà, errore di fatto e genericità;

2). eccesso di potere per illogicità;

3). carenza di motivazione.

Il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile; infatti l’ordinanza di sospensione gravata adottata ex art. 27 del Dpr n. 380 del 2001 è provvedimento dotato di una efficacia temporanea limitata perché perde di efficacia decorsi quarantacinque giorni dalla data della sua adozione.

Di qui la improcedibilità del gravame in quanto diretto all’annullamento di un provvedimento non più efficace (cfr., ex multis, Tar Lazio n. 174/2009; Tar Liguria n. 66/2009).

Le spese di giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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