Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 30/03/06 e depositato il 27/04/06 S.N. ha impugnato il provvedimento del 17 febbraio 2006 con cui l’Ambasciata d’Italia a Kiev ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dalla predetta.
Il Ministero degli Esteri, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 23/05/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3123/2006 del 29/05/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato secondo quanto in prosieguo specificato.
S.N. ha impugnato il provvedimento del 17 febbraio 2006 con cui l’Ambasciata d’Italia a Kiev ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata dalla predetta.
Con un’unica articolata censura la ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato che non conterrebbe motivazione sufficiente in ordine alle ragioni che hanno determinato il diniego di visto e, comunque, non terrebbe conto dell’esistenza dei requisiti – posseduti dall’esponente – per l’ingresso in Italia.
Il motivo è fondato.
Dall’esame della documentazione prodotta dall’amministrazione in data 24/05/06 emerge che il visto è stato negato perché il periodo di permanenza in Italia (87 giorni), richiesto, sarebbe incompatibile con la condizione di lavoro dipendente documentata, con il reddito percepito e con l’ingresso in Italia pochi mesi prima.
Le circostanze in esame, in realtà, non appaiono indicative, in maniera inequivoca, del pericolo di "rischio migratorio" che legittima il diniego del visto.
Ed, infatti, il riferimento al reddito percepito e all’eccessività del periodo di ferie non comprovano univocamente la volontà della ricorrente di non tornare nel Paese di provenienza specie se si considera che la stessa, versando nelle medesime condizioni, già in passato ha usufruito di un visto per gli stessi motivi ed è regolarmente rientrata in Patria.
La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di adottare in sede di riesame dell’istanza di visto.
La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
2) dispone la compensazione delle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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