Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 09-03-2011, n. 9456 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sanremo, convalidato l’arresto in flagranza di L.F., trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso lordo di 5,2 grammi e hashish del peso di 35 grammi, affermava la mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato ritenendo verosimile che le sostanze fossero destinate a consumo personale.

Il Tribunale di Genova, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del primo giudice, applicava nei confronti di L.F. la misura della custodia cautelare in carcere.

Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale di Genova ha proposto ricorso per cassazione L.F. a mezzo del difensore, deducendo l’illogicità della motivazione posta a fondamento del provvedimento gravato. La parte ritiene che il Tribunale abbia omesso di considerare che il quantitativo di stupefacente sequestrato era compatibile con il dichiarato uso personale. Rileva al riguardo che neppure è stata considerata la capacità reddituale del prevenuto, rispetto alla somma necessaria per l’acquisto della sostanza di cui si tratta. Rileva che le modalità di occultamento delle droghe evidenziano unicamente l’accortezza del venditore e del compratore; e che a dimostrazione della qualità di assuntore di droghe potevano acquisirsi gli esisti degli esami biologici effettuati all’ingresso nella Casa Circondariale.

Con riguardo alle esigenze cautelari, la parte osserva che i precedenti a carico di L. sono risalenti nel tempo e perciò inidonei a giustificare una prognosi di inadeguatezza di ogni altra misura cautelare.

Il ricorso è infondato.

Le argomentazioni svolte dal Tribunale di Genova si palesano del tutto logiche e corrette. In relazione alle censure mosse dal ricorrente in ordine al compiuto apprezzamento della gravità indiziaria va premesso, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura restrittiva, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che la ha applicata e del Tribunale del Riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 4^ 25/5/95, n. 2146, Rv. 201840). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23/3/95, n. 1769, Rv. 201177), sicchè, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verifica re se il detto decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. 3/5/07, n. 22500, Rv. 237012; si veda anche Cass. Sez. Un. 1/8/95, n. 11, Rv. 202001).

Ciò premesso, va detto che l’esistenza della condizione di cui all’art. 273 c.p.p. è stata verificata dal Tribunale del riesame con adeguato apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in questa sede, apparato che è stato fatto oggetto nei motivi di gravame di critiche attinenti al merito. E’ appena il caso di osservare che la valutazione compiuta dal Tribunale di Genova risulta pienamente logica e conferente, atteso che il Tribunale ha evidenziato che le specifiche modalità di occultamento della droga (rinvenuta dopo lunga ricerca da parte degli operanti all’interno di una confezione di salume, che risultava sigillata) e le stesse dichiarazioni rese dall’indagato, che ha riferito di fare uso saltuario delle sostane rinvenute, evidenziavano la sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis; ciò in quanto emergevano elementi indicativi della detenzione a fini diversi dall’uso personale delle due tipologie di sostanze stupefacenti. Con riguardo alle esigenze di cautela, si osserva che il Tribunale ha coerentemente apprezzato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa specifica, atteso che le modalità della condotta evidenziavano l’inserimento di L. nel circuito del traffico di stupefacenti e tenuto conto della personalità del prevenuto, lumeggiata dai numerosi precedenti e anche gravi penali dai quali l’indagato è gravato. Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ha pertanto ritenuto che unica misura adeguata al contenimento della evidenziata esigenze fosse quella carceraria richiesta, che sola assicura il costante controllo del soggetto.

Pertanto, il provvedimento gravato risulta immune dalle dedotte censure, anche in relazione ai criteri di scelta della misura cautelare, essendo fondato sulla base di elementi specifici inerenti al fatto e su conferenti rilievi critici in ordine alla personalità dell’indagato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione della presente ordinanza al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p.;

manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

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