Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 09-03-2011, n. 9391 Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 26.1.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 13.3.2008, appellata dagli imputati C.G. e B. F. e dal PG, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena in mesi due di reclusione per ciascun imputato; la Corte territoriale concedeva ad entrambi gli imputati il beneficio della sospensione condizionale e confermava nel resto la sentenza impugnata.

La Corte di Appello riferiva che il primo giudice aveva condannato entrambi gli imputati alla pena di Euro 100 ciascuno per il reato ex art. 590 cod. pen. perchè, in qualità di medici chirurghi componenti dell’equipe operatoria, procedevano ad intervento di miomectomia con appendicectomia sulla paziente Cr.Vi., dimenticando in addome una garza laparotomica, così determinando la formazione di aderenze tra le anse intestinali, con conseguente indebolimento permanente dell’organo; e la necessità di effettuazione di un secondo intervento chirurgico per la rimozione della predetta garza. La Corte territoriale si soffermava sui motivi di censura dedotti dagli appellanti. La Corte di Appello richiamava, poi, l’orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia di responsabilità medica, in base al quale il controllo della rimozione dei ferri, ovvero delle garze, spetta all’intera equipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell’operazione, anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, non delegabili al personale paramedico, che svolge funzioni di assistenza ma non di verifica.

La Corte di Appello rilevava che le attenuanti generiche potevano essere concesse solo in rapporto di equivalenza sull’aggravante contestata, non emergendo la particolare meritevolezza nel comportamento degli imputati e tenuto conto del grado della colpa. La Corte rideterminava il trattamento sanzionatorio, applicando la pena detentiva.

Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione C.G. a mezzo del difensore; la parte assume che nel caso di specie il profilo di colpa non possa qualificarsi come grave, ai sensi dell’art. 2236 cod. civ.;

ed assume che, conseguentemente, sfuggano i presupposti per il riconoscimento della responsabilità penale ex art. 590 cod. pen.. La parte ribadisce che il conteggio delle garze spettava allo strumentista e che l’intervento era risultato di difficile esecuzione. Sotto altro aspetto, il ricorrente assume di avere confidato nella abilità degli altri colleghi impegnati nell’operazione, con specifico riferimento al terzo chirurgo membro dell’equipe, inopinatamente assolto.

Il ricorso è inammissibile.

Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni – mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità – deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4115/1996, Rv. 203272). Esula, cioè, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Nel caso di specie il ricorrente si limita a reiterare censure già – compiutamente esaminate dalla Corte di Appello. E’ allora appena il caso di osservare che la Corte territoriale, richiamate le conclusioni alle quali era pervenuto il primo giudice, ha del tutto coerentemente evidenziato, con specifico riguardo alla posizione del C., che nessun rilievo assume, nell’accertamento della penale; responsabilità dell’imputato, la mancata individuazione dell’infermiere che nel corso dell’intervento avrebbe svolto le funzioni di ferrista, nè l’intervenuta assoluzione del terzo componente dell’equipe chirurgica. La Corte territoriale ha considerato che C., che dirigeva l’equipe chirurgica, svolgendovi funzioni di primo operatore, non poteva andare esente da colpa per la dimenticanza della garza all’interno del corpo della paziente, in ragione del riferito utilizzo di un numero superiore di garze rispetto a quello preventivato, ovvero a causa della asserita specifica difficoltà dell’operazione. La Corte di Appello ha poi escluso che nel caso venisse in rilievo la pretesa condotta negligente della parte offesa, la quale dopo l’intervento aveva omesso di sottoporsi al controllo postoperatorio: ciò in quanto un più tempestivo accertamento dell’esistenza della garza avrebbe potuto ridurre l’entità del danno, senza però eliminarlo in radice.

Deve poi considerarsi che da tempo la giurisprudenza di questa Suprema Corte risulta consolidata nel ritenere che la colpa debba essere valutata, nell’ambito penale, alla stregua dei principi enunciati dall’art. 43 cod. pen.; e che non trovi applicazione il principio civilistico, espresso dall’art. 2236 cod. civ., secondo cui nell’ambito considerato rileva la sola colpa grave. Tale indirizzo, formatosi già a partire dagli anni ottanta dello scorso secolo, afferma, condivisibilmente, che la richiamata disciplina civile riguarda il risarcimento del danno quando la prestazione professionale comporta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e non può essere applicata all’ambito penale nè in via estensiva, data la completezza e l’omogeneità della disciplina penale della colpa, nè in via analogica, vietata per il carattere eccezionale della disposizione (Cass. sez. 4, sentenza n. 46412 del 28/10/2008, dep. 17/12/2008, rv 242251). Si osserva, infine, che il reato non risultava prescritto alla data di adozione della sentenza impugnata, tenuto conto del periodo di sospensione pari ad anni uno mesi sei e giorni sette per impedimenti delle parti e dei difensori; e che, comunque, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, quand’anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata nel giudizio di merito (Cass. sent. 3, sentenza n. 42839 in data 08/10/2009, dep. 10/11/2009, rv 244999).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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