Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-03-2011, n. 9444

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 20 gennaio 2009, il GIP del Tribunale di SIENA – sentite le parti in camera di consiglio a seguito di opposizione della persona offesa – disponeva l’archiviazione del procedimento penale promosso a carico di M.A. – quale indagato del delitto di furto di legna commesso in danno di C.R. – sul presupposto della ritenuta inutilità di procedere al dibattimento per avere il prevenuto agito nel plausibile convincimento del consenso dell’avente diritto, come era accaduto in precedenza e quindi in difetto di dolo.

Ricorre per cassazione la persona offesa per tramite del difensore deducendo l’abnormità del provvedimento Impugnato. Il GIP ha compiuto una valutazione degli atti acquisiti dal P.M. che non gli era propria e che – anzi – gli era preclusa giungendo, per un verso, ad escludere, in veste di giudice della responsabilità e senza aver svolto l’istruttoria, l’elemento soggettivo del reato e per l’altro, a disattendere le risultanze oggettive delle indagini di P.G. che gli avrebbero imposto di richiedere al P.M. di formulare il capo di imputazione a carico di M.A.. Si versa quindi in ipotesi di provvedimento abnorme, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, poichè l’ordinanza di archiviazione, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, risulta in realtà emessa al di fuori dei casi consentiti e dei presupposti in concreto previsti.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Collegio ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.

In linea di principio, nella specifica materia in esame, in tanto può configurarsi l’"abnormità" dell’ordinanza di archiviazione in quanto sussistano vizi "in procedendo" od "in judicando" del tutto imprevedibili, si da esser consentito proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. quale unico rimedio esperibile avverso il provvedimento (cfr. Sez. 1 n. 1560 del 23 febbraio 2009 – dep. 18 marzo 1999 – imp. Bentivegna).

Non ravvisandosi, al contrario, nel caso di specie, alcuna violazione del contraddittorio od alcun vizio "in judicando", appare precluso costringere il P.M. all’esercizio dell’azione penale quando già risulti palese l’inutilità del dibattimento per difetto dell’elemento soggettivo del reato, reso manifesto dalle indagini eseguite, al pari della sopravvenienza obiettiva, ad esempio, di una causa estintiva del reato. Segue quindi il rigetto del ricorso con ogni ulteriore onere di legge a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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