Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-03-2011, n. 1453

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La odierna appellante impugnava in primo grado la deliberazione di Giunta Regionale n.716 del 16.3.1992 con la quale veniva sospeso l’esame del rilascio nei suoi confronti del rinnovo dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto di discarica di 1° categoria ubicato in località San Pietro di Castelcolonna, autorizzazione attiva da molti anni e per la quale la ricorrente aveva effettuato ampi investimenti.

La ricorrente si vedeva comunicare dalla Regione Marche la sospensione del rilascio del rinnovo della autorizzazione che successivamente i veniva rilasciata ad altro soggetto e cioè al Comune di Castelcolonna.

Inoltre la appellante non riceveva comunicazione alcuna in merito ai provvedimenti da adottarsi sulla sua domanda di rinnovo. La sospensione veniva motivata con riferimento alla violazione dell’art. 16 della legge Regione Marche n.31 del 1990 per avere ricevuto in discarica, senza specifica autorizzazione della Giunta Regionale, rifiuti provenienti da bacini diversi rispetto a quelli autorizzati.

Il Tar respingeva tutti i motivi dedotti dalla ricorrente.

La appellante ritiene la sentenza del Tar erronea per i seguenti motivi:

il procedimento adottato dalla Regione Marche, che ha sospeso l’esame del rinnovo della autorizzazione sarebbe atipico e non contemplato da alcuna normativa di settore; in ogni caso la Regione avrebbe dovuto concludere il procedimento tramite emanazione di un provvedimento formale che nella specie non è intervenuto;

erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che non configurandosi il rinnovo della autorizzazione come atto dovuto ben poteva la amministrazione negarlo sulla base del suo discrezionale apprezzamento;

– dal tenore dell’atto si evince che l’unico ostacolo al rinnovo della autorizzazione fosse rappresentato dalle violazioni commesse dalla società mentre in difetto di esse il rinnovo sarebbe stato verosimibilmente concesso, ma le contestazioni poste dalla Regione Marche a fondamento dell’atto soprassessorio riguardano fatti imputabili solo a terzi e mai alla società, fatti per i le quali la stessa doveva considerarsi estranea. Ed infatti la società era tenuta ad uniformarsi alla convenzione per il conferimento rifiuti stipulata tra la E. s.r.l. ed il Comune di Castelcolonna con la quale la E. veniva autorizzata a conferire nella discarica della MTS 800 quintali circa giornalieri di rifiuti solidi urbani ed assimilabili. Dalla istruttoria svolta all’epoca dai competenti enti sarebbe risultato che la E. avrebbe compiuto delle violazioni quanto agli ambiti territoriali previsti dal piano regionale, conferendo nella discarica di dell’MTS pur sempre entro i limiti quantitativi previsti in convenzione, rifiuti di non chiara provenienza.

L’amministrazione regionale si è costituita senza tuttavia presentare memorie.

In vista della udienza di trattazione la appellante ha depositato una ulteriore memoria difensiva.

La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione alla udienza del 22 ottobre 2010.

2. L’appello non merita accoglimento.

Come rilevato dal primo giudice, ai sensi dell’art. 33 della legge regionale Marche del 26 aprile 1990 n.31 recante disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, il rinnovo delle autorizzazioni per lo esercizio di impianti di discarica non costituisce un diritto del gestore, né risulta sottoposto al regime di proroga automatica con l’effetto che la individuazione del soggetto abilitato alla loro gestione, viene pur sempre rimessa al discrezionale apprezzamento dell’autorità amministrativa la quale è tenuta a verificare, in capo ai potenziali gestori richiedenti la proroga dell’autorizzazione, il possesso dei requisiti di carattere professionale, morali e finanziari previsti dalla legge statale e regionale e costituenti indici di affidabilità per quanto concerne lo svolgimento della attività di smaltimento che costituisce, ex art. 1 del DPR 10 settembre 1982, attività di pubblico interesse.

Chiarito quindi che l’autorizzazione per la gestione dell’impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani non era soggetta a rinnovo automatico appare corretta la valutazione del primo giudice che ha ritenuto esente da censure l’atto soprassessorio oggetto di impugnativa, adottato in relazione alla necessità di verificare con certezza se da parte della impresa richiedente il rinnovo della autorizzazione fossero state poste in essere violazioni delle condizioni imposte con la precedente autorizzazione, tra cui il divieto di smaltire rifiuti provenienti da bacini di utenza diversi da quello di riferimento della discarica, in ordine al quale la appellante era stata formalmente diffidata con la nota n.658 del 10.2.1992 dell’Assessorato Ambiente – Servizio Tutela e Risanamento Ambientale (cfr. anche la successiva nota n.296/E del 5.2.1992 della Amministrazione Provinciale di Ancona).

In sostanza, a fronte delle segnalazione fatte dalla Amministrazione Provinciale di Ancona circa le riscontrate violazioni di legge a carico dell’impresa ricorrente per quanto concerneva il mancato rispetto di condizioni imposte dalla autorizzazione alla gestione della discarica ex art. 16 della ripetuta legge regionale n.31 del 1990, la temporanea sospensione del procedimento avviato su iniziativa di parte, non risultava atipica, né riconducibile ad un sostanziale diniego di provvedere o ad un atteggiamento dilatorio, ben potendo la amministrazione differire ragionevolmente, paralizzando l’interesse pretensivo del privato, il termine assegnato per la conclusione del procedimento tanto più allorquando il rinvio veniva disposto nell’interesse proprio della parte privata al fine di evitare nell’immediato un prevedibile diniego dell’atto autorizzatorio.

Sotto quest’ultimo profilo, anzi, l’atto impugnato non comportava nemmeno un vero e proprio arresto procedimentale, giacché l’eventualità di un ulteriore chiarimento delle posizioni nel prevedibile contraddittorio procedimentale delle parti, appariva comunque conforme al principio del giusto procedimento avendo l’amministrazione subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’accertamento da parte dell’Amministrazione Provinciale della provenienza dei rifiuti solidi urbani smaltiti dalla ditta nell’impianto di che trattasi.

In conclusione l’appello non merita accoglimento.

Spese ed onorari tuttavia per la peculiarità della vicenda possono essere compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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