REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2009, n. 218

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall’art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2002, n. 331.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);
Visto il proprio decreto 29 ottobre 2002, n. 0331/Pres, con il
quale e’ stato emanato il «Regolamento per la concessione di
contributi ai presidi di rilevanza regionale previsti dall’art. 18
della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per
l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a
favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5
febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate")»;
Visto l’art. 10, commi 11 e 12, della legge regionale 30 dicembre
2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) che reca modifiche al predetto
art. 18;
Rilevato che, per effetto delle modifiche intervenute ad opera
del sopraccitato articolo 10 della legge regionale n. 17/2008, si
rende necessario modificare il Regolamento di cui al menzionato
decreto del Presidente della Regione n. 331/2002;
Tenuto conto del parere favorevole della Consulta regionale delle
associazioni dei disabili di cui all’art. 13-bis della legge
regionale n. 41/1996, espresso con nota prot. 139/09 del 30 giugno
2009, conservata in atti;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009,
n. 1735;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento
per la concessione di contributi ai presidi di rilevanza regionale
previsti dall’art. 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"),
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29 ottobre 2002,
n. 331» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0765&tmstp=1276155745906

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