REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2009, n. 223

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall’art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 11 della citata legge regionale n.
26/2005, il quale prevede interventi a favore dell’innovazione nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle
persone, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;
Visto il proprio decreto 31 agosto 2007, n. 0273/Pres. recante
«Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure
per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle
persone previsti dall’art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005
n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca
scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione
comunitaria» e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in
attuazione della menzionata legge regionale;
Visto l’art. 16, comma 1, del citato regolamento il quale
prescrive che la domanda di agevolazione ai sensi dell’art. 11 della
legge regionale n. 26/2005 e’ presentata entro due scadenze annuali,
il 31marzo ed il 30 settembre;
Ritenuto opportuno anticipare «una tantum» il termine per la
presentazione delle domande, fissando l’ultima data utile per
l’inoltro al 1° settembre 2009, in considerazione della prossima
emanazione dei bandi aventi per oggetto contributi a valere
sull’attivita’ 1.1.a) «Incentivazione alla ricerca industriale,
sviluppo e innovazione delle imprese» del Programma Operativo
Regionale competitivita’ e occupazione FESR 2007-2013, come previsto
dall’art. 47 del regolamento citato, riservando alla Giunta regionale
di disporre con successivo atto deliberativo la riapertura dei
termini suddetti;
Ravvisata, pertanto, la necessita’ di modificare conseguentemente
il termine previsto all’art. 16, comma 1 del piu’ volte richiamato
regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21
aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio recante modalita’ di applicazione dell’art.
93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea legge n. 140 del 30 aprile
2004;
Visto in particolare l’art. 4, punto 1 del citato regolamento
(CE) n. 794/2004, il quale prevede la procedura di notifica
semplificata per determinate modifiche ad un aiuto esistente,
intendendo per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento
diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e
amministrativo che non possano alterare la valutazione della
compatibilita’ della misura di aiuto con il mercato comune;
Visto altresi’, l’art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE) n.
794/2004, il quale elenca le modifiche di un aiuto esistente da
notificare secondo la procedura semplificata, come di seguito
elencato: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime
di aiuto autorizzato; b)proroga al massimo di 6 anni di un regime di
aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c)
inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di
aiuto autorizzato, riduzione dell’intensita’ di aiuto o riduzione
delle spese ammissibili;
Ritenuto pertanto che non sia necessario procedere alla notifica
della modifica del proprio decreto 0273/Pres./2007, come sopra
riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto
l’obbligo di notificare un aiuto esistente;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso»;
Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009,
n. 1775;

Decreta:

1. E’ emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il
regolamento avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007,
n. 273 "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e
procedure per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione
nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e
alle persone previsti dall’art. 11 della legge regionale 10 novembre
2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca
scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione
comunitaria", in conformita’ al testo allegato al presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0766&tmstp=1276155745907

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