….configura violazione dell’obbligo di risposta, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 15-11-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
norme su sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l’art. 7, comma 1,
come modificato dall’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che prevede l’individuazione annuale, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell’ISTAT,
sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione
statistica (COMSTAT), dei dati la cui mancata fornitura configura
violazione dell’obbligo di risposta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
marzo 2011, pubblicato nel S.O. n. 181 alla Gazzetta Ufficiale n. 178
del 2 agosto 2011, con cui e’ stato approvato il Programma statistico
nazionale per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
2012, con cui e’ stato approvato l’Aggiornamento del Programma
statistico nazionale per il 2012-2013;
Preso atto che il Programma statistico nazionale comprende le
rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema
informativo nazionale;
Visto l’estratto del verbale della seduta del 15 settembre 2011 del
Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica
(COMSTAT), di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente l’individuazione, su
proposta del Presidente dell’ISTAT, dell’elenco delle rilevazioni
statistiche per le quali la mancata fornitura dei dati configura
violazione dell’obbligo di risposta, ai sensi dell’art. 7 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall’art. 3,
comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011 con il quale e’ stata conferita la delega di funzioni
al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e,
in particolare, la lettera g), relativa all’attuazione del citato
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Vista la nota in data 5 aprile 2012, con la quale l’ISTAT ha
trasmesso l’elenco delle rilevazioni sopra richiamato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Decreta:
Art. 1
1. E’ approvato l’allegato elenco delle rilevazioni statistiche,
rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio
2011-2013 – Aggiornamento 2012 – 2013, per le quali, per l’anno 2012,
la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di
risposta, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 26 settembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 57
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