REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 23 settembre 2009, n. 20 Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 23 del 12-6-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
n. 43 del 30 settembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifica all’art. 4 della legge regionale n. 8/1973

1. Al comma 2, dell’art. 4 della legge regionale15 gennaio 1973,
n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), le parole:
«all’art. 1 della legge 1° agosto 1972, n. 15 ”Indennita’ ai
consiglieri regionali” sono sostituite dalle seguenti: «all’art. 1
della legge 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle
indennita’ dei consiglieri regionali)».

Art. 2 Modifica all’art. 5 della legge regionale 8/1973 1. Al comma 1, dell’art. 5 della legge regionale n. 8/1973 la cifra «60» e’ sostituita con «65».

Art. 3 Modifica all’art. 11 della legge regionale n. 8/1973 1. Il comma 2, dell’art. 11 della legge regionale n. 8/1973 e’ sostituito dal seguente: «2. Il pagamento viene sospeso anche qualora il titolare dell’assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale, Europeo, ad altro Consiglio regionale o nominato componente di Giunta regionale.».

Art. 4

Sostituzione dell’art. 12 della legge regionale n. 8/1973

1. L’art. 12 della legge regionale n. 8/1973 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 12 (Misura degli assegni vitalizi). – 1. L’ammontare
mensile iniziale dell’assegno vitalizio e’ determinato in base alla
tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione
sulla indennita’ di carica mensile lorda spettante ai consiglieri
regionali in carica nel mese cui l’assegno si riferisce.

Art. 5 Inserimento dell’art. 12-bis alla legge regionale n. 8/1973 1. Dopo l’art. 12 della legge regionale n. 8/1973 e’ inserito il seguente articolo: «Art. 12-bis (Modalita’ di determinazione ed adeguamento dell’assegno vitalizio). – 1. L’ammontare mensile iniziale dell’assegno vitalizio e’ determinato in riferimento all’indennita’ di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l’assegno si riferisce, fatto salvo l’eventuale miglior trattamento derivante in virtu’ di indennita’ di carica mensile lorda piu’ elevata percepita durante l’espletamento del mandato dal consigliere al quale l’assegno si riferisce. 2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera con cadenza annuale l’adeguamento delle quote mensili dell’assegno vitalizio in misura non inferiore all’aumento percentuale dell’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. 3. La frazione di anno si computa per intero purche’ di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.».

Art. 6

Norma finale

1. Ai consiglieri gia’ cessati dal mandato ed a quelli in carica
all’entrata in vigore della presente legge, che abbiano comunque
versato il contributo per l’assegno vitalizio per un minimo di dodici
mesi, non si applicano le modifiche introdotte dagli articoli 2 e 4
della presente legge.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 23 settembre 2009

LORENZETTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-06-12&task=dettaglio&numgu=23&redaz=009R0784&tmstp=1276848151835

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *