Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
elli, Iacopetti e l’avvocato dello Stato Galluzzo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Il sig. C.M., all’epoca agente di polizia penitenziaria, è stato condannato, con sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 7 luglio 1994 (confermata dalla Corte di Cassazione in data 21 dicembre 1995) ad anni quattro e mesi due di reclusione e all’interdizione temporanea dai pubblici uffici (poi condonata) perché ritenuto responsabile di detenzione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti di tipo eroina e cocaina.
Il Ministero della Giustizia, che aveva disposto la sospensione dal servizio del sig. C. il 4 agosto 1992 (a seguito del suo arresto), conosciuta la sentenza penale definitiva di condanna, aveva quindi avviato, in data 23 febbraio 1996, nei suoi confronti il procedimento disciplinare.
Tale procedimento si è concluso con il provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in data 31 dicembre 1997, che ha irrogato "la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 23/7/1992" e disposto che "le competenze non corrisposte durante il periodo della sospensione sono incamerate e le somme percepite fino alla data del presente decreto saranno conguagliate con quelle derivanti da eventuale diritto a pensione e con ogni altro emolumento a lui spettante".
2.- Il sig. C. ha impugnato davanti al TAR per la Toscana il suindicato provvedimento di destituzione dal servizio, il precedente provvedimento con il quale, in data 9/8/1997, gli era stata rinnovata la sospensione dal servizio nonché il silenziorigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto avverso tale provvedimento.
Il TAR per la Toscana con l’appellata sentenza della Sezione I, n. 871 del 29 marzo 2004, ritenuti infondati i motivi sollevati, ha respinto il ricorso.
3.- Avverso l’indicata sentenza ha fatto ricorso in appello il signor C. che ne sostiene l’erroneità sotto diversi profili.
Con il primo motivo il sig. C. sostiene l’illegittimità della sanzione irrogata per essere intervenuta dopo la scadenza del termine perentorio di decadenza previsto dalla normativa vigente, per la violazione dell’art. 9 della legge n. 19 del 1990 e dell’art. 6, comma 4, del D. lgs. 449 del 1992, e l’erroneità della sentenza di primo grado con l’improprio riferimento all’art. 15 del D. lgs. 449 del 1992.
3.1- Al riguardo si deve ricordare che questa Sezione ha, anche di recente, affermato che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449 del 1992, il procedimento volto all’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione nei confronti di agenti della polizia penitenziaria deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni decorrenti dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna per poi essere definito nei successivi novanta giorni, con la conseguenza che la sanzione disciplinare in parola deve essere inflitta entro 270 giorni dalla predetta notizia (Consiglio Stato, Sez. IV, n. 6445 del 31 agosto 2010).
3.2- Ciò posto si può agevolmente rilevare che nella fattispecie il termine concesso all’amministrazione per poter avviare e concludere il procedimento disciplinare non è stato superato.
Gli atti di causa hanno infatti evidenziato che è risultato tempestivo, rispetto alla data di comunicazione della sentenza penale definitiva di condanna del ricorrente (avvenuta il 20 gennaio 1996), l’avvio dell’azione disciplinare (in data 23 febbraio 1996), con la nomina dell’istruttore che ha depositato la sua relazione conclusiva in data 19 aprile 1996.
Dagli atti si rileva poi che è stato lo stesso appellante la causa del perdurare dell’azione disciplinare. Il Consiglio Centrale di Disciplina, investito della questione, ha infatti numerose volte convocato per l’audizione il sig. C. ma questi, nell’imminenza delle date fissate per la riunione del Consiglio di Disciplina, ha fatto sempre pervenire certificazioni sanitarie che (con diagnosi anche diverse) certificavano la sua impossibilità di partecipare alla riunione.
Si può infatti osservare dagli atti che al rinvio della riunione fissata per il 6 agosto 1996 è seguito il rinvio della riunione del 25 settembre, a causa del dichiarato impedimento del difensore, e quindi (a seguire) il rinvio della riunione dell’8 ottobre 1996, a seguito di certificato medico del 7 ottobre (per bronchite febbrile), il rinvio della riunione del 5 novembre, il rinvio della riunione del 3 dicembre 1996, ed ancora il rinvio della riunione del 25 febbraio, a seguito di certificato medico del 24 febbraio (sindrome influenzale), il rinvio della riunione del 2 aprile 1997, a seguito di certificato medico del 31 marzo (per stato depressivo); il rinvio della riunione del 13 maggio, a seguito di certificato medico del 12 maggio (per sindrome depressiva). Fino a giungere alla riunione del 1 ottobre 1997 nella quale il Consiglio di Disciplina, in assenza dell’incolpato regolarmente convocato (il precedente 19 settembre), all’unanimità ha proposto l’adozione del provvedimento della destituzione dal servizio.
3.3- Dallo svolgersi dei fatti che si sono indicati risulta del tutto evidente la volontà dell’amministrazione di giungere alla conclusione del procedimento disciplinare e risulta altresì evidente che il procedimento non si è potuto concludere in tempi rapidi a causa di una serie di eventi (che devono considerarsi interruttivi del termine) che non possono non farsi ricadere (in gran parte) nella sfera dell’appellante.
3.4. Del resto questa Sezione, seppure facendo riferimento alla fattispecie di decadenza dell’azione disciplinare prevista dall’art. 120 comma 1, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, ha affermato che il termine estintivo del procedimento disciplinare, che tale disposizione ha fissato in novanta giorni senza che nessun ulteriore atto sia stato adottato, si interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, venga adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocamente desumersi la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 1137).
3.5- Alla luce delle esposte considerazioni, considerato che il protrarsi dell’azione disciplinare non è stata determinata da un atteggiamento dilatorio dell’amministrazione ma da circostanze per lo più riferibili all’appellante, la censura riguardante il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento non può che essere respinta e sul punto la sentenza appellata deve essere confermata, anche se con diversa motivazione.
4.- La sentenza del TAR Toscana deve essere invece integralmente confermata in relazione agli altri motivi proposti in appello.
Con il secondo motivo il sig. C. ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata in relazione al dedotto vizio di difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato.
Ma come è affermato nella appellata sentenza la sanzione della destituzione è ampiamente motivata per relationem attraverso l’espresso richiamo alle valutazioni compiute dal competente Consiglio Centrale di Disciplina che, sulla base dell’attività svolta nonchè della relazione del funzionario istruttore, ha dato rilievo alla gravità dei fatti, collegati all’attività di servizio, per i quali l’interessato era stato definitivamente condannato (dopo ben tre gradi di giudizio) in sede penale.
5.- Con il terzo motivo il sig. C. sostiene (anche in appello) l’illegittimità della decorrenza degli effetti della destituzione dal servizio dall’iniziale provvedimento di sospensione obbligatoria nonché l’illegittimità della disposta retroattività del pure impugnato provvedimento di sospensione facoltativa del 9 agosto 1997.
Al riguardo, come correttamente ricordato nella sentenza appellata, per principio pacifico,nei confronti di un pubblico dipendente già sottoposto in sede penale a misura cautelare restrittiva della libertà personale e conseguentemente sospeso obbligatoriamente dal servizio, l’amministrazione può poi (venuta meno la misura cautelare restrittiva della libertà personale) disporre la prosecuzione della sospensione cautelare dal servizio, a titolo facoltativo e non più obbligatorio, purché i fatti penali siano attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da giustificare, se accertati, il licenziamento (Consiglio Stato, sez. IV, 3 ottobre 2009, n. 6020).
Se poi, come nella fattispecie, il procedimento disciplinare avviato all’esito del giudizio penale di condanna, si conclude con la destituzione dal servizio, è pacifico che gli effetti della destituzione decorrono dalla data dalla quale, a seguito del provvedimento di restrizione della libertà personale e della disposta sospensione obbligatoria dal servizio, l’interessato non ha più prestato la sua attività lavorativa.
5.1- Anche di recente questo Consiglio ha, in proposito, affermato che legittimamente il provvedimento di destituzione dall’impiego decorre dalla data di inizio della sospensione cautelare precedentemente disposta, in quanto detta sospensione, per sua natura, anticipa gli effetti propri della sanzione irrogata al termine del procedimento (Consiglio Stato, sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2681)
5.2- Né l’appellante può dolersi del fatto che, venuta meno la causa della sospensione obbligatoria (a seguito della sua scarcerazione) l’amministrazione non lo abbia riammesso in servizio ed abbia provveduto solo tardivamente a disporre nei suoi confronti (e con effetto retroattivo) la sospensione facoltativa dal servizio.
A prescindere da ogni questione sulla tempestività della censura, si deve infatti osservare che l’amministrazione ha provveduto sulla sospensione facoltativa dal servizio quando ha avuto notizie del procedimento penale che lo riguardava, mentre non risulta che l’appellante abbia portato prima a conoscenza dell’amministrazione il venir meno della causa di sospensione obbligatoria né che abbia mai richiesto la riammissione in servizio (che l’amministrazione sarebbe stata tenuta a valutare).
6.- Con il quarto ed ultimo motivo di appello il sig. C. lamenta l’erroneità della decisione del TAR in relazione all’affermato difetto di motivazione (nel provvedimento di destituzione dal servizio) circa l’impedimento a presenziare alla riunione del Consiglio di Disciplina del 1 ottobre 1997.
Anche sul punto deve essere confermata la sentenza appellata secondo la quale l’invio per fax (peraltro provato solo dal c.d. "rapporto di trasmissione" dell’apparecchio fax del ricorrente) di un certificato di malattia, non rendeva necessaria un’espressa motivazione dell’Amministrazione sull’impossibilità o inopportunità di un rinvio che peraltro, come si è visto, numerose volte era stato concesso dallo stesso Consiglio di Disciplina. Del resto l’interessato ha comunque avuto tutta la possibilità di difendersi nel procedimento anche con l’invio di memorie e documenti.
6.1- Anche sul punto questa Sezione ha, di recente, affermato che sul pubblico dipendente, convocato dalla commissione di disciplina, incombe l’onere di dimostrare il legittimo impedimento alla partecipazione alla seduta, che, in difetto di tale dimostrazione, si procede in sua assenza e che il suddetto impedimento deve consistere in una vera e propria impossibilità oggettiva ad intervenire all’audizione, non potendosi ritenere sufficiente un qualsiasi stato di infermità (Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8289).
7.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l’appello deve essere respinto.
Le spese, in considerazione della natura della questione trattata, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello (n. 7164 del 2004), come in epigrafe proposto,
Respinge l "appello.
Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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