Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
el PG, Dott. De Santis F., che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 6 settembre 2010, il Tribunale di Genova ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di A. L. avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sanremo il 13 settembre 2010, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere quale indagato di ricettazione continuata di preziosi.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione tanto in ordine all’elemento psicologico del contestato reato che in merito alla prova della provenienza delittuosa dei vari oggetti in contestazione, sia perchè per uno di essi, che si assume provenire da truffa, non vi sarebbe alcun accertamento giudiziario e si tratterebbe comunque di una truffa commessa nel (OMISSIS), sia perchè si tratterebbe di oggetti di uso comune. Si lamenta, poi violazione di legge in riferimento alla inadeguatezza della misura carceraria in rapporto alle precarie condizioni di salute dell’indagato, pur rappresentate dal difensore nel corso della udienza di riesame.
Le censure proposte dal ricorrente in punto di gravità indiziaria si limitano ad una critica assertiva rispetto agli elementi di fatto puntualmente evocati nel provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile, in quanto i motivi risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dal giudice del riesame. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie doglianze – in particolare in ordine all’elemento soggettivo del contestato reato, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Quanto alle condizioni di salute, l’ordinanza impugnata ha puntualmente motivato in ordine alla compatibilità della stessa con la misura applicata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
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