CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 24 maggio 2010, n. 19557. In materia di falso materiale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Diritto

I ricorsi sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi.
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, dalla ricostruzione in fatto recepita dal giudice di merito non emerge affatto che alla S. sia stata restituita, unitamente alla copia alterata della cartella clinica, anche quella consegnatale anteriormente alla falsificazione. Ed invero, là dove si legge nella motivazione (pag. 9, rigo 2-3) che “la S. consegnò la cartella clinica al G., il quale pochi giorni dopo la restituì”, la menzione di un’unica copia restituita deve intendersi riferita alla copia alterata; ciò è a dirsi a maggior ragione in quanto più oltre, alla pag. 11 (rigo 15-16), si parla espressamente di “sostituzione” con altra della copia ricevuta dalla S.. Certamente, da quel momento in avanti, l’odierna parte civile si trovò in possesso di due duplicati della cartella clinica difformi tra loro (difformità fattale rilevare dall’Avv. S.): ma ciò non è dipeso dalla pretesa riconsegna di entrambe le copie in un unico contesto, bensì soltanto dal fatto che, della versione originaria, dapprima consegnatale e poi ritirata, essa si era premurata di trarre una fotocopia autenticata da notaio, su consiglio del precedente difensore Avv. A.; e proprio il raffronto fra le due copie del documento ha disvelato l’alterazione, evidentemente eseguita nei pochi giorni intercorsi fra la riconsegna al G. della copia originaria, ottenuta da costui col pretesto di consultarla, e la restituzione alla S. della nuova copia, poi risultata difforme dalla precedente.
Tale essendo l’accertamento dei fatti scaturito dal giudizio di merito, nessun pregio giuridico ha l’assunto dei ricorrenti secondo cui non vi sarebbe stata l’idoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto: essendo invece ben evidenziato il pregiudizio recato alla pubblica fede dalla avvenuta sostituzione dell’esemplare originario con quello alterato.
Quanto all’assunto secondo cui l’alterazione sarebbe soltanto consistita nell’apposizione di una descrizione più dettagliata dell’intervento e non avrebbe perciò recato modifiche sostanziali all’atto pubblico, vi è soltanto da rilevare come la sentenza ne dia precisa confutazione; nella motivazione, infatti, si rileva in punto di fatto che in realtà i dati interessati dalla modifica erano assai significativi, non soltanto perché fornivano una descrizione assai più analitica e in parte discordante da quella originaria, ma anche perché coinvolgevano la composizione dell’equipe chirurgica, indicando come operatore il solo A., mentre nella prima stesura risultavano sia l’A., sia il G.; in punto di diritto, inoltre, si osserva nella motivazione che in tema di falso materiale la lesione della fede pubblica è riscontrabile ogni volta che non vi sia corrispondenza tra l’effettivo procedimento di formazione dell’atto e quello apparente, quand’anche l’intento dell’agente sia quello di rendere il contenuto conforme al vero: il che ben si allinea al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui qualsiasi alterazione delle annotazioni di una cartella clinica integra un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salvo il caso – qui non ricorrente – in cui si sia trattato di mere correzioni di errori materiali (oltre ai precedenti richiamati nella sentenza, v. Cass. 11 luglio 2005 n. 35167; Cass. 6 novembre 1997 n. 1305/98).
L’aggravante teleologica è stata applicata motivatamente dalla Corte d’Appello, sul rilievo per cui all’epoca della falsificazione era già ben noto il fatto che la S. lamentasse disturbi chiaramente ricollegabili alla cattiva riuscita dell’intervento chirurgico: donde la riconoscibilità del movente, indirizzato a tutelare preventivamente i due sanitari da una possibile azione penale per lesioni colpose; ha aggiunto, conclusivamente, quel collegio che nel descritto contesto (il quale, è bene sottolinearlo, era significativamente connotato dalla già avvenuta richiesta di copia della cartella clinica da parte della paziente), irrilevante era il fatto che la S. non avesse ancora inoltrato una formale richiesta di risarcimento dei danni, né provveduto a proporre querela.
In ordine alla qualità di pubblico ufficiale, richiesta per la configurabilità del reato ascritto, occorre premettere che, alla stregua dei principi che regolano il concorso di persone nel reato proprio, per la punibilità di ambedue gli imputati è sufficiente che uno solo di essi assuma la qualità di concorrente qualificato, atteso l’accertato contributo di entrambi alla consumazione della falsità (a nulla rilevando che l’alterazione dell’atto sia stata materialmente eseguita da uno solo).
Orbene, come esattamente affermato dalla Corte territoriale, non può negarsi che svolga una funzione pubblica certificativa il sanitario che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, attenda alla compilazione della cartella clinica (sulla cui natura di atto pubblico non è necessario soffermarsi). Essendo stato accertato in punto di fatto che l’intervento chirurgico sulla S., eseguito nella clinica omissis convenzionata con l’A.S.L., è stato posto a carico, in parte, del servizio sanitario nazionale, non può dunque negarsi la qualità di pubblico ufficiale in capo al G., legato alla casa di cura convenzionata da un contratto di prestazione d’opera e compilatore della cartella clinica nella sua versione originaria.
Conclusivamente, la sentenza impugnata resiste in ogni sua parte al controllo di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Spetta alla parte civile la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in euro 2.300,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali, nonché alla rifusione in solido delle spese di parte civile che liquida in euro 2.300,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *