Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 10-03-2011, n. 9671 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa l’01/04/010, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno, in data 07/04/09, appellata da R.G., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che le ritenute effettuate e non versate all’Erario da parte di R.G., quale sostituto di imposta, erano relative alle retribuzioni erogate nel 2004, epoca precedente alle disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 414, che aveva introdotto il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis.

Detta normativa era entrata in vigore l’01/01/05, con conseguente esclusione dei fatti commessi nel (OMISSIS);

2. che andava acquisito per intero il modello 770/05 presentato dal R., al fine di accertare eventuali somme da portare in detrazione; il tutto in relazione all’abbattimento della somma non versata al di sotto della soglia prevista per la punibilità della condotta;

3. che la pena irrogata era eccessiva, non proporzionata all’entità dei fatti ed alla personalità dell’imputato, cui potevano concedersi le attenuanti generiche.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 09/02/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che R. G., quale legale rappresentante dell’omonima ditta – nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti – aveva omesso di versare, quale sostituto di imposta, ritenute erariali operate sulle retribuzioni erogate nell’anno 2004 ai propri dipendenti per un ammontare complessivo di Euro 50.731, il tutto nel termine relativo alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2005.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, come introdotto dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 414.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutate esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. Sono, altresì, errate in diritto.

All’uopo si evidenzia – come si ricava in modo univoco dall’esame della norma di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, comma 1, – che nella fattispecie il termine per effettuare il versamento delle trattenute erariali operate sulle retribuzioni corrisposte dal R. ai propri dipendenti nell’anno 2004, scadeva allo spirare del termine relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2005; epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione legislativa introduttiva del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis.

Parimenti non era necessario acquisire nella sua integralità il mod.

770/05 – relativo alla dichiarazione dei redditi presentata dal R. – sia perchè non rilevante ai fini della decisione, essendo stato già accertato l’esatto ammontare delle somme non versate; sia perchè copia di detto modello 770/05 era già in possesso del R. che ben poteva esibirlo in giudizio.

Quanto alla censura attinente al trattamento sanzionatorio, la Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche ed ossia: a) la misura della pena contenuta nei minimi edittali; b) la pericolosità sociale del R., desumibile dai suoi precedenti penali.

Trattasi di valutazioni di merito, conformi ai parametri di cui agli artt. 133 e 62 bis c.p., non censurabili in sede di legittimità.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da R.G. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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