Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
p.1. Con sentenza del 22 gennaio 2009 la Corte d’appello di Bari confermava quella di primo grado che aveva dichiarato P. M. colpevole di concorso nel delitto previsto dall’art. 317 cod. pen., per avere determinato F.F., comandante della locale Sezione del Corpo Forestale dello Stato, a minacciare la presentazione di una denuncia penale per lavori abusivi e prelievo abusivo di acqua pubblica contro Pa.Vi., per indurlo a pagare un debito di ottomilioni di lire che quest’ultimo effettivamente saldava con il rilascio di tre assegni bancari di pari importo.
Contro la sentenza ricorre l’imputato il quale denuncia:
1. mancanza di motivazione, perchè la Corte, invece di rispondere alle specifiche censure formulate nei motivi d’appello, si sarebbe limitata a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado;
2. violazione dell’art. 238 bis cod. proc. pen., perchè la Corte, a riscontro dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha utilizzato la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di F.F., senza considerare che essa, per sua natura, non contiene un accertamento della responsabilità dell’imputato;
3. inosservanza degli artt. 117 e 393 cod. pen., per avere la Corte illegittimamente negato la diminuzione di pena spettante all’extraneus, in base all’erronea opinione che, anche non vi avesse partecipato il pubblico ufficiale, il fatto non avrebbe comunque potuto essere qualificato come reato di ragion fattasi, perchè la minaccia non aveva il requisito dell’ingiustizia;
4. inosservanza dell’art. 62 c.p., n. 4, perchè l’attenuante è stata negata omettendo di considerare le condizioni economiche di imprenditore agricolo della parte lesa.
La difesa della parte civile ha depositato memoria in cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. p.2.1 II primo motivo è manifestamente infondato, perchè la Corte d’appello non si è affatto limitata a rinviare per relationem alla motivazione del giudice di primo grado, ma ha diligentemente esaminato le censure proposte nell’atto di appello, giungendo a confermare la decisione al termine di un accurato riesame critico della risultanze processuali. p.2.2 La controversia sull’applicabilità dell’art. 238 bis cod. proc. pen. alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è destinata a risolversi positivamente dopo i recenti cambiamenti intervenuti per via legislativa sull’istituto del patteggiamento (patteggiamento "allargato", efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare, proponibilità della richiesta di revisione avverso la sentenza di patteggiamento), avvertiti anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha compiuto un revirement sulla nota questione dell’idoneità della sentenza di patteggiamento a determinare la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. Unite, 29.11.2005 n. 17781, Diop). Quest’ultima decisione, nel rivalutare il significato della disposizione dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis, che equipara la sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna, si è posta nel solco dell’interpretazione della Corte costituzionale, la quale, per riconoscere la compatibilità del rito speciale con i principi della Costituzione, ha rilevato che la sentenza ex art. 444 "presuppone pur sempre la responsabilità" dell’imputato (v, sentenza n. 155/1996) e che alla rinuncia a contestare "il fatto" e la propria "responsabilità" consegue coerentemente che su quel "fatto" e sulla relativa attribuibilità si formi il giudicato (v. sentenza n. 336/2009).
Comunque la sentenza impugnata – com’è reso palese dalla sua lettura – non ha fondato l’affermazione di responsabilità sulla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di F., bensì sulla testimonianza resa dalla persona offesa, ritenuta intrinsecamente credibile e, inoltre, riscontrata dalle conversazioni intercettate intercorse tra la stessa p.o., da un lato, e F. e P., dall’altro, nonchè dalla testimonianza di V.D. e dalle ammissioni fatte dal nominato F. nell’interrogatorio di garanzia, il cui verbale è stato acquisito con il consenso delle parti. Pertanto la sentenza acquisita ex art. 238 bis cod. proc. pen. nulla avrebbe aggiunto al quadro probatorio, che già non fosse agli atti del processo, se non la notizia del fatto storico dell’esito del separato giudizio celebrato nei confronti del coimputato F..
Il secondo motivo di ricorso è dunque privo di fondamento. p.2.3 Il terzo motivo è invece fondato.
E’ pacifico che l’imputato aveva eseguito sul fondo di Pa. lavori per un importo di L. 116 milioni e che vantava un residuo credito di lire ottomilioni che non riusciva a riscuotere perchè il debitore opponeva che i lavori non erano stati compiuti a regola d’arte. Per ottenere la soddisfazione del preteso diritto di credito, l’imputato, invece di rivolgersi al giudice, ha pensato di farsi ragione da sè medesimo, incaricando F. di indurre Pa. al pagamento mediante la nota minaccia.
Il fatto sarebbe inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 393 cod. pen., se la minaccia di denuncia fosse stata pronunciata dal preteso creditore anzichè da F., pubblico ufficiale che agiva abusando delle proprie funzioni.
Tuttavia il giudice d’appello ha ritenuto di non poter esercitare la facoltà discrezionale dì diminuire la pena, perchè, per la configurazione del reato di ragion fattasi, sarebbe mancata l’ingiustizia della minaccia.
L’osservazione è errata, perchè la giurisprudenza insegna che la minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell’illiceità quando è diretta ad ottenere un vantaggio esorbitante rispetto a quello conseguibile con l’esercizio del diritto medesimo, che viene pertanto strumentalizzato per scopi contra ius.
Non v’è dubbio che, nella fattispecie, la minaccia rivolta a Pa. di denunciarlo per lavori abusivi, prelievo abusivo di acque pubbliche, invasione di suolo pubblico e altro era dettata non dall’esigenza di vedere ripristinato l’ordine giuridico violato, ma dal fine di costringerlo, suscitando in lui il timore di subire un procedimento penale, a pagare il debito.
La facoltà, spettante a chiunque, di denunciare all’autorità giudiziaria un fatto costituente reato è stata dunque strumentalizzata per ottenere un risultato estraneo a quello previsto dall’ordinamento, e, pertanto, la minaccia fu ingiusta. Perciò, profilandosi nei confronti dell’extraneus un mutamento del titolo del reato nel senso di una minore gravita, esistevano le condizioni per la concedibilità della diminuzione di pena prevista dall’art. 117 cod. pen..
La sentenza impugnata, che, per errore giuridico, ha ritenuto preclusa la concedibilità della cennata diminuente per l’inconfigurabilità del reato di ragion fattasi, deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello che, valutata l’adeguatezza della pena inflitta alla gravità del fatto e alla personalità del reo, deciderà se applicare o no la diminuzione prevista dall’art. 117 c.p.. p.2.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato, perchè, nel valutare la "speciale tenuità" del danno patrimoniale cagionato dal reato, si guarda anzitutto, secondo il criterio obiettivo, al danno in sè, mentre il criterio soggettivo, che fa riferimento alle condizioni economiche della persona offesa, ha valore sussidiario e viene in considerazione solo quando il primo criterio, da solo, non appare decisivo.
Nella fattispecie, la perdita dalla somma di L. ottomilioni costituisce un danno che, alla stregua degli attuali valori economici, sicuramente non può essere qualificato di "speciale tenuità" e, quindi, il giudice di merito ha correttamente ritenuto irrilevante l’indagine sulle condizioni economiche del soggetto passivo del reato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 117 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari; rigetta nel resto il ricorso.
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