Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010
Sentenza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 52,
della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento
al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 19 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 27
ottobre 2009 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
Uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Claudio Chiola per
la Regione Lazio.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso depositato in cancelleria il 27 ottobre 2009, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento
agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 52, della legge della
Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale
e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).
Riferisce il Presidente del Consiglio che la disposizione
censurata stabilisce che «i soggetti che previa una selezione di
evidenza pubblica hanno ricoperto, per almeno cinque anni
consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e
attualmente prestano servizio presso le stesse sono, a domanda,
immessi nel ruolo della dirigenza della Regione».
Ritiene il ricorrente che il riportato comma 52 sia illegittimo.
Esso, infatti, offrirebbe la possibilita’ a tutti i dipendenti
regionali che abbiano superato una selezione di evidenza pubblica e
abbiano avuto un incarico dirigenziale per cinque anni consecutivi,
di diventare dirigenti grazie ad una semplice domanda.
Tale norma regionale, invero, si porrebbe in contrasto con gli
articoli 3, 51 e 97 Cost., determinando una grave lesione ai principi
costituzionali di parita’ tra i cittadini (art. 3), di uguaglianza
nell’accesso agli uffici pubblici (art. 51) e di accesso mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni (art. 97).
In particolare, con riferimento all’art. 97 Cost., il ricorrente
fa presente che la regola del pubblico concorso, come ribadito anche
dal Consiglio di Stato, e’ posta a tutela non solo dell’interesse
pubblico alla scelta dei migliori – mediante una selezione aperta
alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti
requisiti – ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter
partecipare alla relativa selezione.
La regola costituzionale del pubblico concorso verrebbe poi
concretamente salvaguardata con una serie di disposizioni legislative
che espressamente comminano la nullita’ dell’assunzione effettuata
senza osservanza delle prescritte procedure selettive e la
responsabilita’ personale degli amministratori che vi hanno
provveduto con riguardo sia alle amministrazioni statali sia alle
altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali.
Ricorda il Presidente del Consiglio che, come questa Corte ha
riconosciuto, l’accesso al concorso puo’ essere condizionato al
possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di
consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito
dell’amministrazione, ma cio’ «fino al limite oltre il quale possa
dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica, attraverso
norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le
possibilita’ di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con
violazione del carattere «pubblico» del concorso, secondo quanto
prescritto in via normale, a tutela anche dell’interesse pubblico,
dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione».
2. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Lazio, in persona
del vice-presidente Esterino Montino, giuste determinazioni del
Segretario generale del Consiglio regionale n. 698 del 10 novembre
2009 e del Dipartimento Economico e Occupazionale C3307 del 24
novembre 2009, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili e comunque infondate.
3. – Successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, nella quale ha eccepito la nullita’
della costituzione in giudizio della Regione. In base all’art. 41,
comma 4, legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della
Regione Lazio), il Presidente promuove l’impugnazione delle leggi
dello Stato innanzi alla Corte costituzionale. Secondo il ricorrente,
tale previsione, saldandosi con le prerogative attribuite al
Presidente della Giunta regionale dal comma 1 della medesima
disposizione, in forza del quale egli dirige la politica
dell’esecutivo, comporterebbe la nullita’ dell’atto di costituzione
della Regione Lazio nel presente giudizio di costituzionalita’ per
carenza di potere dei due organi che hanno adottato la relativa
determinazione.
Priva di fondamento risulterebbe la motivazione posta a
fondamento della determinazione del Direttore del Dipartimento
economico e occupazionale, che lega la pretesa attribuzione di
disporre in materia di liti attive e passive all’attuale contenuto
dell’articolo 48 dello Statuto regionale, con riferimento alla
resistenza in giudizio in caso di impugnazione di una legge della
Regione Lazio per vizi di costituzionalita’.
Parimenti priva di fondamento, per la resistenza nel ricorso in
esame, sarebbe la determinazione del Segretario generale, la quale
richiama gli articoli 21 e 24 della legge statutaria n. 1 del 2004
inconferenti nella fattispecie, perche’ il primo (art. 21) riguarda
le funzioni del Presidente del Consiglio regionale, tra le quali non
e’ assolutamente prevista quella di impugnare le leggi dello Stato o
di altra Regione o di resistere in giudizio, e perche’ il secondo
(art. 24) disciplina l’autonomia del Consiglio regionale.
In ogni caso il Presidente del Consiglio insiste nelle proprie
conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4. – Con propria memoria, successivamente, la Regione Lazio
svolgeva ulteriori deduzioni sul merito del ricorso.
5. – In apertura dell’udienza pubblica, veniva dichiarata con
ordinanza l’inammissibilita’ della costituzione in giudizio della
Regione Lazio, per la mancanza di delibera di autorizzazione del
Presidente della giunta regionale, essendo state ritenute
insufficienti a tal fine tanto la determinazione del Presidente del
Consiglio regionale, quanto la determinazione del Direttore del
Dipartimento economico e occupazionale.
Considerato in diritto
1. – Con ricorso depositato il 27 ottobre 2009, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e
97 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale, in
via principale, dell’art. 1, comma 52, della legge della Regione
Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e
pluriennale 2009-2001 della Regione Lazio).
Tale norma regionale, secondo il ricorrente, si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, determinando
una grave lesione dei principi costituzionali di parita’ tra
cittadini (art. 3, Cost.) e di uguaglianza nell’accesso agli uffici
pubblici (art. 51, Cost.), nonche’ di quello del pubblico concorso
quale modalita’ prescritta, salvo i casi stabiliti dalla legge, per
accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97,
Cost.).
2. – Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilita’
della costituzione in giudizio della Regione Lazio, come da ordinanza
allegata, letta in udienza.
3. – Nel merito, la questione e’ fondata.
Come questa Corte ha piu’ volte affermato, il principio del
pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, quando l’intento e’ di valorizzare esperienze
professionali maturate all’interno dell’amministrazione, puo’ andare
incontro a deroghe ed eccezioni, attraverso la previsione di
trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, gia’
ricoperte da personale precario dipendente. Ma, affinche’ «sia
assicurata la generalita’ della regola del concorso pubblico disposta
dall’art. 97 Cost.», e’ necessario che «l’area delle eccezioni» alla
regola sancita dal suo primo comma sia «delimitata in modo rigoroso»
(sentenze n. 363 del 2006, n. 215 del 2009 e n. 9 del 2010). In
particolare, e’ indispensabile che le eccezioni al principio del
pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali
limitate, rispetto alla globalita’ delle assunzioni poste in essere
dall’amministrazione; che l’assunzione corrisponda a una specifica
necessita’ funzionale dell’amministrazione stessa; e, soprattutto,
che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che
il personale assunto abbia la professionalita’ necessaria allo
svolgimento dell’incarico (sentenza n. 215 del 2009).
Tale principio non e’ destinato a subire limitazioni neppure nel
caso in cui il personale da stabilizzare abbia fatto ingresso, in
forma precaria, nell’amministrazione con procedure di evidenza
pubblica, e neppure laddove la selezione a suo tempo svolta sia
avvenuta con pubblico concorso, dato che la necessita’ del concorso
per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal
rispetto del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione di cui all’art. 97 Cost., ma anche dalla necessita’
di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche,
in base all’art. 51 Cost.
Invero, «la natura comparativa e aperta della procedura e’ […]
elemento essenziale del concorso pubblico», sicche’ deve escludersi
la legittimita’ costituzionale di «procedure selettive riservate, che
escludano o riducano irragionevolmente la possibilita’ di accesso
dall’esterno», violando il carattere pubblico del concorso (in tal
senso, sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010).
D’altra parte, come pure e’ stato esplicitamente affermato nelle
citate decisioni di questa Corte, «il previo superamento di una
qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", e’
requisito troppo generico per autorizzare una successiva
stabilizzazione senza concorso», perche’ esso «non garantisce che la
previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla
tipologia e al livello delle funzioni che il personale
successivamente stabilizzato e’ chiamato a svolgere».
La norma regionale attualmente censurata attribuisce ai soggetti
che, in seguito ad una precedente selezione di evidenza pubblica,
abbiano ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi
dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestino
servizio presso le stesse, il diritto di essere immessi, su semplice
domanda, nel ruolo della dirigenza della Regione.
La lesione del principio del pubblico concorso, nel caso in
esame, e’ accentuata dal carattere assolutamente potestativo del
diritto alla stabilizzazione contemplato nella norma impugnata, la
quale autorizza il personale dirigente assunto in via precaria ad
essere stabilizzato su semplice domanda e, dunque, senza alcuna
giustificazione della necessita’ funzionale dell’amministrazione e
senza alcuna valutazione della professionalita’ e dell’attivita’
svolta da questi dirigenti.
Deve, dunque, essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio n. 22 del 2009
per violazione degli artt. 51 e 97 Cost.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilita’ della Costituzione in giudizio della
Regione Lazio;
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 52,
della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento
al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Mazzella
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Allegato
Ordinanza letta all’udienza del 25 maggio 2010
Ordinanza
Rilevato che la Regione Lazio risulta essersi costituita in
giudizio sulla base della determinazione del Segretario generale del
Consiglio regionale n. 698 del 10 novembre 2009 e sulla base della
determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale n. C 3307
del 24 novembre 2009;
che, in tali atti di determinazione, la legittimazione degli
organi emittenti e’ stata fondata sulle prerogative del Presidente
del Consiglio regionale, delineate negli artt. 21, 24 L.R. Stat. 11
novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), tra le quali
non e’ prevista la competenza a deliberare sui giudizi innanzi alla
Corte costituzionale;
che nell’atto di determinazione del Segretario del
Dipartimento Economico si e’ fatto riferimento anche alle
disposizioni contenute negli artt. 17 e 34, L.R. 18 febbraio 2002, n.
6;
che la norma cui occorre fare riferimento e’ l’art. 32, comma
2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 cui si adegua l’art. 41, comma 4,
del vigente Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11 novembre
2004, n. 1);
che, in tale competenza ad autorizzare la promozione dei
giudizi di costituzionalita’, deve ritenersi compresa anche la
deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data la natura politica
della valutazione che i due atti richiedono;
che, pertanto, la costituzione della Regione Lazio deve
ritenersi inammissibile.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’inammissibilita’ della Costituzione della Regione
Lazio.
Il Presidente: Amirante
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.