Corte Costituzionale sentenza N. 230 21 – 24 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 26 del 30-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 140, comma 4,
primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209
(Codice delle assicurazioni private) promosso dal Tribunale di
Catania nel procedimento vertente tra S. S. ed altre, e P. I. ed
altre, con ordinanza del 23 settembre 2009 iscritta al n. 329 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il giudice
relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 140, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111, secondo
comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede un’ipotesi di
litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 del codice di
procedura civile, nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione
e le persone danneggiate.
2. – Il rimettente premette che il giudizio principale e’ stato
promosso, ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, da S. S.
e L. S., quali genitori del defunto S. A., per ottenere il
risarcimento dei danni da sinistro stradale avvenuto il 31 luglio
2006, nel quale erano rimasti coinvolti quattro autoveicoli, con un
bilancio, oltre ai danni ai mezzi, di un morto, cinque feriti ed
altri danneggiati a vario titolo, di cui soltanto alcuni individuati.
In base alla prospettazione delle parti ed alle domande dalle
stesse proposte, oggetto delle controversie sono pretese risarcitorie
ben superiori ai limiti del massimale.
Il giudice a quo riferisce che la resistente societa’ Duomo
Unione Assicurazioni S.p.A. ha eccepito la mancata integrazione del
contraddittorio, ai sensi dell’art. 140, comma 3 (recte: comma 4)
sopra citato, in relazione alla domanda di provvisionale proposta nel
giudizio, ai sensi dell’art. 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102
(Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti
stradali), subordinata dagli istanti all’integrazione del
contraddittorio da porre a carico della societa’ assicuratrice.
Richiamato il disposto della norma censurata, che prevede
un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi promossi fra
l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate, il rimettente
ritiene rilevante la questione nel giudizio a quo, osservando (e
trascrivendo, in merito, le motivazioni della ordinanza del Tribunale
di Nola in data 15 novembre 2008), che l’applicazione della norma
censurata imporrebbe di ordinare, ai sensi dell’art. 102 cod. proc.
civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
danneggiati non chiamati in causa, gia’ noti o ancora da
identificare, ricorrendo un’ipotesi di illecito da circolazione
stradale ad offensivita’ multipla, sicche’ il giudizio non potrebbe
proseguire tra i soli soggetti inizialmente in lite. Nel caso di
specie, parti del giudizio principale sono, esclusivamente, i
genitori del deceduto, la fidanzata dello stesso, intervenuta
successivamente, i proprietari di due dei quattro veicoli coinvolti
nel sinistro e l’assicuratore di uno di questi ultimi.
Pertanto, ad avviso del rimettente, la causa non potrebbe essere
correttamente istruita e decisa, prescindendo dalla verifica sulla
legittimita’ costituzionale della nuova ipotesi di litisconsorzio
necessario, introdotta dalla disposizione in esame.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudicante
pone in evidenza come lo scopo della norma censurata sia quello di
assicurare il principio della par condicio dei creditori, garantendo,
attraverso lo strumento processuale del litisconsorzio necessario, la
corretta distribuzione tra i creditori stessi del massimale
eventualmente incapiente. Il corollario di tale opzione normativa e’
individuato dal rimettente nella sostanziale imposizione a ciascun
danneggiato della necessaria proposizione delle rispettive richieste
di danno nell’unico processo – a litisconsorzio necessario –
previamente promosso dal piu’ solerte di essi. Infatti, soltanto
delibando in ordine all’entita’ di tutti i risarcimenti, il giudice
sarebbe messo nelle condizioni di potere distribuire
proporzionalmente il massimale tra i creditori.
La disposizione in esame, ad avviso del tribunale, si porrebbe in
contrasto con l’art. 76 Cost. per mancata copertura della legge
delega. Invero, si tratterebbe di una disposizione processuale,
introdotta dal legislatore per ragioni di opportunita’, senza che
essa trovi aggancio in alcuno dei principi e/o criteri direttivi
dettati dal legislatore delegante (art. 4 della legge 21 luglio 2003,
n. 229 recante «Interventi in materia di qualita’ della regolazione,
riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione
2001»), per «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni».
Dopo aver richiamato le finalita’ previste dalla legge delega, il
rimettente osserva che non sarebbe dato rinvenire in esse «alcun
chiaro principio dettato dal legislatore delegante che abbia potuto
giustificare la norma in esame, fondandola validamente ex art. 76
Cost.».
Il giudice a quo rileva, al riguardo, che la modifica di norme in
vigore mediante la normativa delegata, in assenza di criteri
direttivi analitici poteva comunque essere considerata ammissibile,
ove utile per l’armonico coordinamento del sistema normativo
innovato, allo scopo di garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa, ovvero quando fossero stati osservati i
principi guida della legislazione anteriore e «l’obiettivo fosse di
ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni» sicche’,
in tal caso, «non sarebbe stato necessario che fosse espressamente
enunciato nella legge delega il principio gia’ presente
nell’ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una
materia delimitata (Corte cost., n. 52 del 28 gennaio 2005; Corte
cost. n. 174 del 4 maggio 2005)».
Tuttavia, pur volendo valorizzare tali criteri interpretativi, ad
avviso del tribunale persisterebbero i dubbi di legittimita’
costituzionale circa la disposizione in esame.
In particolare, il rimettente ritiene che il nuovo istituto
processuale non risponda ad «alcuna logica interna al sistema
risarcitorio delle assicurazioni per r.c.a., ne’ appare completare,
sul versante processuale, una regolamentazione sostanziale avente una
ratio corrispondente».
Si tratterebbe di una opzione normativa slegata dal sistema,
essendo uno strumento sconosciuto nella legislazione anteriore (legge
24 dicembre 1969, n. 990 recante disposizioni in materia di
«Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), nonche’
negli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema nei casi di
pluralita’ di danneggiati (la soluzione affermatasi nella
giurisprudenza di merito, prima della introduzione del litisconsorzio
necessario, sarebbe stata quella di una possibile chiamata in causa
iussu iudicis, ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ., dei terzi
danneggiati, nel caso di pericolo di esubero del massimale, previa
valutazione da parte del giudice istruttore del caso singolo).
L’istituto del litisconsorzio necessario, lungi dal «ricomporre a
sistema» e «armonizzare» il tessuto normativo nel settore della
responsabilita’ civile da sinistri stradali, sarebbe foriero di
«gravi profili di disarmonia e antinomia legislativa», integrando una
innovazione idonea a «complicare e confondere il sistema
processuale».
Innanzitutto, il litisconsorzio necessario sarebbe stato previsto
dal legislatore, con riferimento non gia’ a situazioni giuridiche
insuscettibili, per loro intrinseca natura o struttura, di
definizione separata, bensi’ con riguardo ad azioni che, per
diversita’ di petitum, causa petendi e soggetti, potevano essere
decise separatamente.
Inoltre, sarebbe evidente la incongruenza sistematica della
scelta legislativa in esame anche nella sua applicazione pratica (ad
esempio, nel caso di azione congiunta ai sensi dell’art. 102 cod.
proc. civ. tra piu’ danneggiati, alcuni dei quali gia’ soddisfatti
delle loro ragioni al di fuori e prima della lite).
Il rimettente avanza poi dubbi in ordine alle conseguenze della
eventuale mancata costituzione di taluno dei danneggiati chiamati in
giudizio ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. Infatti, stante la
diversita’ dei singoli crediti risarcitori, la mancata costituzione
in giudizio di taluno dei creditori influirebbe sulla effettiva
conoscenza della causa da parte del giudice, con il conseguente
problema della efficacia o meno della sentenza nei confronti del
danneggiato litisconsorte rimasto contumace, della possibilita’ per
questi di fare valere le proprie ragioni in un successivo giudizio e
dell’obbligo o meno del giudice di dichiarare la non spettanza del
diritto al risarcimento in capo al creditore inerte.
Il giudice a quo richiama, in merito, quanto affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 340 del 2007 secondo cui,
sebbene tra i principi applicabili in sede di scrutinio della
legittimita’ costituzionale di norme di decreti legislativi, sotto il
profilo della loro conformita’ alla legge di delegazione, vi sia
anche quello del cosiddetto potere di riempimento del legislatore
delegato, «per quanto ampio possa essere quest’ultimo, non puo’ mai
assurgere a principio o criterio direttivo, in quanto agli antipodi
di una legislazione vincolata, qual e’, per definizione, la
legislazione su delega».
Il Tribunale sospetta la violazione dell’art. 76 Cost. anche
sotto il profilo della asserita incidenza della disposizione in esame
sui riti processuali. Invero, sarebbe stato previsto un
litisconsorzio necessario con riferimento a domande risarcitorie
potenzialmente suscettibili di essere trattate con riti diversi (i
giudizi risarcitori per danni alla persona, secondo le forme del rito
del lavoro, a norma dell’art. 2 [rectius: art. 3] della legge n. 102
del 2006, mentre quelli per danni a cosa con il rito ordinario), con
conseguente mutamento della disciplina processuale dell’azione (di
uno dei danneggiati) attratta al rito diverso. Il rimettente segnala
come le ricadute dell’art. 140, ultimo comma, sui riti siano al di
fuori della delega e richiama, al riguardo, la sentenza della Corte
n. 71 del 2008, recante declaratoria di illegittimita’
costituzionale, in parte qua, dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 5
del 2003, in quanto «tale disposizione esorbita(va) dalla delega nel
cui dettato, non trova(va) fondamento».
La violazione dell’art. 76 Cost. si ravviserebbe anche sotto il
profilo di una possibile incidenza della normativa in esame sui
criteri di competenza, senza che sussista una idonea copertura della
legge delega. Infatti, ciascun danneggiato per importi rientranti nei
limiti della competenza del giudice di pace – nonostante l’art. 7,
comma 2, cod. proc. civ. – potrebbe essere chiamato in causa davanti
al tribunale da parte di altro danneggiato che abbia preventivamente
adito l’ufficio giudiziario di competenza superiore per un suo piu’
considerevole danno, con conseguente elusione delle norme processuali
sulla competenza.
Il rimettente lamenta anche la violazione dell’art. 3 Cost. sotto
il profilo della ragionevolezza della norma censurata, in quanto il
legislatore avrebbe previsto l’istituto del litisconsorzio necessario
senza alcuna deroga alla generalita’ dell’imposizione (ad esempio,
nel caso in cui non si profili un pericolo di superamento del
massimale, ovvero tale pericolo non sia stato allegato o eccepito da
alcuna parte in causa; nel caso di danneggiati che siano stati gia’
eventualmente ristorati prima del giudizio dalla compagnia
assicurativa convenuta), imponendo all’attore oneri di evocazione in
giudizio o integrazione del contraddittorio anche quando le finalita’
per le quali il litisconsorzio e’ posto non sussistano in radice.
E’ dedotto, altresi’, il contrasto della disposizione in esame
con l’art. 111, secondo comma, Cost., in quanto l’istituto del
litisconsorzio necessario contrasterebbe con le ragioni di una
sollecita definizione del giudizio risarcitorio e dunque con una
«ragionevole durata del processo».
Infatti, ancorche’ l’attore sia stato diligente nelle ricerche
degli altri danneggiati, la eventuale pretermissione di alcuno di
essi comporta, nell’ipotesi di causa decisa in piu’ gradi di
giudizio, la rimessione al giudice di prime cure, ai sensi degli
artt. 354, primo comma, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass.
sentenza n. 10034 del 2004).
Il rimettente sottolinea come il legislatore abbia considerato la
difficolta’ di identificazione di tutti i danneggiati prevedendo, ex
art. 140, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, che la compagnia
assicuratrice, nella fase stragiudiziale, dopo avere diligentemente
ricercato i danneggiati, possa soddisfare, per quanto di ragione,
quelli individuati, rispondendo nei confronti di quelli che emergano
successivamente, nei limiti del massimale residuato, fatto salvo il
diritto di rivalsa di questi ultimi nei confronti di chi abbia, in
precedenza, incassato di piu’ di quanto gli fosse dovuto.
Una uguale considerazione di tali difficolta’ non avrebbe avuto
il legislatore sul versante processuale. Infatti, l’art. 140, ultimo
comma, censurato, sarebbe stato formulato senza alcuna tutela
dell’affidamento dell’attore, il quale potrebbe vedere invalidato
l’intero giudizio ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., nel caso di
danneggiati pretermessi, nonostante la massima diligenza impiegata,
al momento della proposizione dell’azione, nella individuazione dei
titolari al risarcimento. Non sarebbe rispettoso del canone della
ragionevole durata del processo neanche il fatto di costringere, in
un unico giudizio, mediante litisconsorzio necessario, domande
risarcitorie da proporre nei confronti di legittimati passivi diversi
(ad esempio, nel caso di azione diretta, in forza dell’art. 149,
codice delle assicurazioni, proposta dal danneggiato nei confronti
della propria compagnia assicuratrice, ovvero di azione, ai sensi
dell’art. 141 dello stesso codice, introdotta dal terzo trasportato
nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore).
Pertanto, ad avviso del rimettente, lo strumento del
litisconsorzio necessario appesantirebbe e prolungherebbe, senza
significative utilita’, la trattazione di quasi tutti i giudizi da
celebrarsi in tema di infortunistica con piu’ danneggiati.
Il giudice a quo, nel richiamare alcuni passaggi dell’ordinanza
del Tribunale di Avezzano del 14 ottobre 2008, sottolinea come l’art.
140, comma 4, in esame, violerebbe l’art. 111 Cost., anche per la
necessita’ di assicurare i termini di comparizione per ogni
litisconsorte pretermesso, oltre al rischio – gia’ sopra evidenziato
– della vanificazione di una complessa istruttoria, qualora venga
riconosciuta l’esistenza di litisconsorti pretermessi.
Quanto alla assunta violazione dell’art. 24 Cost., il giudice a
quo trascrive, facendole proprie, le argomentazioni della ordinanza
del Tribunale di Avezzano.
Al riguardo, la disposizione censurata, nell’imporre il
litisconsorzio necessario, aggraverebbe ingiustificatamente la
posizione dell’attore, danneggiato diligente, tenuto ad attivarsi per
individuare gli altri danneggiati da citare in giudizio o nei cui
confronti estendere il contraddittorio (nell’ordinanza del Tribunale
di Avezzano e’ prospettata, sotto questo profilo, la violazione degli
artt. 3 e 24 Cost. congiuntamente). Infatti, se e’ vero che l’ordine
di integrazione del contraddittorio grava su tutte le parti e,
dunque, anche sul responsabile del danno e l’assicuratore,
interessato ad attivarsi per individuare gli altri danneggiati
sarebbe solo l’attore. La violazione dell’art. 102 cod. proc. civ.
potrebbe essere rilevata in ogni stato e grado del processo, con
conseguente rimessione della causa al primo giudice (artt. 354 e 383
cod. proc. civ.) nel caso di danneggiati pretermessi, sempre fatta
salva la possibile opposizione di terzo a norma dell’art. 404 cod.
proc. civ. da parte di questi ultimi nell’ipotesi di decisione della
causa, ad onta del contraddittorio, con sentenza passata in giudicato
formale ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ.
Inoltre, la norma creerebbe delle inestricabili e prevedibili
stasi processuali (ad esempio, nel caso di piu’ danneggiati nel
medesimo sinistro che, all’insaputa l’uno dell’altro, introducano
altrettanti giudizi di risarcimento), come avvenuto nel caso di
specie, essendo il giudice a quo chiamato a decidere sulla riunione
al giudizio principale, gia’ pendente dinanzi a se’, di quello
successivamente introdotto da S. C., sorella del deceduto S. A.
In merito, il rimettente osserva che mentre, prima della riforma,
operavano gli strumenti della connessione e della riunione in base
all’art. 274 cod. proc. civ., con la introduzione dell’istituto del
litisconsorzio necessario ciascuno dei giudici dovrebbe prima
ordinare l’integrazione del contraddittorio – senza la quale
qualsiasi sentenza sarebbe inutiliter data – e, quindi, provvedere
sulla eventuale connessione o riunione.
Il giudice a quo sottolinea, richiamando alcune pronunzie della
Corte di cassazione, la autonomia delle contestuali pronunce sulle
cause riunite, sebbene formalmente contenute in un’unica sentenza,
con conseguente impugnabilita’ di ognuna di esse con il mezzo che le
e’ proprio.
Un ulteriore profilo dell’assunta violazione dell’art. 24 Cost.
si coglie, ad avviso del rimettente, nel fatto che, qualora alcuni
danneggiati (con danni alle cose) abbiano promosso il relativo
giudizio dinanzi al giudice civile, il litisconsorzio necessario
priverebbe la vittima del medesimo sinistro con lesioni personali
della facolta’ di scegliere di formulare la domanda dinanzi al
giudice penale, al fine di sfruttare l’efficacia vincolante
dell’accertamento contenuto nella sentenza penale.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli
articoli 3, 24, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione, della
legittimita’ costituzionale dell’articolo 140, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), nella parte in cui prevede un’ipotesi di litisconsorzio
necessario, ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile,
nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone
danneggiate.
Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare in una
causa di risarcimento danni da sinistro stradale, nel quale sono
rimasti coinvolti quattro autoveicoli e che ha provocato il decesso
di una persona, nonche’ il ferimento di altre e danni ai mezzi.
Osserva che, nella specie, l’applicazione del disposto dell’art.
140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005, in base al quale fra
l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste
litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ.,
comporterebbe la integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutti i danneggiati non chiamati in causa gia’ noti o ancora da
identificare, trattandosi di un sinistro ad offensivita’ multipla con
superamento del massimale e non potendo il giudizio proseguire tra i
soli soggetti inizialmente in lite.
Ad avviso del giudice a quo, la previsione di un litisconsorzio
necessario, senza alcuna deroga rispetto ad ipotesi assolutamente
diverse, aggrava oltre ogni ragionevole misura la posizione dei
danneggiati diligenti e, dunque, si pone in contrasto col principio
di ragionevolezza (art. 3 Cost.), col diritto di agire in giudizio
(art. 24, primo comma, Cost.) e col principio di ragionevole durata
del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).
Egli ritiene sussistente, inoltre, la violazione dell’art. 76
Cost., in quanto la nuova ipotesi di litisconsorzio necessario,
introdotta dalla disposizione censurata, non troverebbe aggancio in
alcuno dei «principi e/o criteri direttivi» dettati dal legislatore
delegante per «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni», e inciderebbe, peraltro al di fuori della delega, sui
riti e sui criteri di competenza con elusione delle norme processuali
in materia.
Il rimettente, infine, motiva in modo plausibile sulla rilevanza
e sulla non manifesta infondatezza.
2. – La questione di legittimita’ costituzionale e’ inammissibile
con riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. e non
fondata in relazione all’art. 76 Cost.
3. – In ordine alla dedotta violazione del principio di
ragionevolezza, del diritto di agire in giudizio e del principio di
ragionevole durata del processo, con sentenza n. 329 del 2009 questa
Corte ha gia’ dichiarato inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209 del 2005,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost.
Considerata la sostanziale identita’ delle censure mosse con
l’ordinanza in epigrafe nel quadro dei parametri ora citati, devono
essere ribadite le argomentazioni poste a fondamento della suddetta
pronuncia e che qui si riassumono.
Il citato art. 140, comma 4, prevede che «Nei giudizi promossi
fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste
litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del codice di
procedura civile». Il secondo periodo dello stesso comma aggiunge che
«L’impresa di assicurazione puo’ effettuare il deposito di una somma,
nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di
tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e’
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati».
Nella menzionata sentenza questa Corte ha sottolineato che la
norma, sotto la rubrica «Pluralita’ di danneggiati e supero del
massimale», e’ diretta a disciplinare il concorso di piu’ danneggiati
nello stesso sinistro, regolando i rapporti fra i creditori e
l’impresa di assicurazione.
In particolare, l’art. 140, comma 1, del medesimo d.lgs. prevede,
in ossequio al principio della parita’ tra i creditori, la
proporzionale riduzione dei diritti dei danneggiati creditori fino
alla concorrenza delle somme disponibili, mentre i commi 2 e 3
disciplinano, rispettivamente, i pagamenti eseguiti dall’impresa
assicuratrice ad alcune delle persone danneggiate, in eccesso
rispetto alla quota loro dovuta, ed i diritti spettanti agli altri
danneggiati il cui credito sia rimasto insoddisfatto.
La disposizione riproduce, con alcune modifiche, l’art. 27 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), ispirandosi al medesimo principio della
parita’ dei creditori nella distribuzione del massimale,
eventualmente incapiente.
Il Consiglio di Stato, nell’esprimere il parere sullo schema di
d.lgs. recante il codice delle assicurazioni (parere n. 11603
adunanza del 14 febbraio 2005), «rappresento’ l’esigenza, recepita
dal legislatore in sede di esercizio della delega, che fosse
introdotta una fattispecie di litisconsorzio necessario, perche’ la
decisione delle controversie rientranti nell’ambito applicativo della
norma de qua doveva essere emessa nei confronti di piu’ parti. In
caso contrario, infatti, la sentenza resa tra l’assicuratore ed uno o
alcuni soltanto dei danneggiati avrebbe vanificato il principio di
parita’ tra i creditori. La necessita’ del litisconsorzio nelle
controversie di cui si tratta, dunque, nasce dal detto principio, che
comporta un rapporto di dipendenza tra le posizioni dei creditori,
gia’ idoneo a rendere non palesemente irragionevole la norma
censurata, che si colloca nel quadro dei rapporti tra impresa
assicuratrice e pluralita’ di soggetti danneggiati a causa del
medesimo sinistro. Cio’ emerge anche dalla possibilita’, prevista
nella medesima norma, che l’impresa di assicurazione effettui il
deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto
liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al
risarcimento, se il deposito e’ irrevocabile e vincolato a favore di
tutti i danneggiati».
In ordine all’asserita violazione dell’art. 3 Cost., la Corte
costituzionale ha richiamato la propria costante giurisprudenza,
secondo cui al legislatore spetta un’ampia discrezionalita’ nella
conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della
manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, nella specie non
ravvisabile per le considerazioni svolte circa la ratio che ha
ispirato la previsione del litisconsorzio necessario (ex plurimis,
sentenze n. 221 del 2008, n.237 del 2007, ordinanza n. 405 del 2007).
In secondo luogo, essa ha rilevato «che i casi di litisconsorzio
necessario, in quanto incidenti sulla liberta’ di agire in giudizio,
devono formare oggetto d’interpretazione restrittiva».
In linea con tale insegnamento, la giurisprudenza di legittimita’
ha proposto un’interpretazione idonea a circoscrivere l’ambito
applicativo della norma censurata, affermando la necessita’ del
litisconsorzio esclusivamente se l’assicurazione, di fronte alle
richieste di piu’ danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere
l’accertamento nei confronti di tutti del massimale; o se uno dei
danneggiati vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto
che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in
misura minore, chieda l’accertamento o della non sussistenza o delle
rispettive quote (Cass., ordinanza n. 1862 del 2009).
Pertanto, nella citata pronuncia, in riferimento agli artt. 3, 24
e 111 Cost., questa Corte ha dichiarato l’inammissibilita’ della
questione per avere il rimettente trascurato di sperimentare la
possibilita’ di dare al testo legislativo censurato
un’interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le
ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a
superare i dubbi di costituzionalita’ (ex plurimis, ordinanze n. 257
del 2009, n. 341, n. 268, n. 226 e n. 193 del 2008).
Da ultimo, la Corte costituzionale ha sottolineato che le
lamentate difficolta’ di individuazione dei danneggiati (specie nelle
ipotesi di incidenti catastrofici), indipendentemente dal carattere
meramente ipotetico di parte di esse, non discendono in via diretta
ed immediata dalla disposizione legislativa censurata, ma derivano
dalle situazioni di fatto che possono di volta in volta verificarsi.
Ed e’ orientamento consolidato della Corte che «gli inconvenienti di
fatto, scaturenti dall’applicazione delle norme censurate, sono
estranei al controllo di costituzionalita’ (ex plurimis, sentenza n.
86 del 2008, ordinanze n. 427 e n. 385 del 2008 e n. 376 del 2007)».
Tale principio deve trovare conferma anche in casi come quello in
esame, nel quale l’evento, che registra la presenza di piu’ persone
danneggiate nello stesso sinistro, «non costituisce una categoria
unitaria compiutamente definibile in via generale, ma si riferisce ad
un’ampia gamma di situazioni, che oscillano tra gli incidenti in cui
restano coinvolti pochi veicoli ed un ridotto numero di persone, nei
quali le difficolta’ allegate dal rimettente non sussistono e quelli
classificabili come catastrofici, in cui le difficolta’ d’individuare
tutti i danneggiati possono verificarsi (ancorche’ non
necessariamente). Peraltro, anche la fattispecie degli incidenti
catastrofici (certamente la meno frequente) non si presta ad essere
identificata con precisione, ma postula un’indagine di fatto da
compiere con specifico riferimento ai casi concreti» (sentenza n. 329
del 2009, punto 4 del Considerato in diritto).
4. – Il rimettente muove all’art. 140, comma 4, del d.lgs. n. 209
del 2005 una censura ulteriore per eccesso di delega, in quanto egli
ritiene che la nuova ipotesi di litisconsorzio necessario introdotta
dalla norma censurata non trovi aggancio in alcuno dei principi o
criteri direttivi dettati dal legislatore delegante per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni (art. 4, legge
n. 229 del 2003).
In particolare, si tratterebbe di una opzione normativa del tutto
slegata dal sistema, in quanto sconosciuta nella legislazione
anteriore (legge n. 990 del 1969) e negli orientamenti
giurisprudenziali formatisi in tema nei casi di pluralita’ di
danneggiati. Inoltre, l’istituto del litisconsorzio necessario, lungi
dal «ricomporre a sistema» la materia della responsabilita’ civile da
sinistri stradali, sarebbe foriero di «gravi profili di disarmonia e
antinomia legislativa» nonche’ di «complicazione dello stesso sistema
processuale». La previsione di tale strumento processuale,
inciderebbe, poi, del tutto al di fuori della delega, sui riti e sui
criteri di competenza con elusione delle norme processuali in
materia.
4.1. – La questione, sotto questo profilo, non e’ fondata.
4.2. – Si deve osservare che, secondo costante giurisprudenza di
questa Corte, il controllo della conformita’ della norma delegata
alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due
processi ermeneutici paralleli: l’uno relativo alla disposizione che
determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega;
l’altro relativo alla norma delegata da interpretare nel significato
compatibile con questi ultimi (tra le piu’ recenti, sentenze n. 98
del 2008; n. 340 e n. 170 del 2007).
Relativamente al primo di essi, il contenuto della delega deve
essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo
nel quale si inseriscono la legge-delega ed i relativi principi e
criteri direttivi, nonche’ delle finalita’ che la ispirano,
verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico
tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto
con gli indirizzi generali della medesima (sentenze n. 341 del 2007;
n 426 e n. 285 del 2006).
I principi posti dal legislatore delegante costituiscono, poi,
non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti
per l’interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono
essere lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile
con detti principi (sentenze n. 98 del 2008, n. 340 e n. 170 del
2007), i quali, a loro volta, vanno interpretati alla luce della
ratio della legge delega (sentenze n. 413 del 2002, n. 307 del 2002;
n. 290 del 2001).
Relativamente al secondo dei suindicati processi ermeneutici, va
confermato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la delega
legislativa non esclude ogni discrezionalita’ del legislatore
delegato, che puo’ essere piu’ o meno ampia, in relazione al grado di
specificita’ dei criteri fissati nella legge delega (ordinanze n. 213
del 2005 e n. 490 del 2000). Pertanto, per valutare se il legislatore
abbia ecceduto tali – piu’ o meno ampi – margini di discrezionalita’,
occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma
delegata sia con questa coerente (sentenza n. 199 del 2003). L’art.
76 Cost. non osta, infatti, all’emanazione di norme che rappresentino
un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte
espresse dal legislatore delegante, poiche’ deve escludersi che la
funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione
linguistica delle previsioni stabilite dal primo; dunque,
nell’attuazione della delega e’ possibile valutare le situazioni
giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte,
nella fisiologica attivita’ di riempimento che lega i due livelli
normativi (sentenze n. 199 del 2003, n. 163 del 2000, ordinanza n.
213 del 2005).
4.3. – Posti siffatti principi, occorre osservare che, in forza
dell’art. 4, legge n. 229 del 2003, il Governo era stato delegato ad
adottare «uno o piu’ decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo
i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59», come sostituito dall’art. 1 della medesima legge
delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi enunciati
nello stesso art. 4.
Tra i criteri direttivi, cui quest’ultimo (comma 1) rinvia in
modo espresso, assume rilievo quello previsto dal citato art. 20,
comma 3, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), nel testo sostituito dall’art. 1,
comma 1, della legge n. 229 del 2003. In base a tale norma,
nell’esercizio della delega il legislatore delegato si attiene (tra
gli altri) al seguente principio e criterio direttivo: «definizione
del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della
richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente».
Orbene, nell’ambito del criterio costituito dalla «definizione
del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia» rientra l’obiettivo di ricondurre a sistema la
disciplina del settore, introducendo disposizioni di carattere
sostanziale e processuale che, per quanto non formino oggetto di
espressa previsione nella normativa delegante, siano pero’ coerenti
con la ratio della delega e di essa costituiscano sviluppo.
Questa Corte ha affermato che «se l’obiettivo e’ quello della
coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non
puo’ essere solo formale. Inoltre, se l’obiettivo e’ quello di
ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la
conseguenza che i principi sono quelli gia’ posti dal legislatore,
non e’ necessario che sia espressamente enunciato nella delega il
principio gia’ presente nell’ordinamento, essendo sufficiente il
criterio del riordino di una materia delimitata» (sentenza n. 52 del
2005).
La previsione, ai sensi del censurato art. 140, comma 4,
dell’istituto del litisconsorzio necessario tra l’impresa di
assicurazione e le persone danneggiate, costituisce, per quanto
chiarito sopra, il mezzo per garantire, sul piano processuale, il
principio della parita’ tra i creditori nella distribuzione del
massimale. Tale principio concreta la ratio sottesa al citato art.
140, nonche’ al previgente art. 27 della legge n. 990 del 1969. Del
resto, il concetto del litisconsorzio necessario non era sconosciuto
a detta legge, in quanto l’art. 23 di essa stabiliva che «Nel
giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’art. 18, comma
primo, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del
danno».
Pertanto l’istituto contemplato dalla norma in questione completa
sul versante processuale una regolamentazione sostanziale avente una
ratio coerente con quello strumento e rappresenta, entro i limiti del
criterio del riordino delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni, l’innovazione necessaria per garantire l’uniformita’
giuridica e sistematica della medesima normativa.
Da quanto esposto consegue che, salvi i principi e i criteri
direttivi di merito specifici per ciascuna materia delegata,
l’intervento del legislatore delegato risulta conforme al criterio
direttivo suddetto, nel quadro degli orientamenti della
giurisprudenza prima richiamati.
Se, dunque, la previsione del menzionato strumento risulta
conforme ai principi e criteri direttivi di cui sopra, le ulteriori
doglianze mosse dal rimettente in ordine a talune «incongruenze
sistematiche» e «complicanze del sistema processuale» esulano dal
supposto vizio di eccesso di delega, rappresentando solo delle
possibili conseguenze processuali della concreta applicazione
dell’istituto, da superare per via ermeneutica.
Ulteriore argomento posto dal rimettente a fondamento della
censura, in riferimento all’art. 76 Cost., e’ costituito dalla
assunta incidenza della disposizione normativa in esame sui riti (in
quanto, nel caso di piu’ domande risarcitorie trattate con riti
diversi, verrebbe mutata, a seguito del litisconsorzio necessario, la
disciplina processuale dell’azione di uno dei danneggiati, attratta
ad uno dei due riti) nonche’ sui criteri di competenza (poiche’ una
tale disciplina consentirebbe di eludere le norme processuali sulla
competenza), senza che cio’ sia previsto dai criteri direttivi della
legge delega.
Tuttavia, il litisconsorzio necessario non pone un problema di
incidenza sui riti o sui criteri di competenza, dovendo la decisione
essere pronunciata per legge nei confronti di piu’ parti. Infatti, in
detta ipotesi, originata da una inscindibilita’ del rapporto
giuridico dedotto in giudizio o da una dipendenza di diverse
posizioni giuridiche (nel caso di specie, dal rapporto tra le
posizioni dei danneggiati, in ossequio al principio di parita’ dei
creditori), la pronuncia e’ unica nei confronti di tutte le parti e
la competenza e’ governata dai criteri ordinari, avuto riguardo alle
ragioni che determinano la necessita’ del litisconsorzio.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l’ordinanza indicata
in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dello stesso articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento all’articolo 76
della Costituzione, dal Tribunale di Catania con la medesima
ordinanza.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Criscuolo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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