Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 14-03-2011, n. 10222

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 19-20.10.2010 il GIP di Forlì, in esito alla camera di consiglio di discussione dell’opposizione della persona offesa ha rigettato la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero nel procedimento a carico di C.M., disponendo la formulazione dell’imputazione per i reati di cui agli artt. 570 e 594 c.p..

2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, denunciando l’abnormità del provvedimento limitatamente al rigetto relativo al reato di cui all’art. 594 c.p., evidenziando come l’archiviazione era stata richiesta solo per il delitto ex art. 570 c.p., mentre per il reato di ingiurie si era proceduto in precedenza alla separazione ed all’autonomo esercizio dell’azione penale.

3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie non può parlarsi di esercizio irregolare di un potere proprio, posto che il GIP risulta aver provveduto non a seguito di una rivalutazione dei fatti, e tantomeno per un fatto comunque offerto alla sua valutazione anche solo quanto alla qualificazione giuridica, ma in relazione ad una vicenda – la condotta ritenuta configurare il delitto di ingiuria – che non era alla sua cognizione, posto che il precedente provvedimento di separazione aveva determinato il sorgere di altro e diverso procedimento penale.

Non ha pertanto male esercitato un potere attribuitogli nella fattispecie ma ha esercitato un potere che non gli era attribuito, il che legittima il ricorso per cassazione.

In definitiva, il GIP ha provveduto su quanto non era più oggetto del procedimento per il quale, e solo, era stato investito (essendo irrilevante che si sia o meno trattato di un mero errore materiale).

Sussiste l’interesse del pubblico ministero alla rimozione dell’ordine relativo all’imputazione sub 594 c.p., che altrimenti per sè imporrebbe comunque la duplicazione di pendenze avanti il medesimo ufficio giudiziario e ad opera dello stesso Ufficio di procura.

L’ordinanza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione per il reato di cui all’art. 594 c.p..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione per il reato di cui all’art. 594 c.p., che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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