Corte Costituzionale sentenza N. 199 SENTENZA 07 – 10 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 4, e
degli artt. 4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, della legge
della Regione Calabria 23 aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio
delle attivita’ di pescaturismo e ittiturismo), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-10
luglio 2009, depositato in cancelleria il 14 luglio 2009 ed iscritto
al n. 48 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
Udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2010 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
Uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Graziano Pungi’
per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 7-10 luglio 2009 e depositato il
14 luglio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e
s), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 3, comma 4, e degli artt. 4, 6, comma 1,
lettera c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria 30
(recte: 23) aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio delle attivita’
di pescaturismo e ittiturismo).
In particolare, l’Avvocatura ritiene che l’art. 3, comma 4,
nell’estendere la «disciplina di semplificazione dei procedimenti
autorizzativi per l’esercizio» delle attivita’ di pescaturismo e di
ittiturismo alle imprese di acquacoltura, «senza prevedere norme di
salvaguardia in materia di valutazione di impatto ambientale»,
introdurrebbe una deroga non prevista dalla normativa statale a
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, determinando in questo modo
una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione.
Sul punto il ricorrente precisa che, sebbene la legge regionale
non contempli una definizione di acquacoltura, ad essa «e’ certamente
riconducibile l’attivita’ di piscicoltura per la quale» il combinato
disposto dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 1, lettera e),
dell’allegato IV al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) prevede «procedure di impatto ambientale
limitatamente ai progetti che abbiano una superficie complessiva
eccedente i 5 ettari».
Ad avviso della difesa dello Stato, anche gli artt. 4, 6, comma
1, lettera c), e 8, comma 5, dell’indicata legge della Regione
Calabria, nella parte in cui «subordinano l’esercizio delle attivita’
di pescaturismo e di ittiturismo alla iscrizione in appositi elenchi
regionali», previa «presenza di un attestato di frequenza con esito
positivo di corsi formativi organizzati dalla Regione», violerebbero
l’art. 117, terzo comma, della Costituzione che attribuisce alla
competenza legislativa concorrente Stato-Regioni la materia
«professioni».
Osserva, infatti, il ricorrente che, sebbene le Regioni abbiano
competenza legislativa residuale in materia di «turismo», il settore
delle professioni turistiche ricade nella materia «professioni» e,
pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza costituzionale,
spetta allo Stato l’individuazione dei titoli necessari per
l’esercizio di una determinata attivita’ professionale turistica,
nonche’ l’istituzione dei relativi albi ed elenchi.
Infine, le disposizioni regionali da ultimo indicate, sempre a
giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, violerebbero
l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiche’,
introducendo limitazioni «al libero svolgimento dell’attivita’ di
pescaturismo e di ittiturismo, si risolvono […] in una lesione del
principio della libera prestazione dei servizi, nonche’ della libera
concorrenza».
2. – Con atto depositato in data 3 agosto 2009 si e’ costituita
in giudizio la Regione Calabria concludendo per la declaratoria di
inammissibilita’ e di infondatezza delle questioni.
Con riferimento alla censura riguardante l’art. 3, comma 4, della
legge regionale n. 15 del 2009, la resistente ritiene che il
ricorrente sia incorso in un’erronea interpretazione della
disposizione impugnata; il legislatore regionale si sarebbe, infatti,
limitato ad «estendere alle imprese di acquacoltura la possibilita’
di svolgere le attivita’ di pescaturismo e ittiturismo», senza
tuttavia far venire meno gli obblighi previsti dalla legislazione
statale riguardo all’acquacoltura, ivi compresa la previa
acquisizione della VIA (valutazione di impatto ambientale).
Anche la seconda censura, relativa all’art. 4 ed agli artt. 6,
comma 1, lettera c), e 8, comma 5, ad avviso della difesa regionale,
sarebbe frutto di una «non corretta percezione del dato normativo».
Secondo la Regione il ricorrente avrebbe erroneamente considerato le
suddette disposizioni regionali come norme dirette a disciplinare le
professioni turistiche. In realta’, premesso che ai sensi dell’art.
12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo)
l’attivita’ di agriturismo e’ assimilata a quella di pescaturismo, la
legge regionale impugnata si sarebbe limitata a dare attuazione alle
disposizioni previste dalla citata legge statale in materia di
agriturismo.
In particolare, la difesa regionale precisa che il certificato di
abilitazione all’esercizio dell’attivita’ di ittiturismo, di cui
all’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2009,
coinciderebbe con il certificato di abilitazione all’esercizio
dell’attivita’ di agriturismo di cui all’art. 7, comma 1, della
citata legge statale n. 96 del 2006 che, tra l’altro, attribuirebbe
alle Regioni il compito di disciplinarne le modalita’ di rilascio.
Allo stesso modo i corsi di formazione organizzati dalla Regione,
ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 15 del
2009, e finalizzati al rilascio del succitato certificato di
abilitazione, coinciderebbero con i corsi di preparazione di cui
all’art. 7, comma 1, della menzionata legge statale n. 96 del 2006.
Pertanto, conclude la resistente, le norme regionali impugnate
non avrebbero ad oggetto, come erroneamente ritenuto dal ricorrente,
la disciplina di figure professionali nel settore turistico, bensi’
di attivita’ economiche di tipo imprenditoriale.
Infine, quanto alla terza censura prospettata dal ricorrente e
riferita all’asserito contrasto delle norme regionali da ultimo
indicate con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, la Regione resistente ne deduce l’inammissibilita’ per
genericita’.
3. – Con atto depositato il 23 marzo 2010, tenuto conto della
delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2010, l’Avvocatura
generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
quanto la Regione Calabria, con la legge regionale 28 dicembre 2009,
n. 56 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 aprile 2009,
n. 15 «Norme per l’esercizio di pescaturismo e ittiturismo»), ha in
parte modificato e in parte abrogato le disposizioni impugnate.
4. – In prossimita’ dell’udienza, la Regione resistente ha
depositato un atto con il quale ha chiesto la declaratoria di
cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, dubita della
legittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 4, e degli artt. 4, 6,
comma 1, lettera c), e 8, comma 5, della legge della Regione Calabria
30 (recte: 23) aprile 2009, n. 15 (Norme per l’esercizio delle
attivita’ di pescaturismo e ittiturismo).
L’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2009 e’
impugnato per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, nella parte in cui non prevede la valutazione
d’impatto ambientale (VIA) per le imprese di acquacoltura. Ad avviso
del ricorrente, infatti, l’attivita’ di acquacoltura, essendo
riconducibile a quella di piscicoltura, sarebbe sottoposta alla
procedura di impatto ambientale ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 7, comma 4, e 1, lettera e), dell’Allegato IV al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale).
Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, gli artt.
4, 6, comma 1, lettera c), e 8, comma 5, della medesima legge
regionale, nella parte in cui stabiliscono, da un lato, che
l’esercizio delle attivita’ di pescaturismo e di ittiturismo sia
subordinato alla iscrizione in appositi elenchi regionali; e
dall’altro, che detta iscrizione sia possibile previo rilascio di un
attestato di frequenza con esito positivo di corsi formativi
organizzati dalla Regione. Le citate disposizioni contrasterebbero
con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, secondo
costante giurisprudenza costituzionale, spetta allo Stato
l’individuazione dei titoli per lo svolgimento delle attivita’
professionali, nonche’ l’istituzione dei relativi albi.
Le norme regionali da ultimo indicate, prevedendo limitazioni
all’esercizio delle attivita’ di pescaturismo e di ittiturismo,
risulterebbero, ad avviso del ricorrente, anche in contrasto con i
principi della libera prestazione dei servizi e della libera
concorrenza.
2. – Successivamente alla proposizione del ricorso col quale sono
state sollevate le presenti questioni di legittimita’ costituzionale,
la Regione Calabria, con legge regionale 28 dicembre 2009, n. 56
(Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 aprile 2009, n. 15
«Norme per l’esercizio di pescaturismo e ittiturismo»), ha in parte
modificato e in parte abrogato le disposizioni impugnate.
3. – A seguito del citato jus superveniens, con atto depositato
il 23 marzo 2010 e conforme alla deliberazione governativa del 12
marzo 2010 l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al
ricorso, in quanto l’intervenuto mutamento normativo ha fatto venire
meno le ragioni della proposizione dello stesso.
4. – Alla predetta rinuncia non e’, tuttavia, seguita una formale
accettazione da parte della Regione Calabria.
Quest’ultima, con atto depositato in data 1° aprile 2010, ha
chiesto infatti una declaratoria di cessazione della materia del
contendere.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia non
regolarmente accettata, pur non determinando l’estinzione del
processo, puo’ fondare, unitamente ad altri elementi, una
dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza
di interesse del ricorrente (da ultimo, ex plurimis, ordinanze nn.
126 e 117 del 2010).
Nel caso in esame, tenuto conto che le norme censurate non hanno
avuto medio tempore attuazione – come affermato nell’atto depositato
dalla resistente in prossimita’ dell’udienza – e che il succitato
intervento normativo puo’ ritenersi satisfattivo delle pretesa
avanzata col ricorso, anche alla luce del contenuto dell’atto di
rinuncia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Saulle Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 giugno 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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