Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-05-2011, n. 11067 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza non definitiva del 28.7.1998, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi R.M. R. e S.A.A. a cui carico ha posto il contributo per il solo mantenimento del figlio minore. Nelle more del procedimento, proseguito in ordine alle condizioni della separazione ed ancora in fase istruttoria, il Tribunale di Gela, con sentenza 28.12.2001, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando il contributo di mantenimento per il solo figlio a carico del padre.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza 3.8.2005, ha respinto la domanda della R. d’attribuzione a suo favore dell’assegno di mantenimento e quest’ultima ha impugnato il provvedimento innanzi alla Corte d’appello di Catania che ha dichiarato lo S. tenuto a versare alla R. l’assegno mensile di Euro 154,94 stabilito dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c. dal 14.2.92 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

La R. si è quindi rivolta al Tribunale di Gela per chiedere che ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 provvedesse a porre a carico dello S. assegno alimentare dal 28.7.98, data della sentenza non definitiva di separazione, o dal 1 gennaio 2003, data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ed il Tribunale ha disposto che l’assegno, nella misura già stabilita, fosse versato dal 10.11.2006.

Entrambe le parti hanno proposto reclami alla Corte d’appello di Caltanissetta che, con ordinanza depositata il 20 luglio 2007, li ha respinti.

Avverso questo provvedimento R.M.R. ricorre per cassazione con due motivi.

L’intimato, costituitosi con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale non resistito dalla ricorrente principale ed ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Il collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

La ricorrente denuncia con entrambi i motivi vizio di motivazione: 1^ in ordine all’esiguità dell’assegno di mantenimento; 2^ in ordine alla sua decorrenza.

Nessuno dei motivi (e peraltro il secondo non è affatto argomentato) illustra la sintesi conclusiva illustrativa del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, secondo quanto prescrive il disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

La ricontrata omissione determina l’inammissibilità del ricorso.

Analoga sorte merita il ricorso incidentale la cui censura, all’esito della sua illustrazione, non si è tradotta nel quesito di diritto che, secondo quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., deve tendere all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dicta" giurisprudenziali sulla questione addotta che, sollecitando la funzione nomofilattica di questa Corte, individui la regula juris applicabile al caso concreto. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa per l’intero le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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