Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1526 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale. dell’EmiliaRomagna, Bologna, in accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati Signani Domenico e altri – già in servizio alle dipendenze dell’Ente Ferrovie dello Stato, nei cui rapporti è succeduta R.F. s.p.a., cessati dall’ impiego in date diverse, tutte anteriori al 30 novembre 1984 – riconosceva il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella base di computo anche della quota di indennità integrativa speciale (i.i.s.), ai sensi della l. 29 gennaio 1994, n. 87, con condanna dell’ente al pagamento delle somme spettanti al titolo predetto, e con condanna al pagamento di interessi e rivalutazione con decorrenza dal 1° gennaio 1996, atteso che entro tale termine doveva per legge disporsi la riliquidazione.

Tanto, in base alla considerazione che i ricorrenti avevano posto in essere atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione del diritto a percepire l’indennità di fine rapporto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello R.F. s.p.a. e, a confutazione delle conclusioni, del primo giudice ha, in particolare, dedotto:

– in via principale, che in corretta interpretazione della l. 29 gennaio 1994, n. 87 il beneficio economico con essa introdotto andrebbe limitato, quanto ai rapporti pregressi, ai soli dipendenti che avevano promosso un giudizio ancora pendente alla data del 1° dicembre 1994 e non esteso a coloro che hanno posto in essere solo atti stragiudiziali di interruzione della prescrizione;

– in via subordinata, che l’art. 2, comma 4, l. n. 87 del 1994 andrebbe interpretato nel senso di precludere il riconoscimento degli accessori sul credito retributivo a qualsiasi titolo dovuti, con l’impossibilità di distinguere "fra accessori pregressi e accessori relativi ai periodi successivi alle scadenze previste per il pagamento dall’art. 3, comma 3, della legge citata.

2.1. Gli appellati si sono costituiti in giudizio e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

3. L’appello è da respingere.

3.1. In coerenza con l’orientamento prevalente e più recente espresso dalla Sezione, che il Collegio fa proprio, non va condivisa la tesi dell’Istituto appellante volta a limitare il beneficio della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche sulla base di una quota dell’indennità integrativa, introdotto dalla l. n. 87 del 1994, ai soli dipendenti che, ancorché cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984, avevano tuttavia proposto ricorso in sede giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legga predetta.

Stabilisce l’art. 3 della menzionata l. n. 87 del 1994 che il trattamento in questione "viene applicato anche ai dipendenti… per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’ indennità di buonuscita o analogo trattamento".

Sul punto è consolidato l’orientamento della Sezione che – muovendo dalla lettera della norma che non restringe affatto la cerchia dei beneficiari ai soli soggetti che abbiano proposto ricorso a tutela della pretesa economica – ha ricondotto nell’area precettiva della stessa tutte le situazioni in cui il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita su base di calcolo, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale sia ancora vitale e, quindi, azionabile in giudizio, perché non colpito da prescrizione o condizionato da altre situazioni che ne possano paralizzare la concreta tutela.

Per quello che qui rileva, la nozione di rapporto non esaurito non va, quindi, limitata ai soli casi in cui l’impiegato cessato dal servizio abbia proposto, prima della consumazione del termine di prescrizione, tutela in sede giurisdizionale per il riconoscimento del diritto in questione con ricorso pendente alla data di entrata in vigore della l. n. 87 del 1994, ma comprende anche le ipotesi in cui non sia stata prestata acquiescenza all’atto di liquidazione dell’indennità di buonuscita e l’interessato, con apposite istanze, abbia chiesto l’applicazione della più estesa base di calcolo, invocando l’effetto interruttivo del corso della prescrizione, che ha durata quinquennale ai sensi dell’art. 2948, n. 5), Cod. civ. (cfr. Cons. Stato, VI, 8 giugno 2009 n. 3481; 13 febbraio 2009 nn. 773 e 774; 22 aprile 2008 n. 1829; 19 marzo 2008 n. 1190; 19 ottobre 2006 n. 6260; 31 maggio 2005 n. 2849; 21 ottobre 2005 n. 5948; 7 agosto 2002 n. 4138; 14 febbraio 2000 n. 769).

3.2. L’appello è da respingere anche in relazione alla domanda subordinata.

Sul punto basti richiamare l’orientamento della Sezione (Cons. Stato, VI, 8 giugno 2009 n. 3481; 22 aprile 2008 n. 1829; 19 marzo 2008 n. 1190), secondo cui la previsione dell’art. 2, comma 4, l. n. 87 del 1994, a tenore del quale "le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria", concerne soltanto gli interessi e la rivalutazione eventualmente prodottisi, sulla quota riliquidata, antecedentemente alla l. n. 87 del 1994 e alle date ivi indicate per lo scaglionamento delle corresponsioni, e non incide invece sull’ipotesi del "ritardo" nel pagamento del dovuto, ritardo al quale devono essere applicati i principi individuati in materia dal Consiglio di Stato, secondo cui il tardivo pagamento dei crediti previdenziali produce interessi, con rivalutazione, secondo i criteri di legge"

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in duemila euro.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Spese a carico dell’appellante nella misura di euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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