Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 14-03-2011, n. 10146

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Rogliano non doversi procedere nei confronti di M.A.M., imputata del reato aggravato di percosse, ai sensi dell’art. 581 c.p., e art. 61 c.p., n. 11, in danno del figlio minore perchè lo stesso era estinto per intervenuta remissione di querela.

Rilevava il giudicante che, all’udienza del 5.3.2009, N. S., genitore esercente la potestà sullo stesso minore, aveva dichiarato di voler rimettere la querela a suo tempo proposta;

e che, notificato lo stesso verbale all’imputata assente, con l’espresso avvertimento che, in caso di persistente assenza, il suo comportamento sarebbe stato inteso come tacita remissione di querela, la stessa non si era presentata.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnativa il PG ricorrente deduce violazione dell’art. 155 c.p., in relazione all’art. 340 c.p., comma 2, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) contestando l’interpretazione del giudice di pace, sul rilievo che la mera assenza dell’imputata non potesse essere intesa come tacita accettazione della remissione di querela.

2. – Il tema di diritto sul quale questo Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda l’idoneità della mancata comparizione dell’imputato possa integrare tacita accettazione della rimessione di querela, espressa dall’avente diritto.

In proposito, è agevole rilevare che la circostanza anzidetta, giustificativa della declaratoria di contumacia, proprio in quanto dato in sè neutro ed anzi legittimo esercizio di mera facoltà processuale, non può assumere alcuna significazione univoca, tale da giustificare, per facta concludentia, l’attribuzione di significato in chiave di volontà negoziale volta ad accettare l’intervenuta remissione di querela. Nondimeno, considerato che la remissione stessa non richiede, nel dettato normativo, una formale accettazione, essendo sufficiente che non consti un rifiuto espresso o tacito da parte del querelato, ai sensi dell’art. 155 c.p. perchè maturi l’estinzione del reato per effetto dell’adesione dell’imputato e che ad elemento di per sè neutro, quale l’assenza dell’imputato, non può riconnettersi alcuna valenza significativa, occorre un quid pluris affinchè la circostanza dell’assenza possa assumere siffatta significazione. Tale può essere la ragionevole certezza che l’imputato sia a conoscenza dell’intervenuta remissione, acquisibile in qualsiasi modo, anche mediante formale comunicazione dell’intervenuta remissione, con notifica del verbale di udienza (eri., in tal senso, Cass. Sez. 5,31.3.2010, n. 19568, rv. 247501).

3. – Nel caso di specie, dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che all’imputata era stata ritualmente notificato il verbale d’udienza contenente l’espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione all’udienza successiva, il suo comportamento sarebbe stato inteso come tacita remissione (rectius accettazione di remissione) di querela. Tanto bastava, per attribuire alla persistente assenza il significato dell’accettazione, donde il perfezionamento dell’effetto estintivo e la conseguente declaratoria di non doversi procedere con la formula corrispondente. Per quanto precede, il ricorso del PG deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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