Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I ricorrenti:
S.L., V.A., venivano sottoposti a giudizio penale dinanzi al Tribunale di Taranto, perchè imputati, in concorso tra loro:
a)-del reato di tentata estorsione in danno dell’imprenditore edile P.F., cui facevano pervenire larvate minacce con richiesta di denaro, in cambio di un servizio di protezione del cantiere, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il P. a consegnare la somma di Euro 500 non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà;
b)-il solo S., anche per il reato L. n. 1423 del 1956, ex art. 9 per violazione degli obblighi imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
Fatti commessi in (OMISSIS), con la recidiva per entrambi;
al termine del giudizio, condotto con il rito dibattimentale, veniva emessa la sentenza del 22.01.2009, con la quale il Tribunale dichiarava gli imputati responsabili dei reati loro ascritti e li condannava alla pena indicata in sentenza;
La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 07.01.2010, confermava la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, con distinti ricorsi aventi motivi sostanzialmente coincidenti, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).
1)-come primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo acquisito la trascrizione della conversazione registrata dalla parte offesa P.F. durante l’incontro con gli imputati, avvenuto in data (OMISSIS);
-a parere dei ricorrenti tale trascrizione era stata acquisita in violazione dell’art. 238 c.p.p., comma 3, sia perchè effettuata dai carabinieri e non con perizia di ufficio e sia perchè la sua acquisizione era stata disposta con la motivazione che una nuova trascrizione non era possibile perchè la cassetta di registrazione era andata smarrita;
-i ricorrenti censurano tale motivazione in quanto adottata solamente sulla scorta della dichiarazione del cancelliere senza avere disposto adeguate indagini e ricerche, sicchè non vi era prova dell’effettiva irripetibilità dell’atto;
-inoltre l’art. 238 c.p.p., comma 3 risultava violato perchè la norma prevede l’acquisizione di atti irripetibili relativi ad altri procedimenti, mentre la trascrizione in questione era stata formata nell’ambito del presente processo;
2)-la sentenza era da censurare per avere acquisito le dichiarazioni del maresciallo Pe.Ca., in violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 4 che fa divieto agli ufficiali di P.G. di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, nella specie:
sulle dichiarazioni della parte offesa P. in occasione delle denunce presentate;
3)-inoltre, la decisione era affetta illogicità della motivazione:
-perchè aveva utilizzato le dichiarazioni dei testi P. e B., ritenuti falsi e reticenti in altra parte della stessa motivazione;
-perchè aveva ritenuto il reato di tentata estorsione, pur in assenza dell’elemento oggettivo della minaccia;
-perchè aveva illogicamente escluso l’ipotesi della desistenza volontaria, nonostante che gli imputati non si fossero presentati all’appuntamento concordato per la consegna del denaro;
4)-infine, la sentenza era da censurare per omessa motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il primo motivo risulta totalmente infondato in quanto sostiene una tesi non accolta dalla giurisprudenza.
Invero la Giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio, pienamente condiviso da questo Collegio, secondo il quale l’art. 238 c.p.p., comma 3 (nel testo sostituito dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 3 conv. dalla L. 7 agosto 1992, n. 356), autorizza "comunque" l’acquisizione della documentazione di atti che, anche per cause sopravvenute, non sono ripetibili, in forza del combinato disposto degli art. 511-bis c.p.p., (inserito dallo stesso decreto-legge) e art. 511 c.p.p., comma 2. (Cassazione penale, sez. 6, 18/02/1994).
Dal principio ora esposto emerge chiaramente che, nel caso di irripetibilità, l’acquisizione è "comunque" ammessa, indipendentemente dalla provenienza dell’atto, essendo infondata la tesi esposta nel ricorso con riferimento all’art. 238 c.p.p., commi 1, 2 e 2 bis.
La decisione impugnata ha fatto buon governo di tali principi, avendo osservato che lo smarrimento della cassetta audio, contenente la registrazione, rendeva impossibile l’effettuazione della trascrizione del suo contenuto a mezzo di perizia, sicchè, del tutto legittimamente ha disposto l’acquisizione, ex art. 234 c.p.p., e art. 238 c.p.p., comma 3 della trascrizione effettuata dalla PG. Ugualmente infondata risulta la censura della motivazione per avere ritenuto l’effettivo smarrimento anche senza specifiche indagini, atteso che si tratta di una valutazione in fatto, rimessa alla competenza del giudice di merito che, nella specie, risulta congrua per avere fatto riferimento alle certificazioni di cancelleria, certamente adeguate alla bisogna.
Deve ritenersi totalmente infondata, per irrilevanza, la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni del maresciallo Pe. atteso, per un verso, che la motivazione della Corte territoriale non ha affatto utilizzato nè menzionato in alcun modo tali dichiarazioni e, per altro verso, che gli stessi ricorrenti, non indicano in quale modo le medesime dichiarazioni, in ipotesi inutilizzabili, abbiano influito nella formazione della decisione impugnata.
Anche i restanti motivi sollevati dai ricorrenti appaiono totalmente infondati, atteso che i ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi , che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito; risultando priva di illogicità evidente la motivazione riguardo agli elementi raccolti a carico degli imputati, fondati sulle risultanze di causa ed, in particolare, sul contenuto della predetta cassetta audio registrata.
Va ricordato che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; Cassazione penale sez. 4 29 gennaio 2007, n. 12255.
Alla luce di tali principi risultano infondate anche le ulteriori censure:
a)-quanto alla mancata dimostrazione dell’elemento oggettivo della minaccia, atteso che la Corte territoriale ha sottolineato in sentenza che le pur larvate minacce degli imputati allarmarono talmente il P. da indurlo a "rivolgersi immediatamente ai carabinieri" e:
b)-quanto alla desistenza, che tale ipotesi non ricorreva essendo evidente che gli imputati non si erano presentati all’appuntamento per la consegna del denaro, non per avvenuta desistenza ma "per il timore di essere arrestati"; contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso tale conclusione non è priva di motivazione, atteso che la Corte territoriale ha sottolineato che il S. aveva manifestato il timore di un intervento delle forze dell’ordine, avendo ipotizzato "la possibilità che il P. avesse fatto posizionare delle telecamere per incastrali".
Si tratta di una decisione del tutto conforme alla Giurisprudenza di questa Corte che:
-quanto alla minaccia in tema di estorsione ha affermato che sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purchè comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. Cassazione penale, sez. 2 13 novembre 2001. n. 5426.
-quanto alla desistenza che, pur se non è necessario che si identifichi con la spontaneità, la desistenza deve essere deliberata in una situazione di libertà interiore indipendente da fattori esterni che influiscano sulla volontà dell’agente menomandone la libera determinazione (Cassazione penale, sez. 1, 08/04/1997, n. 5037).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente escluso la desistenza avendo individuato il fattore esterno (timore di essere arrestati) che ha influito sulla volontà degli imputati con una motivazione adeguata in termini di diritto e congrua sul piano della valutazione degli elementi del merito;
le censure mosse al riguardo investono, come già osservato, la valutazione del fato che, invece, è assistita da adeguata e congrua motivazione.
Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; la Corte di appello ha motivato nel senso favorevole agli imputati, accogliendo le richieste e riducendo la pena, in considerazione "delle circostanze del fatto e della personalità degli imputati", sicchè risulta sufficiente, ai fini della motivazione, l’indicazione degli elementi ritenuti rilevanti e decisivi ai fini del trattamento sanzionatorio e della concessione o diniego di circostanze attenuanti, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.
(Cassazione penale. sez. 4 04 luglio 2006. n. 32290).
Segue il rigetto del ricorso.
Ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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