Corte Costituzionale ordinanza N. 164 28 aprile 2010 – 06 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 19 del 12-5-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma
6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia – Testo A) aggiunto dall’art. 21, comma
4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato
dall’art. 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2007), promosso dalla Commissione tributaria
provinciale di Milano nel procedimento vertente tra la ESM Impianti
s.r.l. ed altri ed il T.A.R. per la Lombardia con ordinanza del 3
giugno 2008 iscritta al n. 266 del registro ordinanze 2009 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie
speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 3 giugno 2008, la Commissione
tributaria provinciale di Milano ha sollevato, con riferimento agli
artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia – testo A), come
modificato dall’art. 1, comma 1307, della legge 7 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
che, riferisce la Commissione tributaria rimettente, la societa’
E.S.M. Impianti S.r.l. aveva presentato domanda di partecipazione ad
una gara di appalto indetta dal Comune di Milano per l’aggiudicazione
di alcuni lavori ed era stata esclusa sul rilievo dell’avvenuta
partecipazione alla stessa in collegamento con altra impresa, con
conseguente perdita della cauzione provvisoria prestata per la
partecipazione alla gara ed iscrizione del provvedimento di’
esclusione nel casellario informatico tenuto dall’Autorita’ per la
vigilanza sui contratti pubblici;
che, dunque, la societa’ esclusa aveva proposto ricorso al T.a.r.
Lombardia, contestando tale provvedimento anche al fine di recuperare
la cauzione e di vedersi cancellata l’iscrizione del provvedimento di
esclusione dal casellario;
che, in relazione a tale procedimento, il Segretario generale
dello stesso T.a.r. – Ufficio incaricato delle attivita’ connesse
alla riscossione del contributo unificato per i ricorsi presentati
avanti il medesimo Tribunale – aveva emesso l’avviso di pagamento e
contestuale irrogazione di sanzioni, nel quale veniva richiesto alla
societa’ ricorrente il pagamento del contributo unificato dovuto,
nella misura di euro 2.000,00 – ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis,
del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 1307,
della legge n. 296 del 2006;
che, avverso tale provvedimento, la E.S.M. Impianti aveva
proposto ricorso alla Commissione tributaria rimettente, assumendo
l’illegittimita’ del contributo unificato – come stabilito, per i
ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia di affidamento
di lavori, forniture e servizi pubblici nonche’ avverso atti delle
Autorita’ amministrative indipendenti, nella misura fissa di euro
2.000,00 (a prescindere dall’effettivo valore della controversia) –
per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 111, 113 e 117 della
Costituzione, chiedendo, nel merito, l’annullamento dell’atto
impugnato, previa sospensione del giudizio in corso e rimessione
degli atti a questa Corte;
che, in punto di rilevanza, la Commissione afferma che l’atto
impugnato, in quanto manifestazione di una compiuta e ben definita
pretesa di natura tributaria e di contenuto comunque concretamente ed
immediatamente impositivo, rientrerebbe nella sfera di attribuzioni
della giurisdizione tributaria, delineata nell’art. 2, del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), anche se nominativamente non compreso
nell’elencazione di cui all’art. 19 del medesimo decreto; e che, per
quanto attiene alla legittimazione passiva, appare corretta
l’instaurazione del giudizio de quo nei riguardi del T.a.r.
Lombardia-Milano, trattandosi dell’Ufficio che ha emanato l’atto
impugnato (art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992);
che, nel merito, secondo la Commissione tributaria la norma
denunciata, nella vigente formulazione, si porrebbe in contrasto, in
primo luogo, con l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dato che
la violazione del divieto di introdurre nuovi tributi con la legge di
approvazione del bilancio, prevista nella citata disposizione
costituzionale, sarebbe configurabile non solo nel caso in cui siano
introdotti veri e propri «nuovi» tributi, ma anche nel caso in cui
sia stabilito un inasprimento della prestazione impositiva, come nel
caso della legge censurata;
che, secondo la Commissione tributaria, sarebbero lesi
altresi’ il principio di uguaglianza e di non irrazionale
discriminazione fissato dall’art. 3 della Costituzione, e il
principio di buon andamento della p.a. fissato dall’art. 97 della
Costituzione;
che, invero, secondo il rimettente, l’innalzamento della
misura del contributo unificato a Euro 2.000,00 sarebbe stato
previsto dalla legge finanziaria per l’anno 2007 soltanto per i
ricorsi proposti innanzi ai T.A.R. ed al Consiglio di Stato (in sede
di impugnazione delle decisioni di primo grado) concernenti le
controversie in materia di affidamento di lavori, forniture e
servizi, nonche’ i provvedimenti emessi da Autorita’ amministrative
indipendenti;
che, a parere del rimettente, non sarebbe dato rinvenire,
nella normativa di riferimento, alcuna ragionevole giustificazione di
un siffatto piu’ gravoso trattamento tributario nelle materie in
questione rispetto a quello (euro 1.000,00) stabilito per la
generalita’ dei ricorsi previsti dall’art. 23-bis, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi
regionali), richiamato nell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115
del 2006: specie ove si tenga conto che tra le controversie in
materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, rientrerebbero
anche vertenze di modesto contenuto economico;
che, d’altro canto, la previsione di un tal maggiore
contributo unificato neppure potrebbe ritenersi giustificata sotto il
profilo della peculiare celerita’ della disciplina processuale, in
realta’ prevista dall’art. 23-bis, comma 1, della legge n. 1034 del
1971 per tutta una serie di materie, fra le quali anche quelle ora in
considerazione;
che e’ intervenuto nel giudizio incidentale di
costituzionalita’ il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente
infondata;
che, con riferimento al preteso contrasto con l’art. 81,
terzo comma, Cost., il Presidente del Consiglio fa rilevare che il
parametro costituzionale invocato appare del tutto inconferente, dato
che la disposizione in esame (art. 1, comma 307, della legge 296 del
2006) non sarebbe contenuta in una legge di approvazione del bilancio
dello Stato, ma sarebbe stata introdotta da una norma di legge
finanziaria (legge 27 dicembre 2006 n. 296, per l’anno 2007), la
quale, ai sensi dell’art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468
(Riforme di alcune norme in tema di contabilita’ generale dello Stato
in materia di bilancio), ben puo’ contenere disposizioni di natura
fiscale, e, quindi, anche modificative del regime impositivo connesso
all’attivazione dei rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento;
che, quanto al profilo concernente il presunto contrasto con
gli artt. 3 e 97 Cost., l’Avvocatura osserva che anche il richiamo
all’art. 97 Cost. sarebbe assolutamente inconferente, in primo luogo
perche’ il parametro viene apoditticamente enunciato (viene
lamentata, in concreto, esclusivamente una disparita’ di trattamento
tra situazioni uguali) e, comunque, perche’ tale norma costituzionale
detta principi in tema di attivita’ procedimentale e, quindi, di
diritto sostanziale della pubblica amministrazione del tutto estraneo
alla disciplina in esame;
che, quanto alla questione riguardante la presunta violazione
dell’art. 3 Cost, il legislatore, nel censurato art. 13 comma 6-bis,
opera numerosi differenziazioni, in ragione sicuramente delle
peculiarita’ delle singole tipologie di processo amministrativo,
conosciute dall’ordinamento, con riguardo sia alle materie
rispettivamente trattate, sia agli interessi – pubblici e privati –
in gioco, sia, in almeno due casi, alle posizioni soggettive
coinvolte in giudizio e, dunque, non avrebbe inteso introdurre un
criterio automatico ed indifferenziato di determinazione del
contributo, ma, abbandonando un sistema che si era rivelato
inadeguato, ne avrebbe previsto uno, alternativo, che, oltre che
facilitare l’applicazione del tributo, meglio terrebbe conto delle
peculiarita’ delle procedure azionabili dinanzi al giudice
amministrativo;
che, d’altra parte, secondo l’Avvocatura, la legittimita’
della scelta operata dal legislatore andrebbe verificata in via
generale ed astratta, prescindendo cioe’ da singoli e specifici
risultati applicativi che non possono, da soli, inficiare la
ragionevolezza del sistema introdotto, sganciato, com’esso e’, dal
valore della singola controversia azionata.
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Milano
dubita, con riferimento agli artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della
Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma
6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia – Testo A), come modificato dall’art. 1, comma 1307, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);
che il rimettente non effettua una ricostruzione completa
delle vicende legislative della norma impugnata, modificata piu’ di
una volta, e che, pertanto, la motivazione sulla non manifesta
infondatezza risulta del tutto insufficiente;
che, invero, il censurato comma 6-bis – originariamente
introdotto, nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dal
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), come modificato
dalla relativa legge di conversione – gia’ prima di essere modificato
dall’art. 1, comma 1307, della legge n. 296 del 2006, menzionato dal
rimettente – che ha modellato la norma dell’attuale formulazione,
oggetto di censura – aveva introdotto, per i giudizi amministrativi,
il sistema forfettario di determinazione del contributo unificato
basato sul valore della controversia, sia pure ancorandolo a diverse
tariffe;
che, d’altronde, il rimettente, pur dichiarando, nella
motivazione dell’ordinanza, di non contestare il sistema forfettario
di determinazione del contributo e pur dolendosi solo dell’eccessiva
misura della tariffa prevista per le controversie in materia di
affidamento dei lavori pubblici, nel petitum, in contraddizione con
tale premessa, chiede la declaratoria sic et simpliciter di
illegittimita’ costituzionale della norma (ossia l’art. 13, comma
6-bis);
che la pronuncia caducatoria richiesta dal rimettente, per
effetto delle modifiche normative intervenute, determinerebbe la
reviviscenza del sistema di determinazione del contributo ancorato al
valore della controversia, antecedente alla riforma introdotta con il
decreto-legge n. 223 del 2006, con evidente distonia tra petitum e
argomentazioni a sostegno del medesimo;
che, pertanto, la questione e’ inammissibile anche per
contraddittorieta’ del petitum (v. ordinanza n. 400 del 2006);
che, in ogni caso, la questione e’ inammissibile per la
pluralita’ delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore
in una materia, quale quella della determinazione delle spese
processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresi’
quella tributaria, nella quale vige il principio della sua
discrezionalita’ e della insindacabilita’ delle opzioni legislative
che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza (v.
sentenza n. 162 del 1983);
che, nel caso di specie, la norma censurata, introducendo una
piu’ articolata distinzione tra diverse categorie di controversie
amministrative ed elevando la misura dei contributi per alcune di
esse, deve ritenersi frutto di una scelta discrezionale non
manifestamente irragionevole.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
la corte costituzionale

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), come
modificato dall’art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata, con
riferimento agli artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l’ordinanza in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *