Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per cassazione il difensore e procuratore speciale di Z.V. avverso l’ordinanza emessa in data 16.1.2008 dalla Corte di Appello di Bari che rigettava l’istanza di riparazione dell’ingiusta detenzione subita dal predetto (dal 21.2.1998 al 6.4.1998 in carcere e fino al 17.7.1998 agli arresti domiciliari), deducendo che:
1. erroneamente la Corte di merito aveva esaminato il comportamento dello Z. in relazione al reato di usura mentre la custodia cautelare era relativa anche ad un’ipotesi di tentata estorsione, non considerata dalla Corte;
2. la sentenza di proscioglimento – non valutata nella sua interezza dalla Corte nell’impugnata ordinanza – evidenziava l’estraneità dello Z. in relazione ai reati ascritti ad altro imputato, D., risultando invece il predetto Z. coinvolto solo per alcune dichiarazioni delle parti lese conseguenti a risentimento ma non attendibili; la Corte di merito, inoltre, non aveva considerato il comportamento del ricorrente successivo all’esecuzione del provvedimento restrittivo che era stato di massima collaborazione con le Autorità inquirenti;
3. l’ordinanza impugnata, comunque, non aveva fatto buon governo dei principi in materia in relazione alla carcerazione sofferta dopo l’interrogatorio del 24.2.1998 e quello reso al P.M. il successivo 27 marzo in quanto le amplissime e dettagliate dichiarazioni dell’indagato in quell’occasione avrebbero dovuto determinarne la scarcerazione.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
E’ stata depositata ad opera dell’Avvocatura generale dello Stato una memoria di costituzione nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il ricorso è infondato.
Per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è sufficiente che l’indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che nell’ambito del procedimento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi (Cass. pen., Sez. 4^, 24.6.1998, Nemala, Rv. 212114; Sez. Un. n. 32383 del 27.5.2010, Rv. 247664).
E ciò è quanto ha apprezzato, con esaustiva e congrua motivazione, la Corte territoriale laddove rilevato, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso Z., che questi "era a conoscenza del rapporto usurario intercorrente tra la M. e il D." ma che "altresì il D. effettuò anticipazioni o prestiti in acconto dell’ipotizzato acquisto della ricevitoria, versando soldi sempre alla presenza e nelle mani del D. ricevendo da quest’ultimo alcuni titoli in garanzia dei prestiti o anticipazioni"; il tutto, infatti, integrava "un evidente ed inequivoco comportamento gravemente colposo dell’istante che aveva ingenerato nella M. il pieno e consapevole concorso dello Z. nell’operazione usuraria nella quale era coinvolta", prospettazione denunciata dalla M. al P.M. e trasfusa nella motivazione dell’ordinanza custodiale.
Ma è chiaro che (l’"operazione usuraria" si completa e connette inscindibilmente con il successivo tentativo di estorsione in danno della medesima p.o. dell’usura M.F. (capo a) e, ad ogni modo, la valutazione del comportamento dello Z. in relazione a tale ulteriore imputazione non era comunque rilevante, essendosi già integrato il comportamento gravemente colposo relativo al delitto di usura, che di per sè consentiva l’applicazione e il mantenimento della misura custodiale per il periodo in questione.
La diversa prospettazione della vicenda da parte del ricorrente è di natura puramente fattuale e, come tale, non consentita in questa sede.
Nulla consente di ritenere che gli interrogatori del marzo 1998 siano stati del tutto risolutivi del quadro indiziario a carico dello Z. e che avrebbe dovuto necessariamente conseguirne la scarcerazione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione, in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di Cassazione in favore del Ministero resistente e le liquida in Euro 750,00.
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