Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricchiuto Giovanna, De Fiore Edoardo e De Fiore Giuseppe convennero in giudizio, avanti al Tribunale di Lecce, Langiano Leo e sulle premesse che:
– erano eredi legittimi di De Fiore Raffaele, già dipendente dell’impresa di costruzioni Bianco Antonio, come operaio adibito ad un cantiere in Lecce ove era stato realizzato un fabbricato su progetto e direzione dei lavori del convenuto;
– durante la comandatagli esecuzione del puntellamento di un muro di contenimento, realizzato da alcuni giorni e che aveva presentato un rigonfiamento, il loro congiunto era stato travolto dal crollo del muro, decedendo a seguito delle lesioni riportate;
– il processo penale promosso a carico del convenuto si era concluso con sentenza di patteggiamento;
ciò premesso e deducendo la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni.
Il Langiano, costituitosi, negò ogni addebito e, assumendo la responsabilità dell’appaltatore Bianco Antonio, chiese ed ottenne l’autorizzazione alla chiamata in causa degli eredi di quest’ultimo, domandandone la condanna in via esclusiva e la manleva per quanto richiesto dagli attori nei suoi confronti.
L’Inail intervenne in causa per la rivalsa delle somme già corrisposte agli eredi del lavoratore deceduto.
A seguito della chiamata in causa degli eredi dell’appaltatore, anche per la manleva in ordine alle domande svolte dall’Inail, si costituì la sola Bianco Roberta, chiedendo di essere estromessa dal processo per avere rinunciato all’eredità del suo dante causa; le altre eredi, Virgilio Pasqualina e Bianco Daniela, rimasero contumaci.
A seguito della dichiarazione da parte del difensore del convenuto della morte di quest’ultimo, nonché della sua già avvenuta volontaria cancellazione dall’albo forense, il processo venne dichiarato interrotto e quindi riassunto ad iniziativa degli attori.
Degli eredi dell’originario convenuto si costituì in giudizio il solo Langiano Nicola.
Infine il Giudice adito condannò gli eredi del Langiano, in solido fra loro, al pagamento delle somme rispettivamente indicate a favore degli attori, accogliendo altresì, nei loro confronti, la domanda di rivalsa dell’Inail; estromise invece dal giudizio Bianco Roberta.
Sull’appello proposto da Langiano Nicola si costituirono l’Inail e le eredi di Bianco Antonio, in particolare deducendo che anche Virgilio Pasqualina e Bianco Daniela avevano rinunciato all’eredità e che pertanto avrebbero dovuto essere estromesse dal giudizio; rimase invece contumace Langiano Giovanna Antida, altra erede dell’originario convenuto.
La Corte d’Appello di Lecce, pronunciando sul gravame con sentenza dell’11.3 – 11.5.2005, accogliendo la domanda di garanzia proposta da Langiano Nicola e confermando nel resto la sentenza di prime cure, condannò Virgilio Pasqualina e Bianco Daniela, in solido fra loro, a rivalere gli eredi di Langiano Leo del 50% delle somme da erogare a titolo di danni agli eredi di De Fiore Raffaele e del 50% delle somme da rimborsare all’Inali.
A sostegno del decisum, dopo avere disatteso le eccezioni di natura processuale svolte dall’appellante, la Corte territoriale ritenne che:
– doveva essere affermata la responsabilità nella causazione del sinistro, in pari misura, sia dell’appaltatore Bianco Antonio, che del direttore dei lavori Langiano Leo;
– doveva escludersi che nella liquidazione del danno il primo Giudice fosse andato ultra petita;
– giustamente il primo Giudice aveva liquidato a favore degli eredi del De Fiore il solo danno morale e provveduto per il rimborso della rendita erogata, come da documentazione in atti, dall’Inail;
– doveva essere accolta la domanda di manleva svolta nei confronti di Virgilio Pasqualina e Bianco Daniela, non avendo costoro provato di avere rinunciato all’eredità di Bianco Antonio;
– le spese del doppio grado, tenuto conto dell’esito finale della lite e del concorso di giusti motivi, andavano compensate per la metà, con addebito della residua quota, nei confronti della altre parti, agli eredi di Langiano Leo.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Virgilio Pasqualina e Bianco Daniela hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria. Gli intimati Langiano Nicola e Langiano Giovanna Antida hanno resistito con distinti controricorsi, proponendo altresì ricorsi incidentali fondati su otto motivi; Langiano Giovanna Antida ha depositato memoria.
Gli intimati Ricchiuto Giovanna, De Fiore Edoardo e De Fiore Giuseppe hanno resistito con controricorso ai ricorsi incidentali.
L’Inail ha resistito con controricorso al ricorso incidentale svolto da Langiano Giovanna Antida, depositando memoria.
L’intimata Bianco Roberta non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza.
2. Il primo Giudice ha condannato gli eredi Langiano al pagamento delle somme indicate in solido fra loro e la statuita sussistenza del vincolo di solidarietà non è stata oggetto di specifica impugnazione.
In relazione alla ritenuta solidarietà trova applicazione il principio secondo cui, nel caso di responsabilità solidale tra coobbligati, si verte in una ipotesi di causa scindibile, cosicché l’appello proposto da uno soltanto dei condannati in solido non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5082/1990; 7308/2007).
Nella presente controversia Langiano Giovanna Antida non ha appellato la sentenza di primo grado, con conseguente passaggio in giudicato delle relative statuizioni emesse nei suoi confronti.
Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale dalla medesima proposto.
3. Risulta logicamente prioritario, per la natura delle questioni sollevate, la disamina del ricorso incidentale proposto da Langiano Nicola.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (artt. 299, 300, 301, 303, 304 e 305 cpc), nonché vizio di motivazione e nullità della sentenza di prime cure e dell’intero processo per intervenuta estinzione deducendo che:
– in prime cure il difensore del suo dante causa aveva dichiarato la sua intervenuta cancellazione dall’Albo forense, nonché l’avvenuto decesso del proprio assistito;
– poiché il processo era stato interrotto per la cancellazione dall’Albo del difensore, la dichiarazione del decesso resa da quest’ultimo dopo la cancellazione stessa era da considerarsi tamquam non esset;
– per conseguenza il ricorso per riassunzione non avrebbe potuto essere notificato agli eredi del defunto, collettivamente e impersonalmente, presso il suo ultimo domicilio, bensì alla parte costituita, e solo dopo l’omessa notifica per la morte di tale parte il processo avrebbe potuto essere interrotto per tale causa;
– poiché il ricorso per riassunzione non era stato notificato alla parte personalmente nei modi di legge, il processo si era estinto.
3.1 Secondo la prevalente e condivisa giurisprudenza di legittimità la volontaria cancellazione dall’albo professionale del procuratore costituito non dà luogo all’applicazione dell’art. 301, comma primo, cpc, e non determina quindi l’interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fatto di essere indipendenti (almeno in via diretta) dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi (revoca della procura o rinuncia ad essa) indicate nel terzo comma del medesimo articolo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 8054/2004; 12261/2004).
Nella fattispecie, peraltro, la questione è sostanzialmente irrilevante, risultando assorbente il rilievo che, nel caso di morte (o di perdita della capacità giuridica) di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell’evento ad opera del suo procuratore ai fini interruttivi ai sensi dell’art. 300 cpc (ovvero, nel caso di specie, la irritualità della dichiarazione, siccome proveniente da soggetto ormai cancellato dall’Albo professionale), non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l’iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte, dovendosi in questo caso il termine riassunzione intendersi impropriamente usato come atto d’impulso processuale, non conseguente ad una precedente fase di interruzione, ma volto anzi ad evitarla (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1434/1992; 3018/2005).
La notifica del ricorso in riassunzione eseguita nei confronti degli eredi della parte defunta, collettivamente e impersonalmente, presso il suo ultimo domicilio, costituì pertanto valido atto di impulso processuale a seguito della irritualmente intervenuta dichiarazione di interruzione per cancellazione dall’Albo del difensore, dovendosi quindi escludere la sussistenza della dedotta causa di estinzione del processo.
Il motivo all’esame va dunque disatteso.
4. Ciò comporta l’assorbimento del quinto motivo del ricorso incidentale, con il quale, denunciando violazione di legge (art. 2945, comma 3, cc), nonché vizio di motivazione, è lamentato il rigetto dell’eccezione di prescrizione per effetto della ritenuta esclusione dell’estinzione del giudizio.
5. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 51 n. 3, 52 e ss cpc; art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo), nonché vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non si sia pronunciata sull’istanza diretta a provocare l’astensione del Presidente del Collegio, da considerarsi “sostanzialmente di ricusazione”.
5.1 Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi riportato il contenuto dell’istanza che si assume non esaminata.
6. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 13, comma 2, legge n. 276/97) e nullità della sentenza impugnata, lamentando che, in prime cure, il GOA, all’udienza del 26.5.2000, invece di fissare l’udienza per il tentativo di conciliazione, avesse disposto la prosecuzione del processo con le ulteriori attività.
6.1 Il vizio denunciato, pretesamente conducente alla nullità della sentenza di primo grado, comporta l’applicabilità dell’art. 156, comma primo, cpc, secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di tale mezzo di impugnazione, sicché avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di gravame.
La questione non è stata peraltro trattata nella sentenza impugnata, onde il ricorrente incidentale avrebbe dovuto specificare, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, i termini ed i modi attraverso i quali la questione stessa era stata devoluta al giudice dell’appello; a tanto non avendo però ottemperato, la doglianza va ritenuta inammissibile siccome nuova (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2140/2006).
7. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale solleva eccezione di incostituzionalità, per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, dell’art. 292 cpc, nella parte in cui non prevede la notificazione dell’atto di riassunzione ai contumaci.
7.1 Il motivo appare inammissibile per carenza di interesse, atteso che l’odierno ricorrente incidentale non era stato ancora evocato in giudizio al momento della dichiarazione di interruzione del processo in primo grado, cosicché nessuna violazione del diritto di difesa può essersi verificata nei suoi confronti in relazione alla non avvenuta notificazione dell’atto di riassunzione ad altre parti processuali rimaste contumaci.
8. Con il sesto motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (artt. 2043, 2053 e 2104 cc; art. 112 e 116 cpc), nonché vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale:
– non aveva individuato il titolo di responsabilità fatto valere nei confronti del suo dante causa, né accertato la sussistenza del suo potere – dovere di intervenire;
– non aveva inoltre tenuto conto di plurime circostanze fattuali, e, in particolare, della già avvenuta costruzione del manufatto, della mancata previsione in progetto del muro crollato e della posizione del soggetto leso nell’ambito dell’impresa appaltatrice.
8.1 Osserva il Collegio che, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso incidentale, l’evocazione in giudizio del direttore dei lavori era avvenuta attraverso il richiamo agli artt. 2043 e ss cc, dunque fondando la domanda sulla sua responsabilità extracontrattuale, sicché nessun ulteriore necessità di qualificazione al riguardo incombeva sulla Corte territoriale.
Né il richiamo operato ad una pronuncia di legittimità resa in controversia inerente ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale determina il dedotto vizio logico della pronuncia, atteso che tale richiamo è stato fatto soltanto al fine del riscontro di quelli che sono i compiti e gli obblighi del direttore dei lavori e, quindi, dell’accertamento dell’effettiva sussistenza del suo potere – dovere di intervenire in presenza dell’erezione di un manufatto inidoneamente realizzato rispetto alla situazione fattuale dei luoghi.
La Corte territoriale, sulla base del rilievo che rientra nell’ambito delle obbligazioni assunte dal direttore e, quindi, fra i suoi doveri, l’accertamento della conformità dell’opera al progetto e della sua rispondenza alle regole della tecnica, ha poi compiutamente esaminato le specifiche circostanze fattuali relative all’avvenuta costruzione del muro in difformità dal progetto e ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore, alla inidoneità di tale manufatto e alle modalità dell’intervento del direttore dei lavori, che, pur consapevole di tale inidoneità, si limitò a raccomandare talune precauzioni tecniche ed esecutive, traendone quindi, in forza di argomentazione coerente ed immune da vizi logici, la conseguenza del concorso causale della condotta del direttore dei lavori nella causazione del sinistro.
Quanto alla genericamente prospettata incidenza del preteso comportamento colposo del soggetto leso quale concausa determinante del sinistro medesimo, si tratta di questione, implicante un accertamento fattuale, non esaminata dalla Corte territoriale e riguardo alla quale il ricorrente incidentale non ha specificato i termini e i modi della sua devoluzione al Giudice dell’appello, onde la stessa deve ritenersi inammissibile in questa sede siccome nuova. Il motivo all’esame deve quindi essere disatteso.
9. Con il settimo articolato motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 112 cpc; artt. 2056, 2059 e 2697 cc), nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale:
– abbia confermato, senza esaminare il corrispondente motivo di gravame, la liquidazione del danno morale operata dal primo Giudice in misura macroscopicamente superiore a quanto richiesto;
– non abbia motivato in ordine alla giustificazione da parte dell’Inail dell’importo liquidato;
– abbia confermato la liquidazione del danno morale a favore degli originari attori in difetto di prova sulla relazione di ognuno di loro rispetto al congiunto deceduto;
– non abbia motivato sull’obbligo dell’Inail di fornire la prova del quantum del danno.
9.1 La Corte territoriale ha rilevato che il danno morale era stato quantificato dagli attori in misura “non inferiore” a lire 45 milioni; trattavasi pertanto di una indicazione di contenuto minimo, come tale non vincolante per il Giudicante e tale da consentire, senza violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, una quantificazione anche di importo superiore. Inoltre, circa la specificazione delle causali del danno risarcito, la Corte territoriale ha precisato – confermandola – che la liquidazione operata ineriva al solo danno morale, con ciò rispondendo esaustivamente alla censura della mancata giustificazione delle causali, nel mentre, sulla base delle stesse allegazioni di cui al ricorso, nella parte espositiva del quale sono stati riportati i motivi di appello, deve rilevarsi la novità delle censure svolte in questa sede in ordine alla dedotta mancata prova, con riferimento al danno morale, dei particolari rapporti che intercorrevano tra gli attori e il loro deceduto congiunto.
9.2 Quanto ai profili di doglianza inerenti alla rivalsa dell’Inail, deve rilevarsi come, secondo consolidato orientamento di questa Corte, tale diritto verso il responsabile civile dell’infortunio sul lavoro ha un contenuto vincolato dai rigorosi ed obiettivi criteri legali che presiedono alla liquidazione delle prestazioni oggetto della rivalsa stessa ed erogate attraverso provvedimenti che, per la loro natura amministrativa, sono assistiti da una presunzione di legittimità, con la conseguenza che, ove detto responsabile assuma essere tale erogazione, totalmente o parzialmente, non dovuta, è tenuto a dimostrare, per superare quella presunzione, che i relativi atti sono inficiati dalla mancanza dei presupposti di fatto o dalla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 1894/1990; 9000/1995; 13377/1999; 5909/2003).
Nel caso all’esame la Corte territoriale ha rilevato che il rimborso a favore dell’Inail era stato disposto dal primo Giudice sulla base della documentazione in atti e tanto basta, alla luce del suesposto principio e in difetto di specifiche contestazioni sull’inosservanza dei criteri seguiti dall’Istituto, per escludere il dedotto vizio di motivazione.
Anche il motivo all’esame, nei distinti profili in cui si articola, va quindi disatteso.
10. Con l’ottavo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 112 cpc), nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale pronunciato sul motivo di gravame inerente alla condanna alle spese, disposta dal primo Giudice, in favore di Bianco Roberta.
Il mezzo è infondato, avendo la Corte territoriale provveduto autonomamente, a seguito della parziale riforma della sentenza di prime cure, sulle spese di entrambi i gradi di merito, onde il motivo di appello in ordine al quale si lamenta l’omessa pronuncia è rimasto assorbito.
11. Passando alla disamina del ricorso principale, si rileva che, con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione di legge (artt. 474 e 2697 cc; artt. 115, 118, 210 e 213 cpc), nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia accolto la domanda di garanzia svolta nei loro confronti per non avere esse ricorrenti fornito la prova della dedotta rinuncia all’eredità di Bianco Antonio.
11.1 La Corte territoriale ha in effetti ritenuto di accogliere la domanda per non avere le odierne ricorrenti principali prodotto “la copia della rinuncia all’eredità”.
Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 cc; pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 2697 cc, l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11634/1991; 6479/2002; 3696/2003).
L’errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale è consistito nel ritenere che incomba sul preteso erede, convenuto in giudizio, fornire la prova di avere rinunciato all’eredità, e non già all’attore dimostrare che il convenuto ha acquistato, secondo i modi previsti dall’ordinamento, la qualifica di erede. Il motivo all’esame va dunque accolto.
12. Con il secondo motivo le ricorrenti principali denunciano violazione di legge (artt. 752 e 1295 cc; 112 cpc), nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale:
– accogliendo la domanda di rivalsa le abbia condannate alla corresponsione del 50% delle somme che gli eredi Langiano avrebbero corrisposto agli eredi di Del Fiore Raffaele e all’Inail, e ciò benché il solo Langiano Leo avesse coltivato la domanda proponendo appello, mentre nessuna impugnazione era stata svolta dall’altra erede Langiano Giovanna Antida;
– le abbia condannate al rimborso del 50% delle somme anzidette (e non soltanto della quota gravante su Langiano Leo) con il vincolo di solidarietà e non in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
12.1 Il primo profilo del motivo è fondato, atteso che Langiano Giovanna Antida non si è costituita in primo grado, né ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure, cosicché le odierni ricorrenti principali non potevano essere considerate soggette passive di qualsivoglia domanda da parte della predetta.
12.1 Il secondo profilo del mezzo resta assorbito dall’accoglimento delle predette censure.
13. Parimenti assorbito resta il terzo motivo del ricorso principale, relativo all’affermata responsabilità del dante causa delle ricorrenti nella causazione del sinistro.
14. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere pertanto accolto nei limiti anzidetti, mentre quello incidentale di Langiano Nicola va rigettato e quello di Langiano Giovanna Antida va dichiarato inammissibile.
Per l’effetto, per quanto concerne la controversia tra Langiano Giovanna Antida e gli eredi di Bianco Antonio, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proseguita; seguendo il criterio della soccombenza, la ricorrente incidentale va condannata a rifondere ai ricorrenti principali – eredi di Bianco Antonio – le spese di lite afferenti al presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; non è invece luogo a provvedere al riguardo nei confronti dell’intimata Bianco Roberta, che non ha svolto attività difensiva.
Le spese del giudizio di merito rimangono compensate a causa della complessità delle questioni trattate.
Per quanto concerne la controversia tra Langiano Nicola e i ricorrenti principali – eredi di Bianco Antonio – la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai suindicati principi e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione; resta invece definitivamente chiusa la controversia tra Langiano Nicola e l’intimata Bianco Roberta, in relazione alla quale non è luogo a pronunciare sulle spese stante la mancanza di attività difensiva.
I ricorrenti incidentali Langiano Nicola e Langiano Giovanna Antida, seguendo il criterio della soccombenza, vanno condannati a rifondere agli eredi di Del Fiore Edoardo le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; la ricorrente incidentale Langiano Giovanna Antida, sempre seguendo il criterio della soccombenza, va inoltre condannata a rifondere all’Inail le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; non è invece luogo a provvedere sulle spese fra l’Inail e Langiano Nicola, atteso che, avverso il ricorso incidentale di quest’ultimo, l’Istituto non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e parzialmente il secondo, dichiarando assorbite le altre doglianze; rigetta il ricorso incidentale di Langiano Nicola e dichiara inammissibile quello di Langiano Giovanna Antida; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla controversia tra Langiano Giovanna Antida e gli eredi di Bianco Antonio e condanna Langiano Giovanna Antida a rifondere ai ricorrenti principali le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 21,00, oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge; nulla per le spese fra Langiano Giovanna Antida e l’intimata Bianco Roberta; spese del giudizio di merito compensate; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese tra il ricorrente incidentale Langiano Nicola e i ricorrenti principali, alla Corte d’Appello di Bari; nulla per le spese fra Langiano Nicola e l’intimata Bianco Roberta; condanna i ricorrenti incidentali Langiano Nicola e Langiano Giovanna Antida a rifondere agli eredi di De Fiore Edoardo le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 32,00, oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge; condanna Langiano Giovanna Antida a rifondere all’Inail le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 26,00, oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per onorari
ed accessori di legge; nulla per le spese fra Langiano Nicola e l’Inail.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 APRILE 2010
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