Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 15-03-2011, n. 10424 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 20.11.2009 la Corte di appello di Palermo ha respinto la richiesta di F.V. volta ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione in relazione ad un provvedimento cautelare per il reato di alterazione di stato ( art. 567 cod. pen.), protrattasi per due mesi sotto forma di arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il F. deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e difetto di motivazione consistenti nella mancata individuazione di condotte o comportamenti del ricorrente concretanti l’ipotesi di colpa grave.

Si è costituito in giudizio il ministero dell’Economia per resistere al ricorso.

Il ricorso è fondato.

Ai fini dell’accertamento del requisito soggettivo ostativo al riconoscimento dell’indennizzo in questione, il giudice del merito – investito dell’istanza per l’attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. – ha il dovere di verificare se la condotta tenuta dall’istante nel procedimento penale, nel corso del quale si verificò la privazione della libertà personale, quale risulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa grave. Il giudice stesso deve, a tal fine, valutare se certi comportamenti riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano aver svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità giudiziaria; ciò che il legislatore ha voluto, invero, è che non sia riconosciuto il diritto alla riparazione a chi, pur ritenuto non colpevole nel processo penale, sia stato arrestato e mantenuto in detenzione per aver tenuto una condotta tale da legittimare il provvedimento dell’autorità inquirente (sez. 4^ 7.4.99 n. 440, Min. Tesoro in proc. Petrone Ced 197652). Le sezioni unite di questa Corte (sentenza 13.12.1995 n. 43, Sarnataro rv.

203638) hanno poi ulteriormente precisato che "Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perchè è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento "detenzione" ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione".

Nella specie il provvedimento impugnato non assolve al prescritto obbligo di motivazione dal momento che, come esattamente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, l’ordinanza è al riguardo del tutto priva di effettiva motivazione atteso che si limita a rilevare che "non può dubitarsi che il F. abbia dato causa alla detenzione perchè, come risulta dai numerosi atti prodotti in questa sede del procedimento penale a suo carico (ordinanza applicativa della misura cautelare, sentenze sopra indicate), la situazione nella quale egli si è trovato implicato è stata determinata da suoi comportamenti oggetto di comprensibili sospetti, o comunque imprudenti. Numerosi sono stati gli indizi a suo carico, la cui valutazione da parte del giudice della cautela non può dirsi certo superficiale o affrettata tanto è vero che ad essa è seguito non solo una prima condanna dell’imputato dal parte del Tribunale di Marsala, ma anche l’annullamento della successiva sentenza di assoluzione da parte della Corte di Cassazione su ricorso del procuratore generale. Non è il caso di elencare qui daccapo tali indizi (basta leggere anche le sole prime due pagine della sentenza della Corte di legittimità) quel che preme osservare è che non è facile ipotizzare un caso nel quale l’istante per la riparazione del danno da ingiusta detenzione abbia concorso a dar causa alla detenzione stessa più grave di quello oggetto dell’odierno esame". Senza però indicare in alcun modo di quali fatti si tratti, quali elementi siano stati accertati dal giudice di merito e in che cosa sia consistita la colpa grave da porsi in nesso causale con la detenzione. La specificazione dell’elemento di colpa è compito precipuo del giudice di merito, che non può richiamarsi genericamente al contenuto di singoli atti del procedimento, tanto più ove la sentenza richiamata (di annullamento con rinvio da parte di questa Corte) sia stata seguita da sentenza di assoluzione; in tal modo il provvedimento è rimasto assolutamente carente di motivazione ed è impossibile il controllo da parte di questa Corte sul rispetto dei criteri di valutazione.

Deve dunque annullarsi l’impugnata ordinanza con rinvio per una nuova valutazione alla Corte di appello di Palermo, che rimane libera di determinarsi nel senso che riterrà giustificato, fermo l’obbligo di fornire al riguardo una effettiva motivazione.
P.Q.M.

La Corte:

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo cui demanda anche la regolamentazione delle spese fra le parti per questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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