CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – 22 giugno 2010, n.15124. In materia di legato di beni immobili.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 649 e 1350 n. 5 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili richiede la forma scritta “ad substantiam”, e per aver basato tale convincimento sul principio secondo cui la rinuncia, quale negozio unilaterale dismissivo di un diritto il cui acquisto si è verificato “ipso iure” al momento della successione, richiede una valida e non equivoca manifestazione dell’intento abdicativo.

E. ed I. T. sostengono la legittimità di una conclusione diversa da quella ora enunciata (pur riconoscendo l’orientamento consolidato di questa Corte in senso contrario) alla luce di una diversa interpretazione delle norme sopra richiamate.

Le ricorrenti anzitutto rilevano che è più corretto qualificare la rinuncia al legato come rifiuto, considerato che la rinuncia ha da oggetto qualcosa che si è già acquistato, mentre nel caso del legato l’acquisto avviene senza necessità di accettazione, posto che altrimenti la previsione di cui all’art. 650 c.c. – secondo la quale il giudice, su istanza di chiunque vi abbia interesse, può fissare un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunciare – non avrebbe alcun senso; d’altra parte, se la rinuncia al legato avesse funzione abdicativa ad un diritto su beni già acquisiti al patrimonio del legatario, non si spiegherebbe il fatto che tali beni, dopo la rinuncia al legato stesso, rientrano nell’ambito della massa ereditaria; le ricorrenti pertanto assumono che il legatario non acquista automaticamente un diritto – che evidentemente comporterebbe per la sua dismissione una rinuncia in senso stretto – ma la titolarità di una situazione potestativa che gli consente o di conseguire il diritto oggetto del legato accettandolo, o di non conseguirlo rifiutandolo.

I. ed E. T. affermano che la necessità che il legato debba essere oggetto di una espressa accettazione, cosicché la rinuncia di cui all’art. 649 c.c. debba piuttosto essere qualificata come rifiuto di una facoltà, deriva anche dalla disposizione dell’art. 467 c.c in materia di rappresentazione, che subordina l’operatività dell’istituto al fatto che l’erede o il legatario non voglia o non possa accettare.

Le ricorrenti rilevano poi che la fondatezza del loro assunto è confermata dal principio della intangibilità della sfera individuale del singolo, con la conseguenza che la tesi dell’accettazione automatica del legato porterebbe alla conclusione che il soggetto onorato del legato si verrebbe a trovare “ipso iure” titolare di un nuovo diritto senza avere la possibilità di impedire preventivamente tale intromissione nella sua sfera individuale; accogliendo invece la tesi per cui il rifiuto interromperebbe l’“iter” di acquisto del legato, ne consegue che anche la mancata espressione del rifiuto per il periodo previsto dalla legge determina la prescrizione del diritto al legato, senza che ciò comporti quindi alcun effetto sulla sfera individuale, anche patrimoniale, del soggetto onorato.

I. ed E. T. concludono pertanto che il rifiuto di accettare un legato non può essere sottratto al principio di libertà delle forme anche quando il legato ha ad oggetto beni immobili.

La censura è infondata.

Il Collegio ritiene anzitutto che l’assunto sostenuto dalla ricorrenti si pone in insanabile contrasto con l’art. 649 c.c. secondo cui il legato si acquista automaticamente, non richiedendosi l’accettazione da parte di colui a favore del quale sia stato disposto, salva la facoltà di rinunziare.

Tale regime dell’acquisto del legato, nel diversificarsi dall’acquisto dell’eredità (che ai sensi degli artt. 471 e seguenti c.c. deve essere accettata per produrre tale effetto), è coerente con il principio della non responsabilità per i debiti ereditari da parte del legatario, il quale invero risponde soltanto entro i limiti del valore della cosa legata qualora sia tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto dal testatore ai sensi dell’art. 671 c.c.

Ciò premesso, il convincimento ora espresso non comporta – come pure erroneamente sostenuto dalle ricorrenti – l’assoluta inutilità di una accettazione del legato, posto che il comportamento del legatario può assumere rilevanza come manifestazione della sua volontà di rendere definitivo ed irretrattabile l’acquisto verificatosi “ex lege” o come manifestazione della opposta volontà di spogliarsi del diritto e della qualità come innanzi acquistati (Cass. 5-6-1971 n. 1683), evenienza quest’ultima che produce tra l’altro l’effetto previsto dall’art. 467 secondo comma c.c. (disposizione sopra richiamata dalle ricorrenti) in materia di rappresentazione nel caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato; in mancanza di conferma dell’acquisto o di rinuncia si determina pertanto una situazione di incertezza (che quindi riguarda non già l’acquisto del legato ma la stabilità del medesimo) che può essere rimossa, da parte di chiunque vi abbia interesse, attraverso l’azione prevista dall’art. 650 c.c.

Erroneamente poi I. ed E. T. negano che la rinuncia al legato configuri una vera e propria rinuncia abdicativa sulla base del rilievo che tale assunto non spiegherebbe come mai il bene oggetto del legato possa rientrare nell’asse ereditario; infatti ciò deriva dal fatto che la rinuncia determina la risoluzione dell’acquisto già avvenuto in favore del legatario (in proposito invero la pronuncia di questa Corte 2-2-1995 n. 1261 ha rilevato che l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario) con effetto retroattivo al tempo dell’apertura della successione, come è confermato sia dalla retroattività della rinuncia all’eredità prevista espressamente dall’art. 521 c.c. sia, come è stato osservato in dottrina, dall’equivalenza, ai fini dell’accrescimento, delle ipotesi in cui il legatario non possa o non voglia acquistare il legato (artt. 674 – 675 c.c.).

In definitiva deve quindi confermarsi l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il legato si acquista senza bisogno di accettazione (vedi “ex multis” in tale senso Cass. 28-5-1993; Cass. 27-5-1996 n. 4883; Cass. 11-11-2008 n. 26955), e che la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili (come nella fattispecie), risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l’accettazione, ai sensi dell’art. 1350 n. 5 c.c. deve essere redatta espressamente per iscritto a pena di nullità (Cass. 2-2-1995 n. 1261; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 22-7-2004 n. 13785).

Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata che, dopo aver affermato il principio secondo cui è possibile manifestare una volontà negoziale attraverso la sottoscrizione della procura rilasciata su di un atto processuale, implicando la suddetta sottoscrizione ratifica dei contenuti negoziali dell’atto stesso, ha rilevato che peraltro nella fattispecie nei due atti difensivi del giudizio di primo grado ascrivibili ad E. ed I. T. (rispettivamente l’atto di citazione per la prima e la comparsa di costituzione per la seconda), non risulta affatto manifestata la volontà di rinunciare al legato in sostituzione di legittima; le ricorrenti rilevano che invece la rinuncia contenuta in un atto processuale, con il quale si chiede il riconoscimento di diritti incompatibili con la volontà di ritenere satisfattivo e quindi di accettare un legato in sostituzione di legittima, viene ritenuta valida anche se nei predetti atti processuali non vi sia una dichiarazione espressa di rinuncia al legato.

E. ed I. T. aggiungono che è comunque contestabile che nei loro atti introduttivi del giudizio di primo grado non fosse contenuta una manifestazione espressa di rinuncia al legato, posto che ad esempio nella comparsa di risposta del 13-2-1980 di I. T. si chiedeva l’assegnazione a quest’ultima di “una quota in natura corrispondente la quota di legittima spettantele”, considerato che la rivendicazione della quota di legittima non può che significare la rinuncia al legato in sostituzione di legittima.

La censura è infondata.

Il giudice di appello, dopo aver condiviso il principio di diritto invocato dalle appellate in ordine alla configurabilità di una rinuncia in forma scritta al legato in sostituzione di legittima attraverso gli atti difensivi redatti dai procuratori delle parti, ha tuttavia escluso che nella fattispecie E. ed I. T. avessero manifestato in tali forme la volontà di rinunciare al legato suddetto, posto che nei rispettivi atti processuali (l’atto di citazione del 12-12-1979 per E. T. e la comparsa di risposta del 13-2-1980 per I. T.) esse avevano richiesto l’inventario e la stima di tutti i beni caduti nella successione materna, il rendiconto, la divisione e l’assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima, ma non avevano affatto esternato, tantomeno in modo inequivoco, la volontà di rinunciare al legato contenuto nel testamento pubblico della madre L. C..

Orbene, avuto riguardo alla natura del motivo in esame (riguardante un vizio motivazionale), deve ritenersi che la statuizione in proposito resa dalla Corte territoriale si risolve in un accertamento di fatto sorretto da adeguate e logiche argomentazioni, come tale incensurabile in questa sede.

In particolare si rileva che, contrariamente all’assunto delle ricorrenti, nessuna contraddizione è ravvisabile nella sentenza impugnata per aver ritenuto che il sopra richiamato principio di diritto (relativo alla possibilità di configurare una rinuncia del legatario al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili anche attraverso un atto processuale redatto dal suo difensore) non era peraltro applicabile nella fattispecie sulla base dell’esame dei sopra richiamati atti difensivi.

Sotto altro profilo deve poi osservarsi che secondo l’orientamento di questa Corte, cui si ritiene di dover aderire, l’esercizio dell’azione di riduzione (nella specie ravvisabile nella domanda delle T. di assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima) non può da solo far presumere la volontà di rinunciare al legato, atteso che a tal riguardo è necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla proposizione del giudizio, al fine di trarre elementi idonei alla identificazione di una volontà intesa a rinunciare al legato (Cass. 19-9-1968 n. 2966; Cass. 5-6-1971 n. 1683), e che la rinuncia al legato sostitutivo della legittima non può desumersi dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato (Cass. 14-4-1992 n. 4527).

Con il terzo motivo le ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 649 c.c. e vizio di motivazione, assumono che il giudice di appello, dopo aver affermato che il presupposto della rinuncia non esistente al momento dell’introduzione del giudizio può essere integrato nel corso della stessa e sussistere soltanto al momento della decisione, ha ritenuto erroneamente di individuare una accettazione implicita del legato sostitutivo di legittima da parte delle esponenti in una dichiarazione che le stesse avevano reso nell’ambito di un procedimento amministrativo da parte del Comune di omissis avente ad oggetto l’occupazione di un terreno per l’esecuzione di opere pubbliche, dichiarazione risalente all’anno 1985 nella quale E. ed I. T. si erano dichiarate esclusive proprietarie del terreno a loro legato in sostituzione di legittima.

Tale motivo resta assorbito all’esito delle statuizioni della sentenza impugnata sopra richiamate -relative alla ritenuta insussistenza della rinuncia da parte delle attuali ricorrenti al legato loro attribuito nella necessaria forma scritta – che integrano una autonoma e sufficiente “ratio decidendi”.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 3000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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